Art 1
Art. 1.1.La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita' in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. (5)
2.Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali."
3.Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
" 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto.".
4.Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte.
5.E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
6.L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti.
7.Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis.L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086. ((Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata)).
---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 139, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."
2.Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali."
3.Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
" 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto.".
4.Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte.
5.E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
6.L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti.
7.Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-bis.L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086. ((Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione d'acqua da dighe sono tenuti a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata)).
---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2004, n. 139, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Il Registro italiano dighe richiede, qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."