Art 2

Art. 2.


Liceita' della coltivazione

1.La coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita senza necessita' di autorizzazione.
2.Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e' possibile ottenere:
a)alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b)semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c)materiale destinato alla pratica del sovescio;
d)materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e)materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f)coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g)coltivazioni destinate al florovivaismo.
3.L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2016

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