(profili professionali)

Art. 3.(Profili professionali)

Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procedera' ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara' preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverra' entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.
Entrata in vigore il 12 luglio 1980
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