(controlli)

Art. 8-octies.(Controlli)1.La regione e le aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
2.Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura rappresentano elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate.
3.Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate.
Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano:
a)le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni;
b)il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalita' per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
c)l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;
d)i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attivita' di controllo.
4.L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresi' i criteri per la verifica di:
a)validita' della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attivita' effettivamente svolte;
b)necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
c)appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della assistenza;
d)risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.
Entrata in vigore il 12 settembre 2000

Sentenze149


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2022, n. 1602
    Provvedimento:
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-05, n. 202400183
      Provvedimento:
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      • appropriatezza delle prestazioni·
      • compensazione delle spese di lite·
      • competenza delle ASL·
      • controlli sanitari·
      • disparità di trattamento·
      • giudicato implicito·
      • giurisdizione amministrativa·
      • legittimità costituzionale·
      • minutaggio delle cartelle cliniche·
      • penalità patrimoniali·
      • principio di buona amministrazione·
      • principio di legalità·
      • proporzionalità delle sanzioni·
      • sanità·
      • sanzioni amministrative·
      • tardività dei controlli·
      • trasparenza dei procedimenti amministrativi

    • 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-02, n. 202308618
      Provvedimento:
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      • art. 106 c.p.a.·
      • art. 23 Cost.·
      • art. 395 c.p.c.·
      • art. 8-octies d.lgs. 502/1992·
      • giudicato interno·
      • giurisdizione del giudice amministrativo·
      • interpretazione delle norme sanzionatorie·
      • principio di legalità·
      • revocazione della sentenza·
      • ricoveri inappropriati·
      • riserva di legge·
      • sanzioni amministrative·
      • sistema di controllo delle prestazioni sanitarie

    • 4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-01-11, n. 202300469
      Provvedimento:
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      • abbattimento delle tariffe DRG·
      • controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie·
      • discrezionalità amministrativa·
      • giurisdizione·
      • giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative·
      • legittimità dei controlli sanitari·
      • metodo APPRO 3·
      • principio di certezza del diritto·
      • principio di proporzionalità·
      • principio di ragionevolezza·
      • sanzione amministrativa·
      • violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo·
      • violazione del principio di trasparenza

    • 5. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-01-18, n. 202300905
      Provvedimento:
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      • annullamento sanzioni amministrative·
      • art. 105 c.p.a.·
      • art. 1176 c.c.·
      • cartella clinica·
      • completezza della documentazione sanitaria·
      • difetto di giurisdizione·
      • disparità di trattamento·
      • giurisdizione del Consiglio di Stato·
      • giurisdizione del TAR·
      • legittimo affidamento·
      • obbligo di controllo delle cartelle cliniche·
      • principio di legalità·
      • procedura deflattiva·
      • proporzionalità delle sanzioni·
      • quantificazione delle sanzioni·
      • revocazione sentenza·
      • ricorso incidentale·
      • sanzione amministrativa·
      • spese di lite
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