(conferenze di servizi)

Art. 14.(Conferenze di servizi)1.La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita' diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2.La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3.Per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
((4.Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))((40))5.L'indizione della conferenza e' comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

--------------AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Entrata in vigore il 6 luglio 2017

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2008, n. 18759
    Provvedimento:
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    • 2. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202402554
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      • annullamento di provvedimento amministrativo·
      • art. 14 legge 241/1990·
      • art. 56 c.p.a.·
      • compensazione delle spese·
      • concorso pubblico·
      • convocazione conferenza di servizi istruttoria·
      • domande di concorso errate·
      • esclusione da concorso·
      • giudizio risarcitorio·
      • graduatoria concorsuale·
      • misure cautelari·
      • rettifica graduatoria·
      • sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
      • spese di lite·
      • valutazione delle risposte

    • 3. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400165
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      • art. 10-bis della L. 241/1990·
      • art. 25 D.lgs. 152/2006·
      • art. 3 della L. 241/1990·
      • art. 6 del D.Lgs. 152/2006·
      • concessione statale·
      • discrezionalità tecnica·
      • disparità di trattamento·
      • impianti cumulativi·
      • impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili·
      • impianti eolici·
      • impugnazione del provvedimento·
      • interferenze paesaggistiche e culturali·
      • linee guida 2019 sulla valutazione di incidenza·
      • motivazione del provvedimento amministrativo·
      • parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR·
      • parere negativo di compatibilità ambientale·
      • partecipazione procedimentale·
      • procedimento amministrativo·
      • soccorso istruttorio·
      • tutela del paesaggio·
      • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
      • valutazione di incidenza (VINCA)·
      • vincoli ambientali

    • 4. TAR Latina, sez. II, sentenza 2023-10-16, n. 202300715
      Provvedimento:
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      • annullamento autorizzazione paesaggistica·
      • annullamento d'ufficio·
      • autorizzazioni edilizie·
      • comparazione interessi pubblici e privati·
      • compatibilità con vincoli paesaggistici·
      • competenza amministrativa·
      • convalida e ratifica atti amministrativi·
      • formazione del silenzio assenso·
      • garanzie procedimentali·
      • legge regionale n. 7/2017·
      • legge regionale n. 8/2012·
      • legittimazione del richiedente·
      • legittimità provvedimenti amministrativi·
      • oneri concessori·
      • rilascio permesso di costruire·
      • silenzio assenso·
      • subdelega amministrativa·
      • vincoli autorizzazione paesaggistica·
      • vincoli culturali e paesaggistici·
      • vincoli paesaggistici·
      • vincolo ambientale·
      • vincolo archeologico·
      • violazione termine ragionevole

    • 5. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300047
      Provvedimento:
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      • annullamento in autotutela·
      • autorizzazione unica·
      • compensa spese di giudizio·
      • conferenza di servizi·
      • dissesto idrogeologico·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione del T.A.R.·
      • improcedibilità del ricorso·
      • legittimazione passiva·
      • piani stralcio per l'assetto idrogeologico·
      • sospensione attività edilizia·
      • violazione art. 14 quater l.n. 241/90·
      • violazione art. 21 nonies l.n. 241/90·
      • violazione art. 3 e 14 ter l.n. 241/90·
      • violazione art. 7 d.P.R. n. 160/2010
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