(patrimonio e contabilita')

Art. 5.(Patrimonio e contabilita')1.Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2.Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della proprieta' privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3.Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4.Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
5.Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:
a)la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b)l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c)la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
d)la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e)l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita'.
f)il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
6.Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7.Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.
Entrata in vigore il 12 settembre 2000

Sentenze105


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2006, n. 25514
    Provvedimento:
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    • 2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202302885
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      • accordi di programma·
      • arbitrato rituale·
      • art. 133 c.p.a.·
      • art. 34 d.lgs. 267/2000·
      • clausola compromissoria·
      • difetto di giurisdizione·
      • diniego di attuazione dell'accordo di programma·
      • diritti soggettivi·
      • giurisdizione amministrativa·
      • interessi legittimi·
      • principio di consensualità·
      • prospettiva di realizzazione della città ospedaliera·
      • tutela in sede arbitrale·
      • validità degli accordi di programma·
      • violazione di poteri amministrativi

    • 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-14, n. 202301815
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      • art. 12, co. 1 ter, d.l. 98/2011·
      • art. 62 d.lgs. 42/2004·
      • art. 831 co. 2 cod. civ.·
      • autorizzazione all'alienazione di beni culturali·
      • azione civile contro la discriminazione·
      • beni culturali·
      • congruità del prezzo di acquisto·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione amministrativa·
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      • prelazione culturale·
      • principio del ne bis in idem·
      • principio di economicità e buon andamento·
      • progetto di valorizzazione culturale·
      • sostituzione della prelazione culturale·
      • usucapione·
      • valutazione di indilazionabilità e indispensabilità·
      • vincolo di destinazione al culto cattolico·
      • vincolo storico-artistico·
      • violazione art. 21 quinquies e 21 nonies l. 241/1990

    • 4. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400623
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      • annullamento provvedimenti amministrativi·
      • art. 34 c.p.a.·
      • art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001·
      • eccesso di potere·
      • espropriazione·
      • giurisdizione amministrativa·
      • giurisdizione ordinaria·
      • legittimazione passiva·
      • mancato godimento·
      • occupazione illegittima·
      • prescrizione del diritto al risarcimento·
      • procedura espropriativa·
      • restituzione beni·
      • risarcimento danni·
      • trascrizione immobiliare·
      • usucapione·
      • violazione diritto di proprietà

    • 5. Trib. Cosenza, sentenza 18/01/2024, n. 107
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