(finalita')

Art. 1.(Finalita')1.Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati "servizi", nonche adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
2.Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', (( . .
. )) il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Entrata in vigore il 31 luglio 1997
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