Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-31, n. 202106127

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-08-31, n. 202106127
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106127
Data del deposito : 31 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2021

N. 06127/2021REG.PROV.COLL.

N. 02076/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2076 del 2021, proposto da
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona rispettivamente del legale rappresentante e del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Ambrosio e E P, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Placidi in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini in Roma, alla piazza di Spagna, n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 20020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, il Cons. G G e uditi per le parti gli avvocati, D'Ambrosio, Pastore, Vercillo e l’avvocato dello Stato Di Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso ritualmente proposto presso il TAR per il Lazio e notificato in data 21 maggio 2020, la -OMISSIS--OMISSIS-, magistrato di sesta valutazione di professionalità, nominata con D.M. -OMISSIS-, con funzioni di consigliere di Corte di Appello - sezione penale e giudice a latere della Corte di Assise di Appello, impugnava la delibera della V Commissione del Consiglio superiore della Magistratura, approvata dal Plenum il -OMISSIS- di conferimento dell’Ufficio semidirettivo di Presidente aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di -OMISSIS-, una al pedissequo D.M. del -OMISSIS- che aveva conferito le relative funzioni alla -OMISSIS--OMISSIS-.

2.- A sostegno del gravame, lamentava, allegando plurima violazione di legge ed eccesso di potere:

a ) che la preferenza espressa in favore della -OMISSIS--OMISSIS- in termini di prevalenza rispetto alla propria posizione, sarebbe derivata da un carente esame dei singoli indicatori posseduti dai candidati e da valutazioni parziali prive di conferma nella documentazione allegata;

b ) che segnatamente – avuto riguardo agli “ indicatori generali ”, di cui agli artt. 6 e 11 del T.U. sulla Dirigenza giudiziaria – la Commissione avrebbe omesso del tutto di valutare le proprie esperienze ordinamentali e di organizzazione, in relazione ai concreti risultati conseguiti;

c ) che, in particolare, non sarebbero stata valutate l’esperienza presso il Consiglio giudiziario negli anni 2010-2012, la partecipazione ai corsi di formazione in materia ordinamentale, le deleghe ricevute dal Presidente del Tribunale di -OMISSIS-, l’esperienza di componente della Commissione per gli esami di avvocato e di quella del concorso a n. 340 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. del -OMISSIS-

d ) che per contro, avuto riguardo all’esperienza della controinteressata -OMISSIS--OMISSIS-quale componente del Consiglio giudiziario, non si sarebbe tenuto conto del fatto che le relative funzioni sarebbero state assunte dopo la pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso e solo quattro giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, sicché le stesse non avrebbero potuto essere prese in considerazione e il corrispondente indicatore non avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione (anche alla luce del disposto dell'art. 15, lett. c ) del T.U. il quale, con riferimento agli indicatori specifici dell'esercizio delle funzioni di GIP/GUP e proprio per l'Ufficio di Presidente aggiunto GIP, ancorava la possibilità di valutazione “ alla data di vacanza del posto messo a concorso ”;

d ) che non sarebbero stati valutati né la propria esperienza quale giudice tributario presso la CTP di -OMISSIS-dall’aprile 2016 all’attualità, né gli incarichi di docenza presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali;

e ) che, sotto il profilo comparativo, sarebbe stata erroneamente sovrappesata l’esperienza vantata dalla -OMISSIS--OMISSIS-quale “ affidataria di magistrati in tirocinio e magistrato collaboratore ”, laddove essa ricorrente, oltre ad essere stata a sua volta magistrato affidatario, poteva vantare l’esperienza aggiuntiva di formatore di G.O.T., affidatario di tirocinanti provenienti dalla Scuola di specializzazione o ex art. 73 D.L. n. 69 del 2013, nonché di presidente dalla Commissione MOT in seno al Consiglio giudiziario;

f ) che – avuto distinto riguardo alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, quali “ indicatori generali ” previsti dall’art. 8, lett. a) e c) del T.U. cit. – la delibera non avrebbe dato conto di una molteplicità di esperienze vantate, dando, per contro, soverchio ed erroneo rilievo a quelle maturate dalla controinteressata;

g ) che, in particolare, le utili esperienze civili di quest’ultima nel settore civile risalirebbero ad un periodo anteriore al 2009, mentre quelle nel settore penale rimontavano al periodo dal 1° dicembre 2009 al 9 settembre 2018, durante il quale la -OMISSIS--OMISSIS-sarebbe stata, nondimeno, assegnata solo alle funzioni di riesame e misure di prevenzione, mentre le funzioni GIP/GUP, esercitate dal 10 settembre 2018, non sarebbero state valutabili, perché successive alla vacanza del posto da conferire;

h) che, per contro, sotto lo stesso profilo, essa ricorrente poteva vantare l’esercizio di funzioni penali in tesi più variegate e pregnanti, tra le quali quelle di GIP/GUP, svolte dal 30 aprile 2010 al 27 ottobre 2013, avendo, in ogni caso, svolto esclusivamente funzioni penalistiche per venticinque anni;

