obiettivi dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas

Art. 42. Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas1.Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:
a)promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercatiinterni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, ((flessibili,)) sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficaceapertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea;
((a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;))b)assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c)contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
d)agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
((d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;))e)provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
f)contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938, comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2021
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