Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

Art. 34.Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica 1.L'ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di ((cinque)) anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2.La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:
a)presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;
b)insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;
c)formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti.
3.Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
((3-bis.Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano gia' state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia gia' ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro.
L'esenzione non puo' superare la meta' della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.))4.Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.
5.I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come riportato all'allegato V, 5.1.3.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2016
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