Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).
Art. 2-bis.Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).1.Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
((1-bis.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento))((29))2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".
((1-bis.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento))((29))2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore. ".
4. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202401684Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 6 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 119·
- contratti pubblici·
- danno da ritardo·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità del ricorso·
- quantificazione del danno·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- risarcimento danni·
- silenzio amministrativo·
- violazione art. 2-bis L. 241/1990·
- violazione art. 3 L. 241/90·
- violazione art. 97 Cost.·
- violazione principi comunitari in materia di concorrenza
5. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-02-01, n. 202300245Provvedimento:Leggi di più...- art. 114, comma 4, lett. e), D.Lgs 104/2010·
- art. 2 bis della L. 241/90·
- art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001·
- commissario ad acta·
- condanna alle spese processuali·
- esecuzione del giudicato·
- inadempimento amministrativo·
- indennità di occupazione illegittima·
- rimedio dell'ottemperanza specifica·
- rivalutazione monetaria e interessi legali