Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2021, n. 16489

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2021, n. 16489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16489
Data del deposito : 11 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4693-2019 proposto da: A GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso dall'avvocato D I;

- ricorrente -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in persona dell'Avvocato Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
CARLO SICA, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

284, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè

contro

CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 6184/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 31/10/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere F G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale conclude per l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio di Stato, decidendo sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avvocatura Generale dello Stato, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza del TAR del Lazio sezione I n. 1945 del 2018 ha rigettato il ricorso proposto dall'Avv. G A avverso il d.P.R. 16 aprile 2016 n. 1133 di nomina dell'Avv. C S ad Avvocato Generale Aggiunto (AGA).

2. Il giudice di appello ha ritenuto che nel procedimento di nomina non fosse ravvisabile il difetto di istruttoria denunciato con il ricorso incidentale atteso che dalla delibera del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS) del 25 febbraio 2016 risultava che Ric. 2019 n. 04693 sez. SU - ud. 26-01-2021 -2- erano state esaminate le posizioni di entrambi i candidati, i quali erano stati anche sentiti personalmente. Il nominativo non era stato espressione di una proposta in sede collegiale, provenendone l'indicazione dall'Avvocato generale che l'aveva sottoposta al CAPS che l'aveva approvata a maggioranza. Ha poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 23 della legge 3 aprile 1979 n. 103, il parere del CAPS sulla nomina dell'AGA è consultivo e non vincolante restando all'Avvocato generale il potere di designazione del nominativo o dei nominativi per la nomina.

2.1. Nella sua decisione il Consiglio di Stato ha sottolineato che i criteri ai quali il CAPS si deve attenere nel rendere il suo parere - ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 della I. n. 103 del 1979, introdotto dall'art. 12 della I. 7 agosto 2015 n. 124 - non escludono che l'Avvocato Generale possa preventivamente proporre un nominativo ed ha posto in rilievo che, in caso di parere negativo del CAPS su tale nominativo, l'Avvocato generale, ove intenda dissociarsene, dovrà congruamente motivarne le ragioni. Ha ribadito che il potere di proposta appartiene all'Avvocato Generale, ai sensi dell'art. 15 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1661 come novellato dalla legge n. 103 del 1979, e che la funzione vicaria dell'Avvocato Generale aggiunto ne rivela la natura fiduciaria del rapporto. Ha quindi accertato che nella specie il CAPS si era attenuto ai criteri da esso stesso fissati, comparando sotto tutti i profili richiesti le due posizioni.

2.2. Ha poi escluso che il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato rivesta il ruolo di organo di governo autonomo dell'Avvocatura di Stato. Quest'ultima svolge funzioni di collaborazione contenziosa e consultiva delle Amministrazioni dello Stato e non solo, non ha rilievo costituzionale ed è posta dalla legge alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 1611 del 1933. L'autonomia organizzativa di cui si avvale attiene alle Ric. 2019 n. 04693 sez. SU - ud. 26-01-2021 -3- attribuzioni tecnico legali ma si traduce anche in un'autonomia e indipendenza dal vertice governativo o, in generale, dal potere esecutivo.

2.3. La sentenza, esclusa l'assimilabilità degli avvocati dello stato con il personale di magistratura, ha ritenuto che alla designazione dell'Avvocato Generale Aggiunto non si applicasse la disciplina del conferimento degli incarichi giudiziari. Inoltre, ha accertato che gli incarichi esterni di rilievo istituzionale, al pari di incarichi interni all'ufficio, sono compatibili e funzionali allo svolgimento delle mansioni proprie dell'Avvocato Generale Aggiunto e che, perciò, correttamente sono stati presi in considerazione dal CAPS nel procedere alla comparazione dei candidati. Quanto all'anzianità di servizio ha dato atto del fatto che essa rileva come requisito minimo (9 anni nella IV classe di stipendio) e che il candidato prescelto ne era in possesso.

2.4. Infine, ha poi confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'avv. A.

3. Per la cassazione della decisione del Consiglio di Stato ha proposto ricorso l'avvocato A, ai sensi dell'art. 111 Cost e 110 c.p.a., il quale ha articolato due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi sia l'avvocato C S che la Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'Avvocatura Generale dello Stato.

3.1. La decisione, originariamente fissata per l'udienza del 24 settembre 2019 veniva assegnata all'udienza del 12 maggio 2020 su istanza del ricorrente essendo pendente un ricorso per revocazione davanti al Consiglio di Stato della sentenza oggetto del presente procedimento. In prossimità di quell'udienza è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato n. 7163 del 22 ottobre 2019 che ha Ric. 2019 n. 04693 sez. SU - ud. 26-01-2021 -4- dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non essendosi potuta tenere l'udienza del 12 maggio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19 la decisione della controversia è stata quindi fissata per l'udienza odierna del 26 gennaio 2021 in vista della quale la Procura Generale ha depositato conclusioni motivate ai sensi dell'art. 23 comma 8-bis della legge n. 176 del 2020 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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