Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11540

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11540
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLE DOMENICO nato a TAURIANOVA il 15/01/1972 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere F A;
lette le conclusioni del PG, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nel senso dell'inammissibilità, o, in subordine, del rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di D M avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa (e confermata in sede di riesame) con riferimento a fattispecie in materia di importazione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), in ordine alla quale, dopo una condanna in primo grado, il richiedente è stato assolto in appello con sentenza irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza D M, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su censure di seguito enunciate nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono in particolare violazione di legge e vizio congiunto di motivazione per aver la Corte territoriale argomentato la colpa grave, ritenuta ostativa in quanto in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, dalla condotta extraprocedimentale del richiedente come emergente dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni ma solo denotante la personalità del richiedente. Le stesse intercettazioni invece, a dire del ricorrente, evidenzierebbero l'errore dei giudici della cautela o, al più, avrebbero dovuto condurre verso un giudizio in termini di mera colpa lieve (irrilevante ai fini della condotta ostativa all'equo indennizzo).

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte e l'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell'Economia e delle Finanza, nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure che, peraltro, non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata, anche al netto del tentativo del ricorrente di sostituire proprie valutazioni degli elementi emergenti delle intercettate conversazioni e comunicazioni a quelle del giudice di merito.

2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263;
Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, F, in motivazione;
Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, S, in motivazione;
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, M, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
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