patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Art. 9. Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori1.Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato stabilito puo' assumere il patrocinio se iscritto in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni.
2.Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.
Note all'art. 9:
- Per il regio decreto-legge n. 1578 del 1933, vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 4, secondo comma, del citato regio decreto-legge cosi' recita:
"Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio puo' essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33".
- L'articolo 33, del citato regio decreto-legge cosi recita:
"Art. 33. Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali.
Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un Tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale".
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 36, vedi note all'articolo 4.
- L'articolo 35, del citato regio decreto-legge cosi recita:
"Art. 35. - Le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.
Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione".
Entrata in vigore il 4 aprile 2001
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