CGARS, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400825
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 00825/2024REG.PROV.COLL.
N. 00008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 851940643C, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e F V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R D Bis, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 2774/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’appello incidentale di -OMISSIS- s.p.a;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 17 luglio 2024 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I. -OMISSIS-, si aggiudicava il lotto “23 Sicilia - Catania” della procedura pubblica indetta da Anas s.p.a. il 27 novembre 2020 per l’affidamento, su tutto il territorio nazionale, di accordi quadro quadriennali per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte.
-OMISSIS-, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con mandante -OMISSIS-, secondo classificato per lo stesso lotto, sostenendo che -OMISSIS-avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per varie ragioni, impugnava il provvedimento di aggiudicazione nonchè l’atto con cui la stazione appaltante aveva respinto la sua istanza di riesame.
L’impugnazione era proposta prima avanti al Tr Lazio, che con ordinanza n. 13211/2021 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tr Sicilia, poi avanti al Tr Catania, che con sentenza n. 1334/2022 dichiarava inammissibile l’impugnativa ritenendo che la riassunzione della causa avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tr Palermo.
Con decisione n. 142/2023 questo Consiglio, nella resistenza di Anas e -OMISSIS-, in accoglimento dell’appello proposto da -OMISSIS-, annullava la sentenza del Tr Catania n. 1334/2022 e rimetteva la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm..
-OMISSIS- riassumeva l’impugnativa dinanzi al Tr Catania, che, nella resistenza di Anas e -OMISSIS-, la accoglieva con sentenza breve n. 1263/2023.
In particolare, il giudice di prime cure, pronunziando su solo una delle censure ricorsuali – imperniata sull’omessa dichiarazione in sede di partecipazione alla gara di -OMISSIS-del rinvio a giudizio del signor -OMISSIS-, amministratore unico e legale rappresentante della società sino al 31 gennaio 2020, periodo ricompreso entro l’anno anteriore alla data di pubblicazione del bando, per il reato di omicidio colposo ex art. 589, comma 2, Cod. pen., con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, fatti accaduti nel marzo 2018 – si conformava alla sentenza del Tr Lazio n. 13123/2021, resa su identica fattispecie in relazione ad altra gara di Anas aggiudicata ad -OMISSIS-. Escludeva indi qualsiasi automatismo espulsivo ma stigmatizzava come la stazione appaltante, anche nei successivi dinieghi (espressi o taciti) di riesame, via via gravati da -OMISSIS-, non avesse mai adottato una determinazione espressa, positiva o negativa, sulla suscettibilità dei fatti segnalati da questa di integrare un grave illecito professionale in grado di compromettere l’integrità e l’affidabilità professionale di -OMISSIS-, concludendo per l’obbligo di Anas di una loro valutazione.
In esecuzione della sentenza, Anas, sulla scorta del verbale 20 aprile 2023 della seduta riservata del seggio di gara, escludeva -OMISSIS-dalla gara per grave illecito professionale ex art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016. Le motivazioni della determinazione si incentravano sulla “ esatta corrispondenza tra la posizione dell’impresa -OMISSIS-, da valutare rispetto alla presente procedura di gara, e quella già valutata da ANAS rispetto alla diversa procedura DG 180/20 L2, dalla quale l’impresa è stata esclusa in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 15623 del 23/11/2022 ” da cui “ l’impossibilità di giungere a diverse determinazioni ”. La determinazione valutava poi negativamente le misure di self-cleaning adottate dall’impresa.
II. -OMISSIS-, gravava il predetto provvedimento di esclusione nonché gli atti presupposti e conseguenti, tra cui l’aggiudicazione del lotto al RTI -OMISSIS-. Domandava l’annullamento degli atti gravati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, il suo subentro nello stesso, il risarcimento del danno in forma specifica.
Anas e -OMISSIS- si costituivano in resistenza; quest’ultima proponeva altresì ricorso incidentale.
III. Con la sentenza in epigrafe il Tr respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale; compensava tra le parti le spese del giudizio.
