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Art. 4. null Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 1815 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi". Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 132 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque svolge una o piu' delle attivita' finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria".
Entrata in vigore il 29 febbraio 2020
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