i ) che, quanto alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (di cui all’art. 9, lett. a) e c) del T.U. cit.), l’attribuzione alla -OMISSIS--OMISSIS-“ ottima capacità organizzativa ”, sia in relazione al proprio lavoro che durante la presidenza del secondo collegio della Terza sezione penale, sarebbe stata erronea, posto che sia la stessa -OMISSIS--OMISSIS-(nella propria autorelazione), sia il Consiglio giudiziario (nel parere relativo alla VI valutazione di professionalità), sia il Presidente del tribunale di -OMISSIS- e quello di sezione (nei loro rapporti), avrebbero attestato una capacità organizzativa solo “ buona ” (e, quindi, appunto, non “ ottima ”);

j ) che – quanto agli “ indicatori specifici ” di cui all’art. 15 T.U. cit. – la valutazione comparativa effettuata dalla delibera impugnata avrebbe anzitutto illegittimamente privilegiato la eterogeneità delle esperienze a scapito della specificità delle stesse in relazione allo specifico settore (la controinteressata potendo vantare lo svolgimento di funzioni penali solo dal 2009);

k ) che – quanto specificamente alle “ esperienze di pregresso esercizio delle funzioni di GIP/GUP ” – la controinteressata avrebbe esercitato le stesse solo nel periodo dal 2 ottobre 2000 al 21 luglio 2001 (periodo che, oltre ad essere breve, sarebbe risalente ad oltre quindici anni prima del bando e, quindi, irrilevante ex art. 15, lett. c ) cit.), mentre dal 1° dicembre 2009 al 9 settembre 2018 avrebbe, per contro, svolto le funzioni, non equiparabili, di “ giudice del riesame e delle misure di prevenzione ”;
a fronte di ciò, essa ricorrente poteva utilmente vantare l’esercizio per tre anni e sei mesi delle funzioni GIP/GUP nell’intervallo temporale di rilevanza di quindici anni previsto dalla stessa norma (e semmai – ove fosse stato ammissibile assimilare alle funzioni GIP/GUP altre funzioni penali – il Consiglio avrebbe, allora, dovuto procedere a detta assimilazione anche per le esperienze della ricorrente come giudice di secondo grado che, occupandosi degli appelli avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, delle misure di prevenzione e dei procedimenti per ingiusta detenzione, avrebbe trattato la medesima materia del GUP in secondo grado di giudizio);

l ) che – avuto distinto riguardo alle “ pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all’art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze dì collaborazione nella gestione degli uffici di cui all’art. 9 ”, valorizzate quale indicatore specifico dall’art. 15, lett. b ), T.U. cit. – a fronte delle esperienze vantate dalla controinteressata (che aveva svolto, per meno di otto mesi nel 2018 e solo di fatto, funzioni semidirettive, quale Presidente f.f. della terza Sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-, che peraltro si occupava in via esclusiva di misure di prevenzione e Tribunale della Libertà: che aveva presieduto per circa un anno, dal marzo 2017, il collegio B del Tribunale dei Riesame e il collegio C competente per le misure di prevenzione, che però avrebbero attinenza con le funzioni GIP/GUP;
che aveva maturato esperienza come Pretore unico ad -OMISSIS-e ad -OMISSIS- in periodi peraltro temporalmente risalenti, dal 1993 al 1999 e senza concreta evidenziazione dei risultati conseguiti indicato i risultati conseguiti), il Consiglio avrebbe dovuto valorizzare, come non avrebbe adeguatamente fatto, le esperienze maturate da essa ricorrente, avuto segnatamente riguardo: alla gestione del settore penale della Sezione distaccata di -OMISSIS-negli anni 2009/2010, alla luce dei risultati ivi conseguiti in punto riduzione delle pendenze, smaltimento dei processi giacenti sul ruolo da più di tre anni;
alla collaborazione con il Presidente della Sezione presso il Tribunale di -OMISSIS-, su richiesta di quest’ultimo, nella predisposizione dei turni dei giudici per la celebrazione dei giudizi per direttissima;
allo svolgimento delle funzioni monocratiche dibattimentali per un decennio contemporaneamente a quelle collegiali;
all’organizzazione del proprio ruolo GIP/GUP con precisione ed efficienza;
alla collaborazione presso l’ufficio GIP/GUP, su richiesta del Presidente f.f. alla redazione del progetto tabellare della Sezione per il 2012;

m ) che, infine, la debolezza della nomina contestata avrebbe tratto indiretto argomento dal dibattito tenutosi nell’Assemblea plenaria, dal quale erano emersi dubbi sulla prevalenza della -OMISSIS--OMISSIS-rispetto al destinatario della seconda proposta -OMISSIS-

3.- Con sentenza n. -OMISSIS-, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il giudice adito accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati, sul complessivo ed argomentato assunto:

a ) che la contestata delibera avrebbe tratteggiato in maniera analitica solo il curriculum della -OMISSIS--OMISSIS-e non avrebbe, per contro, ricostruito il profilo analitico e completo della ricorrente, delineato solo nelle tappe essenziali, senza alcuna descrizione e senza alcuna valutazione dei risultati della sua attività;

b ) che nel profilo della ricorrente non sarebbero stati menzionati alcuni elementi essenziali, a fronte di quelli che, invece, sono stati ritenuti importanti per la -OMISSIS--OMISSIS-

c ) che, in particolare, non vi sarebbe stata menzione: c1 ) del periodo in cui la -OMISSIS-aveva gestito da sola il Settore penale del Tribunale di -OMISSIS- c2 ) dell’esercizio di funzioni d’appello sulle sentenze rese dal GUP, a seguito di rito abbreviato; c3 ) della presidenza della Commissione MOT; c4 ) delle esperienze di magistrato affidatario; c5 ) delle esperienze ordinamentali; c6 ) delle collaborazioni prestate ai Presidenti delle Sezioni negli uffici nei quali la stessa aveva prestato servizio;

