(servizio in italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale)
Art. 13.(Servizio in Italia e all'estero del personale
dell'area della promozione culturale)((1.Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto))2.In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4.
3.Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi.
4.Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.
dell'area della promozione culturale)((1.Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto))2.In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4.
3.Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi.
4.Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.