Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/10/2024, n. 28054
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Massime • 1
In tema di recupero a tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza realizzata per effetto della cessione di un terreno edificabile, la detrazione dell'imposta sostitutiva, dovuta per la nuova rivalutazione del cespite, è soggetta a compensazione con quanto versato per lo stesso titolo, in virtù di una precedente rivalutazione, solo a seguito della introduzione dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, mentre, per il periodo precedente, è consentito esclusivamente il diritto al rimborso per il divieto di doppia imposizione, data l'irretroattività di detta disciplina in assenza di una specifica previsione in tal senso, e non è ammissibile nemmeno la compensazione introdotta dall'art. 8 della l. n. 212 del 2000, il quale, per il differimento degli effetti dell'innovazione alla emanazione di una apposita disciplina attuativa, conferma che l'estinzione del debito tributario per compensazione si determina solo se espressamente ammessa.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29515/2017 Numero sezionale 4947/2024 Numero di raccolta generale 28054/2024 Data pubblicazione 30/10/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: IRPEF CATALDI MICHELE Presidente PLUSVALENZA DE ROSA MARIA LUISA Consigliere CC 4 ottobre 2024 DI MARZIO PAOLO Consigliere LUME FEDERICO Consigliere CHIECA DANILO Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29515/2017 R.G. proposto da EN US, elettivamente domiciliata in Roma alla via della Giuliana n. 66 presso lo studio dell'avv. Paternò Raddusa Pietro, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Branca Vito -ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 4261/18/16 depositata il 7 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 ottobre 2024 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate notificava a PI NA un avviso di accertamento con il Numero registro generale 29515/2017 Numero sezionale 4947/2024 quale veniva recuperata a tassazione ai fini dell'IRPEF una Numero di raccolta generale 28054/2024 plusvalenza di 156.463,94 euro dalla stessa asseritamente Data pubblicazione 30/10/2024 realizzata nell'anno 2008 per effetto della vendita di un terreno edificabile di sua proprietà sito in Aci Sant'Antonio (CT). Con lo stesso atto l'Ufficio irrogava le sanzioni amministrative previste dalla legge. Nel corso del tempo, il terreno in questione era stato sottoposto a due rivalutazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 della L. n. 448 del 2001: la prima nel 2003, la seconda nel 2008. A fondamento della ripresa fiscale l'Amministrazione Finanziaria contestava alla contribuente di aver erroneamente detratto dall'imposta sostitutiva calcolata sul valore del bene risultante dalla seconda perizia giurata di stima del 27 marzo 2008, l'ammontare dell'identica imposta versata in occasione della precedente rivalutazione. La NA impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 4261/18/16 del 7 dicembre 2016, accogliendo per quanto di ragione l'appello della contribuente, dichiarava non dovute le sanzioni ad essa comminate. A sostegno della pronuncia adottata, per quanto qui ancora interessa, il collegio regionale osservava che: - non era consentito alla NA di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione del terreno oggetto di causa l'ammontare dell'imposta già versata per la prima rivalutazione, non essendo applicabile retroattivamente alla fattispecie in esame la norma recata dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, convertito in L. n. 106 del 2011; - nemmeno poteva darsi spazio all'istituto dell'estinzione per 2 di 11 Numero registro generale 29515/2017 Numero sezionale 4947/2024 compensazione del debito tributario, contemplato dall'art. 8, Numero di raccolta generale 28054/2024 comma 1, della L. n. 212 del 2000, essendo questo divenuto Data pubblicazione 30/10/2024 concretamente operativo soltanto a partire dall'anno 2011, a sèguito dell'introduzione della disciplina innanzi richiamata;
- nel quadro normativo vigente all'epoca dei fatti di causa risultava obbligatorio il versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta per la prima rivalutazione, salvo il diritto al rimborso;
- nella fase precontenziosa l'esercizio del diritto di difesa della contribuente era stato assicurato dalla notificazione di un invito a comparire da parte dell'Agenzia delle Entrate e dal successivo incontro svoltosi fra le parti in data 18 giugno 2013; - nonostante l'accertata fondatezza della pretesa tributaria, andavano ritenute illegittime, per difetto dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, le sanzioni amministrative applicate alla contribuente, la quale aveva agito in buona fede nell'«errata convinzione della possibilità di portare in detrazione l'imposta precedentemente versata, in luogo del versamento dell'intera imposta con conseguente diritto di rimborso». Avverso tale sentenza la NA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un unico mezzo di gravame, al quale la NA ha, a sua volta, replicato con apposito controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE (A)Ricorso principale 1. Con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 6, 7, 10 e 12 della L. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 7 e 21-bis della L. n. 241 del 1990. 3 di 11 Numero registro generale 29515/2017 Numero sezionale 4947/2024 Numero di raccolta generale 28054/2024 1.1 Si rimprovera alla CT di aver a torto affermato che nella fase Data pubblicazione 30/10/2024 amministrativa era stata assicurata l'instaurazione del contraddittorio fra l'Ufficio e la contribuente, in occasione di un incontro svoltosi in data 18 giugno 2013 a sèguito della notificazione di apposito invito a comparire.
1.2 Viene, al riguardo, obiettato che nessun incontro era in realtà avvenuto fra le parti, non trovando riscontro nella documentazione versata agli atti del processo la contraria asserzione contenuta nella sentenza impugnata.
1.3 Si sostiene, inoltre, che l'obbligo del contraddittorio preventivo riveste ormai la portata di principio fondamentale del diritto europeo e deve ritenersi operante non soltanto nel settore dei tributi cd. armonizzati.
1.4. Il motivo è inammissibile.
1.5 La CT ha accertato in fatto che «l'Agenzia ha instaurato il contraddittorio con la contribuente con invito n. 100330/2013 e