IV. -OMISSIS- ha proposto appello. Ha dedotto con un unico motivo: error in iudicando ; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 21- septies l. 241/1990; violazione e falsa applicazione di legge e della lex specialis ; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà. Ha concluso per la riforma della sentenza appellata, con annullamento degli atti impugnati in primo grado, e reiterato tutte le domande ivi proposte.
-OMISSIS- si è costituita in resistenza. Dolendosi del loro mancato esame, ha formulato appello incidentale con cui ha riproposto, anche ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., le doglianze svolte con il ricorso incidentale di primo grado che la sentenza ha assorbito, dirette a sostenere l’esclusione di -OMISSIS- sotto un profilo più ampio e per ragioni ulteriori rispetto a quelle accolte dal giudice di prime cure.
Anas si è costituita in resistenza, concludendo per la reiezione del gravame alla luce delle motivazioni delle varie sentenze amministrative sopravvenute che hanno delibato sulla stessa questione all’odierno esame in senso sfavorevole a -OMISSIS-, tra cui, in primis , la decisione del Consiglio di Stato, V, n. 1804/2024.
-OMISSIS- e -OMISSIS- hanno affidato a memorie e repliche lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive e la confutazione di quelle avverse.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2024.
DIRITTO
1. Con il provvedimento per cui è causa, ritenuto legittimo dalla gravata sentenza del Tr Catania n. 2774/2023, Anas s.p.a. ha escluso -OMISSIS-s.r.l., oggi -OMISSIS- s.r.l., dalla gara di cui in fatto, ex art. 80 comma 5 lett. c) d.lgs. 50/2016, in sede di riedizione del potere amministrativo conseguente alla sentenza dello stesso Tr n. 1263/2023, che ha ritenuto l’obbligo di Anas di pronunziarsi, in senso positivo o negativo, sulla suscettibilità dei fatti denunziati da -OMISSIS-, vittoriosa in quel giudizio, di integrare un grave illecito professionale astrattamente suscettibile di compromettere l’affidabilità e l’integrità di -OMISSIS-e di determinarne l’espulsione dalla procedura.
2. Al fine della comprensione delle censure formulate da -OMISSIS-, conviene immediatamente segnalare che la vicenda in esame si connota per la particolarità consistente nel fatto che la sentenza del Tr Catania n. 1263/2023, cui il provvedimento impugnato ha dato esecuzione, si è conformata alla sentenza del Tr Lazio n. 13123/2021, e che la determinazione espulsiva di Anas si è attenuta a quanto già disposto in altra gara sulla scorta della sentenza del Tr Lazio n. 15623/2022, con la conseguenza che anche i passaggi motivazionali di detta seconda statuizione hanno costituito elementi di orientamento della gravata determinazione.
Conviene poi anticipare che tale particolarità si spiega con l’identità soggettiva (salvo che per i ricorrenti) e oggettiva della fattispecie esaminata nelle due predette sentenze di primo grado, fattispecie che, peraltro, ha formato oggetto di altre sentenze amministrative, tra cui, da ultimo, la decisione del Consiglio di Stato, V, 23 febbraio 2024, n. 1804.
3. Possono ora essere illustrate le censure formulate dall’appellante contro il provvedimento espulsivo e la sentenza che lo ha ritenuto legittimo.
-OMISSIS- afferma che Anas non solo non ha effettuato gli specifici apprezzamenti che la sentenza del Tr Catania n. 1263/2023, di carattere neutro, ha rimesso alla stazione appaltante, non avendo compiuto autonome valutazione in merito alla rilevanza o meno, in concreto, dei fatti segnalati da -OMISSIS-, ma vieppiù ha escluso -OMISSIS- in asserita esecuzione della sentenza del Tr Lazio n. 15623/2022, che la sentenza del Tr Catania n. 1263/2023 non ha nè menzionato né tantomeno condiviso.
Lamenta in particolare -OMISSIS- che Anas si sia arrestata agli elementi di fatto consistenti: a) nell’esistenza di un procedimento penale a carico del signor -OMISSIS- per fatti integranti la violazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; b) nell’astratta riferibilità di tali fatti anche ad -OMISSIS-in virtù del principio di “immedesimazione organica” e