(riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Art. 8. (Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2.Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza del parere.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1996
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