Art 3
Art. 3.1.Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;b)affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);c)attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;d)conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;e)utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;f)emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.
a)affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;b)affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);c)attribuzione ad una o piu' amministrazioni dello Stato dell'attivita' di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresi' al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;d)conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;e)utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;f)emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.