(societa' di comodo. valutazione dei titoli)

Art. 30.(Societa' di comodo. Valutazione dei titoli)1.Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a)il 2 per cento al valore dei beni indicati nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;b)il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per cento;c)il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 50. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.
244. 6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita'; 6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. (38)
2.Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3.Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;b)il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;c)il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. (38)
3-bis.Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.
4.Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. (38)
4-bis.In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, ((la societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente)). (38)
4-ter.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, ((non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo)).
((4-quater.Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.))---------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 35, comma 16) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015

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