(norme particolari per docenti di educazione musicale)
Art. 44.(Norme particolari per docenti di educazione musicale)
I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente articolo 35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorni o deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
1. Trib. Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 3835Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn° 5475/2023, 5476/2023, 5477/2023, 5478/2023 Per ___________________ R.G.L., promosse D A , , Parte_1 Parte_2 e , tutti Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Il Cancelliere Fabio Ganci. - ricorrenti - C O N T R O , in …Leggi di più...
2. Trib. Marsala, sentenza 05/03/2024, n. 165Provvedimento: TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE e LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 57 /2024 Oggi 05/03/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. ABATE Parte_1 GIUSEPPE MASSIMO nonché della memoria di costituzione del Controparte_1 Il Giudice dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di …Leggi di più...
3. Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 881Provvedimento: TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE e LAVORO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1804 /2024 Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. ROMEO nonché Parte_1 della omessa costituzione del Controparte_1 [...] Il Giudice Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della …Leggi di più...
4. Trib. Palermo, sentenza 03/07/2024, n. 3115Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro N° _____________________ Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav. F.A. _________________ REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO ______________________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Elvira Majolino, nelle cause riunite ed iscritte ai Per ___________________ NN. 28/2023, 29/2023, 30/2023, 477/2023 R.G.L. promosse D A , , Parte_1 Parte_2 e tutte Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dagli avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Il Cancelliere Giovanni Rinaldi. …Leggi di più...
5. Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/02/2024, n. 658Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai seguenti magistrati dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel. nella causa iscritta al n. 493/2022 RG promossa da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 , , [...] Parte_4 Parte_5 con l'avv. Daniela Breschi appellante contro Controparte_1 con l'Avvocatura dello Stato appellato OGGETTO: appello avverso sentenza n. 51/2022 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 21.3.2022 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 novembre 2023, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA Questa la …Leggi di più...