Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 06732

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2023, n. 06732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06732
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 29790/2020 proposto da: M C, elettivamente domiciliato in Roma Via Lucrezio Caro 62 presso lo studio dell'avvocato C S che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P G;
-ricorrente -

contro

B L, R V, elettivamente domiciliati in Roma Piazza Adriana 4 presso lo studio dell'avvocato B G, rappresentati e difesi dall'avvocato C N;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 2508/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 2023 dal Consigliere C G;
udito l'Avvocato S C per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 773/2014 il Tribunale penale di Belluno condannava L B e V R per il reato di cui agli articoli 110 e 582 c.p. per avere il 5 dicembre 2010 aggredito con calci e pugni, provocandogli lesioni gravi, C M, costituitosi come parte civile e a favore del quale i suddetti venivano condannati a risarcire danni nella misura di euro 40.000. Avendo proposto appello gli imputati, con sentenza n. 158/2017 la Corte d'appello penale di Venezia li assolveva perché il fatto non sussiste. Il M ricorreva per cassazione, sulla base di quattro motivi;
con sentenza n. 45330/2018 il giudice di legittimità penale dichiarava manifestamente infondato il primo motivo, accoglieva gli altri e annullava la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. Il M riassumeva quindi davanti alla Corte d'appello civile di Venezia, chiedendo l'accertamento della responsabilità del B e della R e la loro conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 70.000. Il B e la R si costituivano resistendo. La Corte d'appello civile di Venezia, con sentenza del 25 settembre 2020, rigettava la domanda del M.

2. Il M ha presentato ricorso sulla base di due motivi;
si sono difesi con controricorso il B e la R. Il PG ha depositato conclusioni scritte per il rigetto. Il ricorrente ha depositato memoria;
i controricorrenti hanno depositato memoria e successivamente "note integrative" di questa. La causa, in conseguenza della relativa istanza, è stata discussa in modalità orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. I motivi del ricorso sono preceduti da "Breve premessa sulla questione giuridica controversa relativa al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. Richiesta di remissione alle Sezioni Unite", che attiene, secondo lo stesso ricorrente, ai principi del primo motivo di ricorso così da renderlo "privo di rilievo". Si ritiene pertanto opportuno riassumerlo dopo avere sintetizzato il contenuto dei motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 627, terzo comma, c.p.p. e/o 384, secondo comma, c.p.c. quanto alla violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza n. 45330/2018 della Cassazione penale, nonché violazione e/o falsa applicazione dei principi da quest'ultima enunciati e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 392, 393 e 394 c.p.c.

3.1.1 Dovendosi ritenere quello di rinvio un giudizio rescissorio e prosecutorio del giudizio penale, la corte territoriale nella sentenza qui impugnata avrebbe violato l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione penale sopra citata, la quale aveva "accolto tre (dei quattro) motivi di ricorso della parte civile M per «vizio di motivazione» (contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie (in particolare: sulla mancata valorizzazione della deposizione del teste ex art. 507 c.p.p.);
contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla erronea valutazione delle risultanze probatorie (in particolare: sulla ritenuta incompatibilità dell'orario di aggressione con l'orario riportato nell'estratto conto corrente acquisito ex art. 603 c.p.p.) e mancanza/apparenza di motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste M C, persona offesa e parte civile) in ordine alla erronea valutazione delle risultanze probatorie e alla ritenuta inattendibilità della deposizione del teste M C, persona offesa e parte civile". Pertanto la corte territoriale civile avrebbe "dovuto compiere un nuovo accertamento dei fatti", considerando due principali circostanze, e cioè l'illogicità della motivazione della sentenza di assoluzione laddove aveva riformato il giudizio di condanna ritenendo incompatibile con essa il "dato oggettivo fornito dall'estratto conto del conto corrente della R, che attestava il pagamento delle consumazioni all'enoteca Mazzini alle ore 00,20" nonché la carenza della motivazione della sentenza di assoluzione laddove lo aveva riformato anche in base alla "inattendibilità della parte offesa". Si richiamano su questo passi della sentenza della Cassazione Penale, ove verrebbero qualificati "i criteri in base ai quali la Corte civile di rinvio avrebbe dovuto accertare i fatti", per affermare che ciò sarebbe stato disatteso dal giudice civile, il quale si sarebbe discostato per di più "senza alcuna logica e ragionevole argomentazione" dalla sentenza penale rescindente e avrebbe fornito pure una motivazione contraddittoria con il ritenere da un lato inattendibile la versione per mancata tempestiva denuncia del M e dall'altro che i fatti da lui denunciati sarebbero stati commessi non dagli attuali controricorrenti, bensì da tale A D B.

