Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
Art. 9.Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea 1.Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:
a)se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b)in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno ((un anno)) nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2.Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3.Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
((3-bis.Nel caso di attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano gia' state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.))4.In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilita' professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
a)se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b)in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno ((un anno)) nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2.Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.
3.Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
((3-bis.Nel caso di attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano gia' state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.))4.In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilita' professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300082Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 d.lgs. 206/2007·
- art. 56 c.p.a.·
- conflitto di interessi·
- dichiarazione preventiva·
- eccesso di potere·
- esercizio temporaneo e occasionale della professione di maestro di sci·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- Regolamento Delegato UE 907/2019·
- riconoscimento delle qualifiche professionali·
- ricorso collettivo·
- rinuncia all'istanza cautelare·
- sospensione dell'esercizio della professione·
- spese di giudizio·
- violazione art. 9 d.lgs. 206/2007
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-26, n. 202107919Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 d.lgs. n. 206/2007·
- art. 11 d.lgs. n. 206/2007·
- art. 7 direttiva 2005/36/CE·
- art. 9 d.lgs. n. 206/2007·
- autorizzazione all'esercizio di prestazione occasionale e temporanea della professione di maestro di sci·
- carenza di motivazione del provvedimento amministrativo·
- direttiva 2005/36/CE·
- disciplina sulla libera prestazione di servizi·
- eccesso di potere·
- misure compensative·
- oscuramento delle generalità delle parti·
- prova attitudinale·
- riconoscimento delle qualifiche professionali·
- tutela della salute e sicurezza pubblica·
- verifica delle qualifiche professionali
3. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-02-26, n. 202102417Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- direttiva 2005/36/CE·
- diritto amministrativo·
- giurisprudenza amministrativa·
- prestazione temporanea di servizi·
- principio di sussidiarietà·
- riconoscimento titoli di studio·
- sospensione di provvedimento·
- spese processuali·
- valutazione delle qualifiche professionali
4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-02, n. 201800313Provvedimento:Leggi di più...- art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- decreto legislativo n. 206/2007·
- difetto di interesse·
- giudice non può decidere nel merito·
- improcedibilità del ricorso·
- legge provinciale 19.2.2001, n. 5·
- prestazione occasionale di servizi·
- principio dispositivo·
- rinuncia al ricorso·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento
5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-25, n. 201805880Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica·
- Codice del Turismo, decreto legislativo n. 79 del 2011·
- differenza normativa tra guida turistica e accompagnatore turistico·
- direttiva 2005/36/CE·
- direttiva servizi 2006/123/CE·
- discriminazione tra accompagnatori turistici di regioni diverse·
- discriminazione tra accompagnatori turistici italiani e stranieri·
- legge regionale n. 50 del 1985·
- principio di liberalizzazione delle professioni turistiche·
- riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea·
- sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2014