Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/05/2024, n. 14806
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In tema di ICI, l'annullamento giurisdizionale della delibera di adozione del Piano Regolatore Generale e la sua caducazione non incidono ex se sulla qualificazione di edificabilità delle aree ai fini fiscali, sia in ragione della possibile riedizione del potere amministrativo, sia in quanto lo stesso avvio del procedimento di trasformazione urbanistica di un suolo comporta l'assoggettamento a un regime di valutazione che valorizza la vocazione edificatoria, indipendentemente dalla formalizzazione in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento ICI sulla base del venir meno della qualificazione di edificabilità ai fini urbanistici dei terreni di proprietà del contribuente attinti dall'imposta, in ragione dell'intervenuto annullamento degli strumenti urbanistici in via amministrativa).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20698/2019 Numero sezionale 427/2024 Numero di raccolta generale 14806/2024 Data pubblicazione 27/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta da: *ICI IMU GIACOMO MARIA STALLA Presidente ACCERTAMENTO: FABIO DI PISA Consigliere-Rel. PRINCIPIO DI DIRITTO MILENA BALSAMO Consigliere Ud.26/03/2024 PU FRANCESCA PICARDI Consigliere STEFANO PEPE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20698/2019 R.G. proposto da: COMUNE DI SPOLETO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato M A ([...]) e rappresentato e difeso dall'avvocato F A ([...]) -ricorrente-
contro
V G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO, 47, presso lo studio dell'avvocato D C P ([...]) e rappresentato e difeso dall'avvocato M M ([...]) -controricorrente- Numero registro generale 20698/2019 Numero sezionale 427/2024 Numero di raccolta generale 14806/2024 avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell' UMBRIA n. Data pubblicazione 27/05/2024 556/2018 depositata il 28/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA. Sentito il P.G. il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo. Udito il difensore di parte ricorrente il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con la sentenza n. 556/03/18 depositata in data 20/12/2018 e non notificata, in riforma della sentenza di primo grado annullava gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010-2011 notificati dal Comune di Spoleto al contribuente Giampiero Vesuvio.
2. Secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata i giudici di appello ritenevano che, in ragione dell'intervenuto annullamento degli strumenti urbanistici in via amministrativa e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.68/2018 - relativa la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, legge reg. Umbria n. 1/2015 nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni in zone sismiche – aventi refluenza “ex tunc” sulla validità del P.R.G. posto a base degli atti impositivi, difettava la natura edificatoria dei terreni di proprietà del contribuente sicchè gli avvisi dovevano essere annullati.
3. Contro detta sentenza il Comune di Spoleto propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati con successive memorie.
4. Il contribuente resiste con controricorso.
5. Con ordinanza interlocutoria in data 28 settembre 2023 la causa è stata rinviata in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilattica della questione. 2 di 24 Numero registro generale 20698/2019 Numero sezionale 427/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 14806/2024 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il difetto di Data pubblicazione 27/05/2024 giurisdizione del giudice tributario in relazione alla cognizione, in via principale, di questioni attinenti alla legittimità di atti amministrativi soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Assume che i giudici d'appello avevano travalicato i confini della propria giurisdizione pretendendo di pronunciarsi - in via principale e non già, soltanto, in via incidentale - in ordine alla legittimità degli atti amministrativi riguardanti la procedura di approvazione del P.R.G. costituenti il presupposto dell'atto impositivo impugnato.
1.2. Rileva che, sotto diverso profilo, sussisteva il difetto di giurisdizione anche laddove il medesimo giudice aveva affermato l'incostituzionalità della previsione di cui art. 22, comma 2, legge reg. Umbria n. 5/2014 che aveva introdotto, in via di interpretazione autentica, la possibilità di sanare il parere di conformità sismica anche se acquisito in modo illegittimo in sede di approvazione del P.R.G., dal momento che non competeva al giudice tributario stabilire se la disposizione normativa in questione era conforme o meno ai principi enucleati alla sentenza n. 68/2018, trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, ove ritenuti sussistenti i paventati dubbi di costituzionalità della previsione, i giudici di merito avrebbero dovuto sottoporre la questione al giudice delle leggi, sollevando la questione di legittimità costituzionale.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Viene osservato, in particolare, che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, il P.R.G. adottato nel 2008 dal Comune di Spoleto era stato oggetto di sanatoria con efficacia retroattiva in forza della delibera del consiglio comunale n. 10 del 10/04/2014 la quale era stata adottata in virtù della disposizione di cui all'art. 22 legge reg. 3 di 24 Numero registro generale 20698/2019 Numero sezionale 427/2024 Umbria n. 5/14 (ancora in vigore) e non sulla base di quanto stabilito Numero di raccolta generale 14806/2024 all'art. 28, comma 10, della legge reg. Umbria 1/2015, norma Data pubblicazione 27/05/2024 dichiarata non conforme a Costituzione dalla citata sentenza n. 68/2018 della Corte Costituzionale.
