Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11657

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In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/04/2024, n. 11657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11657
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 4396/2018 Numero sezionale 787/2024 Numero di raccolta generale 11657/2024 REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione 30/04/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POSSESSO LORENZO ORILIA Presidente Ud. M MI Consigliere 12/03/2024 PU R.G.N. 4396/2018 GIUSEPPE GRASSO Cons. Rel. ANTONIO MONDINI Consigliere S OA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4396/2018 R.G. proposto da: MIGLIORETTO A e T T, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCO MARULO 87, presso lo studio dell'avvocato S N, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –

contro

G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato I R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S R;
– controricorrenti – G L;
– intimata – avverso la sentenza n. 2395/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata in data 26/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.03.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Numero registro generale 4396/2018 Numero sezionale 787/2024 Numero di raccolta generale 11657/2024 Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale R Data pubblicazione 30/04/2024 MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l'avvocato CLAUDIO RONCHIETTO su delega orale dell'avvocato S N per i ricorrenti e l'avvocato S R per il controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Giuliano e Laura Gobbo agirono in rivendicazione nei confronti di A M e Tranquilla Todesco, in relazione a uno stacco di terreno, che i convenuti possedevano. I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda.

2. La Corte d'appello di Venezia rigettò l'impugnazione dei soccombenti convenuti.

2.1. Questo, in sintesi, per quel che ancora qui rileva, il ragionamento del Giudice di secondo grado. - il Tribunale era giunto a corretta valutazione delle emergenze probatorie, sia avuto riguardo ai titoli, che al consolidarsi, comunque, del diritto di proprietà in capo agli appellati per la maturata usucapione attraverso la successione nel possesso;
- la statuizione possessoria intervenuta fra le parti, che aveva assegnato tutela al M, non interferiva con la causa petitoria.

3. A M e Tranquilla Todesco proponevano ricorso avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi. Gli intimati resistevano con controricorso.

4. Il Consigliere relatore, formulava proposta ai sensi dell'allora vigente art. 380bis cod. proc., d'improcedibilità per >, rimettendo la causa alla trattazione in camera di consiglio non partecipata della Sezione Sesta.

5. I ricorrenti depositavano memoria. 2 di 13 Numero registro generale 4396/2018 Numero sezionale 787/2024 6. La Sez. Sesta, con ordinanza depositata il 6/3/2019, Numero di raccolta generale 11657/2024 rimetteva il processo alla pubblica udienza. Data pubblicazione 30/04/2024 7. Fissata per la trattazione l'odierna pubblica udienza, il P.G., conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE.

1. Per non mancare di evidenziare la piena consapevolezza del Collegio sul punto è utile premettere all'esame del merito che, come affermato da questa Corte, > (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv. 657246;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 Rv. 662443). Ed ancora: > (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507).

2. Deve preliminarmente affermarsi la procedibilità del ricorso.

2.1. Appare utile una, pur sommaria, ricostruzione dei principi, oramai consolidatisi, elaborati da questa Corte di legittimità in materia d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. Va subito anticipato che il complesso delle decisioni sul punto è stato diretto al fine di eliminare qualunque ostacolo non indispensabile per ricorrere al giudizio di legittimità, nell'ottica di elidere quelle preclusioni non direttamente correlate alla necessità d'assicurare l'ordinata e celere accesso al giudizio nel merito delle doglianze, fermo il dovere di autoresponsabilità della parte processuale, che, adendo la Corte, è chiamata al tempestivo deposito degli atti di cui all'art. 369 cit., strumentali alla verifica del diritto processuale all'esame della domanda di giustizia in sede di legittimità. Si è così giunti ad affermare, quanto al rispetto dell'onere del tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche 4 di 13 Numero registro generale 4396/2018 Numero sezionale 787/2024 tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione Numero di raccolta generale 11657/2024 ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della Data pubblicazione 30/04/2024 copia informale all'originale;
nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio (S.U. n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02;
conf., ex multis, Cass. n. 3727, 12/02/2021). Non registrandosi contestazione alcuna della controparte, alla luce di quanto esposto, il ricorso è procedibile.

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1158 e 1167 cod. civ. Secondo l'assunto il Giudice di secondo grado era incorso in errore per non avere riconosciuto la preclusiva valenza di giudicato nascente dalla sentenza n. 382/2006 del Tribunale di Belluno, divenuta irrevocabile perché non

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