d ) che, nell'ambito del giudizio comparativo, sarebbe stato dato rilievo solo ad alcuni degli indicatori attitudinali, in violazione dell’art. 27 del T.U., con valorizzazione solo degli aspetti in cui il magistrato proposto era, o appariva essere, “ plusvalente ”;

e ) che l’attività svolta nel settore civile dalla -OMISSIS--OMISSIS-sarebbe stata valorizzata e valutata come rilevante ai fini dell’indicatore di cui all’art. 15, lett. a), del T.U., che, tuttavia, avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che dovesse avere rilevanza solo il lavoro svolto nel settore di cui al posto in conferimento, e quindi, trattandosi dell’incarico di presidente aggiunto della sezione GIP/GUP, solo l’attività svolta nel settore penale, in cui la ricorrente poteva vantare circa 25 anni di attività, a fronte dei 17 anni vantati, ove fossero stati esclusi gli 8 anni trascorsi al settore civile, dalla controinteressata (né la delibera aveva avuto cura di spiegare il motivo per cui la significativa maggior durata dell’attività svolta dalla ricorrente nel settore specifico non ne avesse comportato la prevalenza, quantomeno in relazione al valorizzato indicatore specifico);

f ) che la delibera sarebbe illegittima anche nella parte in cui aveva ritenuto integrato, in capo alla -OMISSIS--OMISSIS- l’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. c ), sull’(erroneo) presupposto della completa equiparabilità delle funzioni di GIP/GUP a quelle di giudice del Tribunale del riesame o del Tribunale delle misure di prevenzione, a fronte della impossibilità di dare, sotto un profilo formale, alle disposizioni del T.U. una lettura analogica o estensiva, e stante l’obiettiva incomparabilità, sotto il profilo sostanziale, delle corrispondenti attività: sicché la ricorrente -OMISSIS-avrebbe bensì svolto le funzioni di GIP/GUP per un periodo non sufficiente a maturare l’indicatore specifico (che, perciò, non avrebbe in realtà potuto essere valutato per nessuna delle due candidate) ma comunque molto più lungo rispetto a quello riconoscibile alla -OMISSIS--OMISSIS- che lo aveva svolto per soli sette mesi, in epoca anteriore al quindicennio utile, e poi per poco più di un mese, prima della scadenza del termine per partecipare all’interpello (cioè dal 10.9 al 25.10.2018);

g ) che, sotto distinto profilo, non si era tenuto conto del fatto che anche la -OMISSIS-avrebbe svolto da anni le funzioni di giudice d’appello delle sentenze del GUP e che tale esperienza non le è stata accreditata, seguendo un criterio completamente ed inesplicabilmente diverso;

h ) che sarebbe stata erronea anche la valutazione delle esperienze di Presidente di Collegio della -OMISSIS--OMISSIS- posto che l’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. b ) presupporrebbe lo svolgimento delle funzioni di Presidente di sezione, effettivo o facente funzioni;
né la direzione di singoli collegi avrebbe potuto essere assimilata alla collaborazione nella gestione di uffici, in relazione alla quale assumevano rilevanza solo le esperienze indicate dall’art. 9, T.U. cit.: sicché alla -OMISSIS--OMISSIS-avrebbero potuto essere riconosciute solo le esperienze quale Presidente f.f. della Sezione terza penale del Tribunale di -OMISSIS- nel periodo dal 21.12.2017 al 7.8.2018, la collaborazione con il Presidente della Sezione, ed il periodo in cui aveva diretto le Preture di -OMISSIS-che, però, in concreto non erano state valutate perché la delibera non aveva dato conto dei risultati delle suddette attività, come imposto dal combinato disposto degli artt. 15, lett. b), e 9, comma 2, del T.U.;

i ) che anche la ritenuta prevalenza della -OMISSIS--OMISSIS-in relazione alle esperienze ordinamentali, motivata essenzialmente con le esperienze di magistrato affidatario, sarebbe stata contraddittoria, alla luce del fatto che nel giudizio comparativo si erano riconosciute le stesse esperienze della -OMISSIS- la quale era stata magistrato affidatario degli uditori in tirocinio, aveva seguito la formazione professionale di numerosi giudici onorari ed era stata affidataria di numerosi stagisti della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di -OMISSIS-;

j ) che, infine, non era stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per il quale la -OMISSIS--OMISSIS-era stata ritenuta prevalente anche negli indicatori generali.

4.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, avverso la ridetta statuizione insorgono il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, lamentandone la complessiva erroneità ed in giustizia ed auspicandone l’integrale riforma.

Si sono costituite in giudizio la -OMISSIS--OMISSIS-, in resistenza, e la -OMISSIS--OMISSIS-, in adesione alle ragioni dell’appello.

Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2021, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e va respinto.

2.- Va, in via preliminare, dichiarata l’ammissibilità della costituzione in giudizio della -OMISSIS--OMISSIS-, che – pur risultando integralmente soccombente alla luce della sentenza impugnata – si è limitata, senza proporre autonomo gravame, ad aderire motivatamente alla posizione assunta dall’appellante.

