Art 38

Art. 38.1.Con la sottoscrizione del contratto il medico in formatione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Ogni attivita' formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curric- ulum professionale, di documentata capacita' didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non puo' essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
2.Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonche' il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed e agli accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc- cessive modificazioni. Il programma' generale di formazione della scuola di specializzazione e' portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed e' aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessita' didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.
3.La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalita' delle attivita' mediche dell'unita' operativa presso la quale e' assegnato dal Consiglio della scuola, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del medico in formazione specialistica e' sostitutiva del personale di ruolo.
4.I tempi e le modalita' di svolgimento dei compiti assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attivita' e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unita' operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attivita' assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.
5.L'attivita' tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.
Nota all'art. 38:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
L'art. 6, comma 2, del suddetto decreto cosi' dispone:
"2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991), la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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