(disposizioni in materia di impatto acustico)

Art. 8.(Disposizioni in materia
di impatto acustico)1.I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2.Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a)aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b)strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c)discoteche;
d)circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e)impianti sportivi e ricreativi;
f)ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
((2-bis.La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralita' di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.))3.E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a)scuole e asili nido;
b)ospedali;
c)case di cura e di riposo;
d)parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e)nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
4.Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
((5.La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))6.La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti ((, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42)).
Entrata in vigore il 4 aprile 2017

Sentenze159

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