Art 1

Art. 1. Articolo unico

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 10 novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneita' a professore associato.
I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facolta' interessata.
Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 12 ottobre 1982
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