Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario
Art. 11.Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario1.Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trattamento e rieducazione). - 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.»;
b)all'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.»;
c)all'articolo 10 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.»;
d)all'articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.»;
e)all'articolo 14:
1) al primo comma e' premesso il seguente:
«I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.»;
3) il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
«Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.»;
f)all'articolo 15 il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.»;
g)all'articolo 18:
1) al primo comma le parole: «nonche' con il garante dei diritti dei detenuti,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.»;
3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso dell'istituto.
Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.»;
4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»;
5) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.»;
h)all'articolo 19:
1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.»;
2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
«Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
i)all'articolo 27, secondo comma, le parole: «e dagli assistenti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,»;
l)l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati). - 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»;
m)l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Isolamento). - 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»;
n)all'articolo 36, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.»;
o)all'articolo 40 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.»;
p)all'articolo 42 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
«Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.»;
q)all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente: «I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita' validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio.
L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.»;
r)all'articolo 45:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aiuti economico-sociali»;
2) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove e' detenuto o internato. L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.»;
s)all'articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia clinica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di mediatori culturali e interpreti,».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito integralmente dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Trattamento e rieducazione). - 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona.
Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.
Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 13 (Individualizzazione del trattamento). - Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati). - I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.
E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 15 (Elementi del trattamento). - Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Istruzione). - Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore ai venticinque anni.
Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.
E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 27 (Attivita' culturali, ricreative e sportive).
- Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'art.80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 36, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Regime disciplinare). - Il regime disciplinare e' attuato in modo da stimolare il senso di responsabilita' e la capacita' di autocontrollo. Esso e' adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge 26 luglio 1975, n. 345, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 40 (Autorita' competente a deliberare le sanzioni). - Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 42 (Trasferimenti). - I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute.
L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 43 (Dimissione). - La dimissione dei detenuti e degli internati e' eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.
Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita' validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 45 (Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali). - Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove e' detenuto o internato.
L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.».
- Si riporta il testo dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonche' di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».
a)l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trattamento e rieducazione). - 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.»;
b)all'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.»;
c)all'articolo 10 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.»;
d)all'articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.»;
e)all'articolo 14:
1) al primo comma e' premesso il seguente:
«I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.»;
3) il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
«Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.»;
f)all'articolo 15 il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.»;
g)all'articolo 18:
1) al primo comma le parole: «nonche' con il garante dei diritti dei detenuti,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.»;
3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso dell'istituto.
Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.»;
4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»;
5) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.»;
h)all'articolo 19:
1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.»;
2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
«Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
i)all'articolo 27, secondo comma, le parole: «e dagli assistenti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,»;
l)l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati). - 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»;
m)l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Isolamento). - 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso:
a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»;
n)all'articolo 36, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
«Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.»;
o)all'articolo 40 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.»;
p)all'articolo 42 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
«Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.»;
q)all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente: «I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita' validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio.
L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.»;
r)all'articolo 45:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aiuti economico-sociali»;
2) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove e' detenuto o internato. L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.»;
s)all'articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia clinica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di mediatori culturali e interpreti,».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito integralmente dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Trattamento e rieducazione). - 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona.
Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.
Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 13 (Individualizzazione del trattamento). - Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati). - I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.
E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 15 (Elementi del trattamento). - Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Istruzione). - Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore ai venticinque anni.
Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.
E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 27 (Attivita' culturali, ricreative e sportive).
- Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'art.80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.».
- Si riporta il testo dell'art. 36, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Regime disciplinare). - Il regime disciplinare e' attuato in modo da stimolare il senso di responsabilita' e la capacita' di autocontrollo. Esso e' adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge 26 luglio 1975, n. 345, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 40 (Autorita' competente a deliberare le sanzioni). - Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore.
Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 42 (Trasferimenti). - I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute.
L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 43 (Dimissione). - La dimissione dei detenuti e degli internati e' eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto da' notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.
Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore da' le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita' validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 45 (Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali). - Il trattamento dei detenuti e degli internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione e' rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficolta' che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove e' detenuto o internato.
L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.».
- Si riporta il testo dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena). - Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.
L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonche' di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».