Art 2
Art. 2.
Liceita' della coltivazione
1.La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2.Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a)alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b)semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c)materiale destinato alla pratica del sovescio;
d)materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e)materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f)coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g)coltivazioni destinate al florovivaismo.
3.L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96.
Liceita' della coltivazione
1.La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2.Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a)alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b)semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c)materiale destinato alla pratica del sovescio;
d)materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e)materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f)coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g)coltivazioni destinate al florovivaismo.
3.L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96.
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3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-03-06, n. 202404481Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 octies legge 241/90·
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