2.1. Si deduce, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso efficacia sanante (e retroattiva) alla deliberazione (n. 10 del 10 aprile 2014) adottata dal Consiglio Comunale di Spoleto ai sensi della legge reg. Umbria 4 aprile 2014, n.
5 - ius superveniens dettato dall'esigenza di chiarire le competenze in tema di rilascio del parere sismico, in un contesto di disposizioni antinomiche che si erano succedute nel tempo – non considerando che detta deliberazione era stata adottata - ed il procedimento di convalida (delineato dalla l. n. 5/2014, art. 22, cit.) si era perfezionato - quando (ancora) alcun annullamento giurisdizionale del P.R.G. avrebbe potuto ritenersi passato in giudicato. Difatti, con ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato (sez. IV, 9 aprile 2014, n. 1519) erano stati sospesi gli effetti della sentenza emessa dallo stesso giudice amministrativo (sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 760) che aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia di primo grado recante l'annullamento delle delibere di adozione e di approvazione del P.R.G., parte strutturale e parte operativa, del Comune di Spoleto (TAR Perugia, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 521). La gravata sentenza, pertanto, non aveva considerato che la deliberazione a sanatoria del Consiglio Comunale di Spoleto (n. 10 del 10 aprile 2014), ai sensi della legge reg. Umbria 4 aprile 2014, n. 5, era stata adottata «nel periodo di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato del 19/02/2014».
2.2. Il Comune di Spoleto rileva, in particolare, che: la deliberazione de qua aveva formato oggetto di specifica deduzione nell'atto di appello;
era stata debitamente prodotta ed aveva costituito materia di discussione nel giudizio di secondo grado, avendo la controparte fatto riferimento, nella proprie controdeduzioni, alla suddetta 4 di 24 Numero registro generale 20698/2019 Numero sezionale 427/2024 Numero di raccolta generale 14806/2024 deliberazione;
il provvedimento in questione rivestiva carattere Data pubblicazione 27/05/2024 decisivo comportando il ripristino, per effetto della sanatoria, dello strumento urbanistico, laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva motivato il rigetto del gravame sul (contrario ed erroneo) presupposto della cessata vigenza del piano regolatore generale.
3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell'art. 136 Cost., dei principi contenuti nell' art. 22, comma 22, legge reg. Umbria n. 5/2014 nonché negli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. b). d.lgs. n. 504/92;
per avere i giudici di appello ritenuto che una pronuncia della Corte Costituzionale, riguardante una diversa norma, si dovesse applicare, con efficacia ex tunc, anche al P.R.G. del Comune di Spoleto sanato con la delibera del Consiglio Comunale n. 10/2014 ai sensi dell' art. 22, comma 22, Legge Regione Umbria n. 5/2014 mai dichiarato illegittimo, i cui effetti si erano consolidati. Rileva che, alla luce della previsione di cui all' art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992, se un soggetto in relazione ad una determinata annualità è proprietario di aree classificate da uno strumento urbanistico, vigente in quel momento, come edificabili, sarà tenuto, a prescindere da fatti futuri ed incerti, al versamento dell' ICI in quella annualità;
l' ICI è un tributo di natura periodica e conseguentemente la trasformazione di classificazione urbanistica di un bene immobile da agricolo ad edificabile è, di per sé, sufficiente “a far lievitare il valore venale dell' area”.
4. Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di ricorso appare opportuno ricostruire gli esatti termini della vicenda in esame.
4.1. Gli avvisi di accertamento per cui è causa (relativi alle annualità 2010 e 2011) sono stati emessi dall'ente impositore tenuto conto della intervenuta approvazione, nell'anno 2008, del P.R.G. del Comune di Spoleto, piano che era stato oggetto di sanatoria, con 5 di 24 Numero registro generale 20698/2019 Numero sezionale 427/2024 efficacia retroattiva, in forza della delibera del Consiglio Comunale Numero di raccolta generale 14806/2024 n. 10 del 10/04/2014 la quale era stata adottata in virtù della Data pubblicazione 27/05/2024 disposizione di cui all'art. 22 della legge reg. Umbria n. 5/14 (in vigore). Sono intervenute le pronunce di annullamento del Piano Regolatore Generale (TAR Perugia, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 521;
Consiglio di