In verità, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. amm. (come già, antecedentemente, alla luce degli artt. 37 e 38 r.d. n. 642 del 1907), la parte soccombente nel giudizio di primo grado, che abbia interesse all'annullamento della relativa sentenza, ha l’onere di proporre formale impugnazione, in via autonoma ovvero (quando sia stata preceduta dall’impugnazione altrui) in via incidentale: onere che non sarebbe possibile eludere mediante la mera costituzione (per di più, con memoria non notificata alle controparti) nel giudizio promosso da altro soccombente (cfr., Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 578, che ne ha tratto il corollario della inammissibilità anche della assunzione di una “ posizione adesiva di mero interveniente ”, comunque preordinata alla rimozione di una soccombenza “ principale ” sancita dalla decisione di primo grado;
negli stessi sensi già Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4458, con riferimento al controinteressato in primo grado, che intervenga a sostegno dell’appello principale dell’Amministrazione soccombente in prime cure e Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1996, n. 806, con riferimento alla reciproca fattispecie dell’intervento spiegato dall’Amministrazione, a sostegno dell’appello del privato controinteressato;
cfr., altresì, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2174;
Id., sez. V, 13 novembre 1995, n. 1561;
Con. giust. sic., 13 febbraio 20017, n. 36, che, peraltro, ammette la conversione dell’intervento in appello, ove ne ricorrano i requisiti di sostanza e di forma).

Il principio è stato, nondimeno, talora declinato nei meno incisivi sensi della mera preclusione alla formalizzazione di autonome ragioni di doglianza e, cioè, all’ampliamento del thema decidendum (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2400).

Più di recente, si è, tuttavia, affermato che la costituzione in giudizio, in fase di gravame, del controinteressato soccombente in prime cure (che non abbia ritenuto di impugnare autonomamente la sentenza e neppure abbia proposto appello incidentale, limitandosi al deposito di memoria non notificata) è senz’altro ammissibile, in ragione del principio del giusto processo, che autorizza – ferma restando la ribadita preclusione alla immutazione od integrazione del thema decidendum – l’intervento in posizione meramente adesiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2017, n. 6022, che – condivisibilmente – limita, peraltro, il principio alla ricorrenza di ipotesi di inscindibilità della causa decisa, atteso che la scindibilità delle posizioni soggettive imporrebbe comunque, evidentemente, l’autonoma impugnazione).

Occorre puntualizzare che, in realtà, non si tratta di intervento ad adiuvandum in senso tecnico (se non altro perché l’art. 97, comma 1, cod. proc. amm. richiede, all’uopo – di là dall’allegazione di un autonomo “ interesse ”, ovviamente distinto da quello correlato alla soccombenza di chi sia stato “ parte processuale ” in primo grado – la formale notifica dell’atto a tutte la parti), ma di mera costituzione (con deposito di memoria difensiva) in posizione adesiva, basata sulla posizione di cointeressenza sostanziale, in sede di impugnazione della sentenza sfavorevole, rispetto all’iniziativa impugnatoria autonomamente assunta dal cointeressato formalmente appellante (fa, perciò, plausibilmente, più generica ma più precisa parola, in identica fattispecie, di mera “ adesione all’iniziativa giurisdizionale ” altrui Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 656, che argomenta dall’irragionevolezza dell’assunto che pretenda la necessaria duplicazione dell’impugnazione, le quante volte non risulti eluso od aggirato il relativo termine decadenziale di cui all’art. 102 cod. proc. amm.).

La più recente posizione merita di essere, in effetti, condivisa (cfr., da ultimo ed in termini, Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5643;
Id., sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1448;
Id., sez. V, 12 marzo 2020, n. 1771).

Invero, le preclusioni di ordine processuale traggono, in generale, fondamento e giustificazione, in quanto tali e propter tenorem rationis , dalla necessità di salvaguardare effettive esigenze di progressiva e concentrata definizione della ordinata sequela procedimentale (sicché non può il termine decadenziale di impugnazione essere surrettiziamente recuperato, dalla soccombente, mediante l’intervento nel giudizio proposto da altri consorti;
né può, sotto distinto profilo, sacrificarsi, legittimando il generalizzato intervento nelle fasi di gravame, il principio del doppio grado di giurisdizione: cfr. art. 344 cod. proc. civ.). Quando, però, sia certo che tali esigenze non siano compromesse (perché, per esempio, non ne risulti in alcun modo inciso o condizionato il thema probandum o decidendum , né sia elusa alcuna prescrizione di matrice decadenziale) la sanzione di inammissibilità appare ingiustificata ed ultronea, legittimandosi, semmai, la valorizzazione del generale ed economico canone conservativo propter utilitatem .

3.- Con unico, articolato motivo di doglianza, le Amministrazioni appellanti prospettano violazione “ dei limiti del sindacato del Giudice amministrativo sulle delibere del C.S.M. in materia di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari ”;
violazione e falsa applicazione “degli artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. n. 160/2006 e del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria approvato dal C.S.M. con delibera del 28 luglio 2015, con le successive modificazioni”, nonché “ erroneità della motivazione per omessa considerazione di fatti decisivi della controversia e travisamento dei fatti ”.

