obiettivi dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas

Art. 42. Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas1.Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481:
a)promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercatiinterni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficaceapertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea;
b)assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c)contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
d)agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
e)provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
f)contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
Note all'art. 42:
Per la legge 14 novembre 1995, n. 481, si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 28 giugno 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi