Art. 14.(( (Conferenza di servizi) ))1.Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2.La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, ((entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta)).((La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate)).
3.La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15)). L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4.Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5.In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ((ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario)) entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). ((Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto)).
((5-bis.Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni))
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005
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