In particolare, lamentano, censurando diffusamente e partitamente le valutazioni espresse dal primo giudice, così come trasfuse nell’ordito motivazionale della sentenza appellata:

a ) che, in via preliminare, quest’ultima, nel pretendere una descrizione analitica, in prospettiva comparativa, di “ tutte le sfaccettature del curriculum della ricorrente ”, si sarebbe posta in contrasto con il principio, assolutamente consolidato nella elaborazione giurisprudenziale, per cui né le fonti primarie, né i criteri definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura prescriverebbero che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico , con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti ovvero ad ognuna delle singole esperienze poste in evidenza dai candidati;

b ) che, in concreto, la delibera impugnata avrebbe valutato adeguatamente e compiutamente i profili professionali in comparazione, ritenendo motivatamente prevalente quello della -OMISSIS--OMISSIS-per il maggior peso degli indicatori di speciale rilievo.

4.- Il motivo non è persuasivo.

4.1.- In via preliminare, occorre ribadire che le delibere con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura propone il conferimento di uffici direttivi e superiori costituiscono espressione, anche avuto riguardo alla posizione costituzionale dell’organo di autogoverno, di attività amministrativa ampiamente discrezionale, in ordine alla quale il sindacato del giudice amministrativo, cui è per inibito l’apprezzamento delle valutazioni di merito, è limitato al riscontro estrinseco della completezza delle effettuate acquisizioni istruttorie , della adeguatezza del formalizzato supporto giustificativo e della ragionevolezza dell’operato percorso decisionale (cfr. ex permultis , Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2020, n. 4584;
16 novembre 2020, n. 7098;
27 giugno 2018, n. 3944;
11 dicembre 2017, n. 5828;
16 ottobre 2017, n. 4786;
23 gennaio 2018, n. 432;
5 marzo 2018, n. 1345;
16 maggio 2020, n. 333), sicché il vaglio critico che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano del sindacato parametrico (e perciò esterno) della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire a evidenziare una diretta non condivisibilità della valutazione stessa (cfr. Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).

Ne discende che gli atti consiliari sono, in subiecta materia , sindacabili esclusivamente sotto il profilo della congruenza dei presupposti , della sufficienza e coerenza della motivazione , nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, al fine precipuo di accertare se il potere discrezionale sia stato esercitato nel rispetto dei criteri generali predisposti dallo stesso Consiglio e in conformità ai canoni di ragionevolezza che connotano qualsivoglia potere amministrativo, non potendo il controllo giurisdizionale trasmodare oltre il vaglio di quei difetti degli atti stessi suscettibili di concretizzare il vizio di eccesso di potere.

Peraltro, le scelte operate all’esito del confronto comparativo non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emergano, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire a un candidato rispetto agli altri, anche relativamente alla valorizzazione preferenziale di determinate funzioni od esperienze (cfr. ex multis Cons. Stato sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786;
Id., sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7394).

Al contempo, tuttavia, va assicurata la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della comparazione tra i candidati, e dunque, in definitiva, la sufficienza della motivazione (Cons. Stato, V, 11 febbraio 2016, n. 607;
17 gennaio 2018, n. 271;
23 gennaio 2018, n. 342;
5 marzo 2018, n. 1345;18 giugno 2018, n. 3716;
V, 17 gennaio 2018, n. 271;
23 gennaio 2018, n. 432;
4 giugno 2019, n. 3759, 5 giugno 2019, n. 3817).

Invero, la doverosa valutazione comparativa delle attitudini, specificata all'art. 26 del Testo unico in manifesta esplicazione delle finalità dell'eccepito art. 25 (i parametri del Testo unico, del resto, sono riferimenti del vizio di eccesso di potere e non di violazione dì legge), implica che “ la logica, prima ancora che la lettera, impone che soltanto dopo una puntuale analisi possa razionalmente procedersi alla formulazione di un giudizio attitudinale complessivo e unitario ” (Cons. Stato, V, 5 giugno 2019, n. 3817, cit.). Perciò, quando la comparazione non è stata preceduta dall'analitica presa in considerazione del curriculum anche del soccombente, “ la mancata puntuale valutazione analitica, in punto di ‘attitudini’ della carriera dell'appellato comporta l'illegittimità della valutazione per eccesso di potere per difetto di completezza della motivazione, di trasparenza e di ragionevolezza. Occorre piuttosto una 'precisa ed esaustiva comparazione delle posizioni dei candidati [...] sotto il profilo delle attitudini correlata alle concrete pregresse esperienze professionali, [e] una altrettanto corrispondente valutazione del merito ". Invero, “ le ragioni tecniche a fondamento della scelta finale debbono emergere in modo chiaro e preciso, esplicito e coerente;
e lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione: in tal modo potranno essere – in coerenza con le ragioni fondanti il principio costituzionale di governo autonomo della magistratura – sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, in special modo dai magistrati interessati, i motivi tecnici che hanno razionalmente condotto l'organo deliberante, nel procedere all'apprezzamento complessivo dei candidati, alla preferenza per uno di loro
” (Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2016, n. 4592).

È, del resto, principio generale che gli atti valutativi, per essere razionali, logici e coerenti, debbono essere preceduti da una cognizione manifesta, completa ed adeguata degli elementi da valutare (Cons. Stato, V, 4 giugno 2019, n. 3759;
5 giugno 2019, n. 3817;
9 gennaio 2020, n. 192;
e già Cons. Stato, V, 18 giugno 2018, n. 3716;
27 giugno 2018, n. 3941, 3942 e 3944).

Dai ricordati criteri espressi dal Testo Unico si ricava che, non essendo sindacabili in giustizia le valutazioni del C.S.M. salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione, si deve, di converso, concentrare il vaglio di legittimità sul procedimento di valutazione: il che si riflette, tra l'altro, sulla necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione, tale da esternare l'essenziale apprezzamento tecnico senza presentare lacune o salti logici.

In ogni caso, come ribadito dalla giurisprudenza, una valutazione comparativa non preceduta dall'analitica descrizione del curriculum dei magistrati in stretta competizione inficia la comparazione perché incide su completezza, trasparenza e ragionevolezza delle valutazioni: queste possono essere congruamente formate e motivate solo sulla base di una compiuta rappresentazione e assunzione dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2020, n. 7098).

Ne discende che il carattere sintetico del conclusivo giudizio comparativo si legittima solo in quanto scaturisca da una strumentale valutazione dei profili dei concorrenti che si dimostri : a ) completa ed esaustiva , quanto alla evidenziazione dei presupposti giuridico-fattuali oggetto di apprezzamento (il “ profilo ” dei candidati); b ) analitica, specifica ed integrata quanto alle relative modalità operative, come tali idonee a garantire che il carattere complessivo ed unitario del giudizio non rappresenti il frutto di una mera sommatoria degli indicatori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2019, n. 71).

È qui questione non solo di violazione di parametri esplicitati dal Testo Unico, ma di principi generali dell'azione amministrativa che in essi si riflettono. A questi riguardi, va messo in evidenza, in termini generali, che il conferimento degli uffici direttivi è disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che prefigura la cornice in cui declinare l’“ attitudine direttiva ” (art. 12, commi 10, 11 e 12) in base alla tipologia dell'incarico da conferire (funzioni semidirettive e direttive di merito: art. 12, comma 10;
funzioni direttive di legittimità, art. 12, comma 11), i cui “ indicatori oggettivi ” sono individuati dal C.S.M. d'intesa con il Ministro della giustizia (art. 11, comma 3, lett. 4, seconda parte). Con riferimento a queste previsioni, il C.S.M. ha adottato il Testo unico sulla diligenza giudiziaria (circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015) che, sostituendo la previgente circolare n. P 19244 del 3 agosto 2010, mette a punto un articolato sistema di “ indicatori generali ” (artt. 6-13) e di “ indicatori specifici ” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento (cfr. ex multis : Cons. Stato, V, 7 gennaio 2020, nn. 71 e 84;
9 gennaio 2020, n. 195;
14 maggio 2020, n. 3047).

Vale altresì ricordare che per consolidata giurisprudenza il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non è – difettando la clausola legislativa a regolamentare ed essendo comunque materia riservata alla legge (art. 108, primo comma, Cost.) – un atto di natura regolamentare, cioè un atto normativo, ma un atto amministrativo di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del C.S.M. a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione od anche suppletiva dei principi specifici espressi della legge, vale a dire soltanto una delibera che vincola in via generale la futura attività dell'organo di governo autonomo (Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513;
28 novembre 2012, n. 6035;
6 dicembre 2016, n. 5152;
6 settembre 2017, nn. 4215, 4216 e 4220;
6 settembre 2017, n. 4220;
17 gennaio 2018, n. 271, nn. 4215 e 4216;
2 agosto 2019, n. 5492;
V, 2 gennaio 2020, nn. 8 e 9;
7 gennaio 2020, nn. 71 e 84;
9 gennaio 2020, nn. 192 e 195;
-OMISSIS- n. 524;
7 febbraio 2020, n. 976;
V, 28 febbraio 2020, nn. 1448 e 1450;
14 maggio 2020, n. 3047;
19 maggio 2020, n. 3171;
21 maggio 2020, n. 3213).

4.2.- Le esposte premesse persuadono, in relazione alla vicenda in esame, della correttezza dell’apprezzamento operato dal primo giudice e della correlativa fondatezza delle ragioni di doglianza formulate, in prime cure, dalla odierna appellata.

4.2.1.- Invero, all’esito di una puntuale disamina delle risultanze documentali, la sentenza ha messo in evidenza che, sotto plurimo rispetto, nella proposta elaborata dalla Commissione il profilo professionale della -OMISSIS-era stato tratteggiato solo nelle tappe essenziali e non in modo analitico e completo, omettendo la menzione di significativi particolari ed alcune tappe della carriera, essenziali anche in considerazione del fatto che erano state positivamente e comparativamente valorizzate a favore della -OMISSIS--OMISSIS- ciò, in particolare, con riferimento al periodo in cui la -OMISSIS-aveva gestito il settore penale del Tribunale di -OMISSIS- all’esercizio di funzioni d’appello sulle sentenze rese, dal GUP, a seguito di rito abbreviato;
alla presidenza della Commissione MOT, ed alle esperienze di magistrato affidatario. Oltre a ciò, nel profilo della -OMISSIS-non è stata menzionata alcuna esperienza ordinamentale, né le collaborazioni prestate ai Presidenti delle Sezioni in cui la stessa aveva prestato servizio.

Per tal via – pur non essendo in discussione la discrezionalità valutativa del Consiglio e la facoltà di elaborare un giudizio comparativo affidato ad una motivazione complessiva e non necessariamente particolareggiata – risulta compromessa la trasparenza, la coerenza e l’intelligibilità della decisione maturata.

Non è, invero, in discussione – come fanno mostra di ritenere gli appellanti – il principio, già ribadito, per cui il confronto comparativo tra i candidati non postula un raffronto analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (anzianità, attitudine e merito), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopra indicati: ciò che appare indefettibile è, tuttavia, la completezza, in sede istruttoria, degli elementi di giudizio, affidata ad una completa, esaustiva e puntuale elaborazione dei profili professionali a confronto, in difetto della quale il giudizio di prevalenza risulta privo di idoneo, adeguato ed effettivo supporto giustificativo.

4.2.2.- Ed a riprova di quanto in precedenza argomentato, l’incompleta elaborazione del profilo professionale della controinteressata ha inciso negativamente sul giudizio comparativo, cui l’esatta acquisizione delle vicende professionali del magistrato è preordinata quante volte si confrontino candidati, come normalmente accade, di pari rilievo.

E’ questo decisivo poichè dà conferma, anche retrospettivamente, dello sviamento dell’azione amministrativa, che al suo esito – dire prevalente l’un candidato sull’altro in ragione dell’incarico da assegnare – porta una scelta non coerente con la reale idoneità del magistrato a ricoprire l’incarico cui è destinato, e, per questo, non logicamente attesa.

La sentenza appellata merita conferma, dunque, anche per la ritenuta violazione, in ordine alla acquisizione e valorizzazione degli indicatori specifici, ai fini del giudizio comparativo.

Va premesso che, come è noto, nel complessivo disegno del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, la distinzione tra indicatori generici ed indicatori specifici è affidata al rilievo che, laddove i primi considerano la complessiva esperienza giudiziaria maturata dal candidato, unitamente alle esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che abbiano consentito lo sviluppo di competenze organizzative, di abilità direttive e conoscenze ordinamentali, i secondi (artt. 14 ss.) definiscono gli elementi idonei a far emergere una particolare idoneità in relazione al singolo incarico direttivo.

La considerazione degli indicatori generali e degli indicatori specifici non è ispirata ad una logica di equiordinazione parametrica, posto che agli indicatori specifici deve essere conferito “ speciale rilievo ” (art. 26, comma 3), laddove gli indicatori generali “ sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale ” (art. 26, comma 4).

La previsione va intesa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 71;
Id., 4 gennaio 2019, n. 97) nel senso, evidenziato dalla relazione illustrativa del T.U., che “ gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva ”, in ordine alle caratteristiche dell’incarico da conferire.

Pertanto, laddove un candidato possa in concreto vantare indicatori specifici, questo “ speciale rilievo ” che va ad essi dato implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso. Il che, se non significa che senz’altro debbano contrassegnare la prevalenza di quel candidato su altri candidati, impone nondimeno l’onere di una particolare ed adeguata motivazione, nella valutazione complessiva, nell’ipotetica preferenza per un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi): per modo che ne sia evidenziata e giustificata, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore “ attitudine generale ” o il particolare “ merito ”.

Invero, gli indicatori specifici sono criteri “ settoriali ” perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva;
ma non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato la quale va, piuttosto, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “ merito ” (Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786).

In tale quadro, non è conforme al Testo Unico un giudizio comparativo che – senza adeguata, particolare ed effettiva motivazione – finisca per sovvertire il detto rapporto tra indicatori attitudinali specifici e indicatori attitudinali generali.

Ciò posto, nel caso di specie vengono in considerazione gli “ indicatori specifici per gli Uffici semidirettivi di primo grado ” (art. 15 T.U.) e, in particolare, le “ esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro ” (lett. a ) e “ le esperienze di pregresso esercizio delle funzioni di Gip/Gup ” (lett. c ).

Orbene, il Consiglio ha valutato come rilevante, ai fini dell’indicatore di cui all’art. 15 lett. a ), del T.U., l’attività svolta dalla -OMISSIS--OMISSIS-nel settore civile. Ciò non appare corretto, perché – nonostante, sul piano strettamente letterale la norma si limiti ad imporre semplicemente di “ tenere conto ” del settore in cui si colloca l’incarico da conferire, il che potrebbe indurre a ritenere che si tratti di mero onere motivazionale – la logica della natura “ specifica ” dell’indicatore postula che possa essere riconosciuta rilevanza “specificamente” professionalizzante solo al lavoro svolto nel (medesimo) macrosettore di riferimento.

Il che, naturalmente, non toglie che l’esperienza maturata in un diverso settore possa essere comunque valutata: epperò come “ indicatore generale ”, ai sensi dell’art. 8 lett. a ), che, infatti, valorizza la “ pluralità ” di esperienze “ nei vari settori e materie ” della giurisdizione. Con le conseguenze precisate in ordine al rapporto tra le due tipologie di indicatori: il cui peso comparativo complessivo può essere senz’altro modulato, ma solo, come si è precisato, previa circostanziata motivazione.

Nella specie, trattandosi di incarico di Presidente aggiunto di sezione GIP/GUP, poteva essere apprezzata e valutata, come indicatore specifico , solo l’attività svolta nel settore penale, e non anche nel settore civile. Sicché – a fronte del dato che la -OMISSIS-vantare una esperienza di circa 25 anni nel settore penale (a fronte dei 17 anni vantati dalla controinteressata, una volta esclusa la considerazione, a fini di immediata comparazione specifica, degli 8 anni dedicati al settore civile) – non solo risulta erroneamente applicato, nel senso chiarito, l’art. 15, lett. a ) del T.U. ma – soprattutto – non si è fornita adeguata motivazione alla prevalenza accordata, quanto meno in relazione all’indicatore in questione, alla -OMISSIS--OMISSIS-

4.2.3.- Corretta è anche, sotto distinto profilo, la ritenuta erroneità della operata equiparazione tra le funzioni di GIP/GUP e quelle di giudice del Tribunale della libertà e/o riesame e/o del Tribunale delle misure di prevenzione.

