Art 39

Art. 39.1.Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, e' corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
3.Il trattamento economico e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ((e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, e' determinato ogni tre anni,)) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni.
In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per cento di quella fissa.
4.Il trattamento economico e' corrisposto mensilmente dalle universita' presso cui operano le scuole di specializzazione.
4-bis.Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle universita' delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 12 settembre 2013

Sentenze19

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