Art. 1.(( (Principi generali dell'attivita' amministrativa) ))1.L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia ((, di pubblicita' e di trasparenza)) secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti ((, nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario)).
((1-bis.La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter.I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1))2.La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi