Art. 10.(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))1.I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a)di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b)di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005
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