Art. 13-quater.(( (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione). ))((1.Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
2.Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.
3.Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non e' indicato, esso e' di un anno dalla data del provvedimento.
4.La commissione centrale e' comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta.
5.La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non produce effetti sulla applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271))
2.Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.
3.Nel provvedimento con il quale ammette il soggetto alle speciali misure di protezione, la commissione centrale indica il termine, non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica o sulla revoca. Se il termine non e' indicato, esso e' di un anno dalla data del provvedimento.
4.La commissione centrale e' comunque tenuta alle verifiche indicate nel comma 3 ogni volta che ne faccia motivata richiesta l'autorita' che ha formulato la proposta.
5.La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non produce effetti sulla applicabilita' delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271))
1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-10-25, n. 202418640Provvedimento:Leggi di più...- art. 13 quater legge 82/1991·
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3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202308413Provvedimento:Leggi di più...- art. 13-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8·
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4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-06-20, n. 202310431Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
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5. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-12-11, n. 202422378Provvedimento:Leggi di più...- art. 13-quater L. 82/1991·
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