Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi

Art. 9.Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi

Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423.
Entrata in vigore il 21 aprile 1975
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