3.1.2 La sentenza qui impugnata avrebbe inoltre violato gli articoli 392 ss. c.p.c. per cui il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso: avrebbe infatti riconosciuto l'ammissibilità di produzione da parte degli attuali controricorrenti di documenti, da reputare inutilizzabili perché non ammessi nel giudizio di primo grado penale, e fondato poi la sua decisione su di essi. In particolare, il giudice di rinvio avrebbe "fondato la ... decisione solo ed esclusivamente sui documenti prodotti dai convenuti per i quali era stata contestata la inammissibilità fin dalla prima udienza ... in quanto inutilizzabili e tardivi perché trattavasi di documenti nuovi e non compresi nel fascicolo penale sulla base del quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto fondare la propria decisione";
l'utilizzazione, "come prova di esclusione della responsabilità" dei controricorrenti, di tutte le suddette produzioni documentali effettuate per la prima volta nel giudizio di rinvio lederebbe altresì il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del M. Anche qualora si riconoscesse autonomo il giudizio di rinvio, secondo la giurisprudenza più recente di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte, sarebbe comunque "illogico ed immotivato secondo i dettami del giudizio civile" l'utilizzo di dichiarazioni testimoniali di terzi per fondare il rigetto: si sarebbe "quantomeno dovuto ammettere la prova testimoniale dei soggetti indicati dai convenuti per permettere l'esercizio del diritto di difesa delle parti ed il rispetto del principio del contraddittorio, anche in considerazione della contestazione puntuale e tempestiva da parte del difensore attoreo sui documenti in questione". Si ricostruisce infine come il giudice di rinvio avrebbe accertato se avesse considerato i principi elargiti dalla sentenza penale della Cassazione, in senso quindi favorevole al M, confermando quanto deciso dal tribunale penale.

3.2 n secondo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., denuncia omesso esame di fatto decisivo e discusso, in relazione a quattro elementi: a) il documento prodotto dall'attuale ricorrente che dimostrerebbe l'esistenza di processo penale nei confronti del D B per autocalunnia;
b) "i verbali del processo penale e le prove testimoniali ivi assunte" in contrasto con le s.i.t. di tali D, B, B e S;
c) la sentenza della Cassazione penale quale prova atipica;
d) le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, "suffragate dagli altri elementi di prova". L'esposizione del motivo viene dedicata al contenuto degli elementi probatori richiamati nella rubrica, per smentire la ricostruzione del giudice civile, anche mediante l'inserimento di fotocopie di verbali.

3.3 Tornando a quella che viene definita al contempo "premessa" sull'articolo 622 c.p.p. e richiesta di relativa rimessione alle Sezioni Unite, si rileva che il ricorrente adduce l'esistenza di "un recentissimo orientamento giurisprudenziale" di questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte (da Cass. 15859/2019 in poi) nel senso che il giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p. non integra una fase rescissoria dell'impugnazione svoltasi davanti alla Cassazione penale, costituendo invece un giudizio autonomo, non assoggettato "al principio di diritto pronunciato in sede di annullamento" dalla Cassazione penale, e governato quindi dal rito civile, in particolare dalle sue regole probatorie. Questo orientamento contrasterebbe con quello precedente (p.es. Cass. 17457/2007) "e, soprattutto, con l'orientamento costante e granitico" della Cassazione penale, per cui il giudice civile dovrebbe applicare i parametri del giudizio penale per valutare se sussiste la responsabilità del soggetto. Ne deriverebbe nel giudizio di rinvio la valutazione come nel diritto penale del nesso di causalità, la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di riforma, anche ai soli effetti civili, del primo grado e la inutilizzabilità della prova che sia inutilizzabile nel processo penale. Pertanto, qualora questa Suprema Corte segua il "mutato indirizzo giurisprudenziale" e quindi non accolga il primo motivo del ricorso, sarebbe necessario rimettere la "questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici", e comunque "questione di massima importanza", alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 374, secondo comma, c.p.c., per chiarire quali norme debbano essere applicate nel giudizio di rinvio ex articolo 622 c.p.p.
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