L’art. 15 lett. c ) è chiaro nel valorizzare – quando si tratti di conferimento dell’incarico semidirettivo per “ l’ufficio di Presidente della Sezione Gip e Presidente Aggiunto Gip ” – esclusivamente il “ pregresso esercizio delle funzioni di Gip/Gup per almeno cinque anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data di vacanza del posto a concorso ”. Solo tale attività costituisce – nel quadro complessivo degli indicatori “ specifici ” – ragione di qualificata valorizzazione del dato esperienziale, strettamente inerente le funzioni in concreto esercitate.

Ne discende che non si legittima, a fini comparativi, la diretta assimilazione con altre funzioni, per quanto simili, ancorché esercitate nel settore penale (le quali, semmai, possono rientrare – pur sempre come indicatore specifico, ma meno qualificato e, quindi, suscettibile di apprezzamento ponderale circostanziatamente giustificato – nella lett. a ) dell’art. 15 T.U.;
ovvero, comunque, come indicatore generale ex art. 8, lett. a ) o indicatore di merito).

Del resto, la regola si spiega, come puntualmente evidenziato dal primo giudice: l’attività dell’ufficio GIP/GUP è, di per sé, caratterizzata – come è noto – dalla immediatezza con cui vanno assunte le decisioni, quantomeno quelle di natura cautelare, molte volte in carenza di contraddittorio ed in qualità di giudice monocratico: si tratta dunque di funzioni che, proprio per la delicatezza dei provvedimenti, il magistrato deve assumere in solitudine e spesso senza il contributo della difesa, caratterizzate per tal via da complessità, difficoltà e responsabilità per certi versi maggiori rispetto a quelle svolte in sede collegiale o con il contributo della difesa. Come nel caso del Tribunale del riesame o della libertà, o dal Tribunale per le Misure di Prevenzione, che decidono collegialmente e con il contributo della difesa: e che, nella vicenda in esame, sono stati apprezzati in via di diretto ed equiordinato confronto comparativo, senza adeguata motivazione.

4.2.4.- Analogamente inadeguata appare la valutazione delle esperienze di “Presidente del Collegio” della dott. -OMISSIS- operate alla luce dell’art. 15, lett. b ) del T.U., che valorizza le “ pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire ”.

Invero, le funzioni semidirettive sono definite dall’art. 10 del d.lgs. 160/2006, che – in particolare – individua quali “ funzioni semidirettive giudicanti di primo grado ” quelle di “ presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari ” (comma 7, prima parte).

Perciò, pur potendo naturalmente essere oggetto di valutazione, il solo fatto di aver presieduto dei Collegi non può integrare di per sé l’indicatore specifico di cui all’art. 15 lett. b ), che postula lo svolgimento delle funzioni di presidente di sezione, effettivo o facente funzioni (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2020, n. 4131). Semmai, si tratta di attività che avrebbe potuto essere apprezzata (non già ut sic , ma) in termini di “ collaborazione nella gestione di uffici ”, la cui valutazione postula, tuttavia (cfr. art. 9, comma 2) idonea motivazione in ordine ai “ concreti risultati conseguiti ”, in quanto siano “ comprovati da adeguata documentazione ”.

Nella specie, la -OMISSIS--OMISSIS-ha potuto allegare, quali esperienze direttive o di collaborazione, quelle relative al periodo dal 21.12.2017 al 7.8.2018 (in cui è stata Presidente f.f. della Sezione terza penale del Tribunale di -OMISSIS-), la collaborazione con il Presidente della

Sezione, ed il periodo in cui ha diretto le Preture di -OMISSIS- sennonché la proposta non dà conto dei risultati delle suddette attività direttive, come imposto dal combinato disposto degli artt. 15 lett. b) e 9, comma 2, del T.U..

4.2.5.- Infine anche la ritenuta prevalenza della -OMISSIS--OMISSIS-in relazione alle esperienze ordinamentali, motivata essenzialmente con le esperienze di magistrato affidatario, appare contraddittoria ed irragionevole.

Invero, nel giudizio comparativo non si disconoscono, in premessa, analoghe esperienze rivendicate dalla -OMISSIS- (la quale “[era] stata magistrato affidatario degli uditori in tirocinio, [aveva] seguito la formazione professionale di numerosi giudici onorari ed [era] stata affidataria di numerosi stagisti della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di -OMISSIS- ”, laddove la -OMISSIS--OMISSIS-“[era] stata affidataria di uditori giudiziari ora magistrati ordinari in tirocinio, oltre che di tirocinanti provenienti dalle S.S.P.L. ed ex art. 73 Legge n. 98/13 [ed era] stata nominata magistrato collaboratore dei magistrati ordinari in tirocinio con D.M. 3/3/2017 ”): nondimeno, le ragioni della ritenuta prevalenza della seconda non risultano esplicitate, con evidente carenza motivazionale.

5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Sussistono adeguati presupposti per disporre, in considerazione della peculiarità della fattispecie esaminata, l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.

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