Art 37

Art. 37.1.All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale ((di formazione specialistica)), disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacita' professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
2.Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'uniersita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3.Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.
4.Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5.Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a)la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b)la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita';
c)le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
d)il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6.In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.
7.Le eventuali controversie sono devolute all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2005

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