Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-09-16, n. 202208044

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-09-16, n. 202208044
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208044
Data del deposito : 16 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2022

N. 08044/2022REG.PROV.COLL.

N. 01530/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2016, proposto da
M C D P, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Sant'Antimo, via dei Gigli, 7;

contro

Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 03451/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2022 il Cons. R R e uditi per le parti gli avvocati;

Viste, altresì, le conclusioni della parte ricorrente come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ordinanza n. 08/URB del 23/2/2015 il Comune di Sant’Antimo ordinava a Del Prete Maria Carmina la demolizione delle opere edilizie abusive eseguite in via dei Gigli n. 7, consistenti nell’aver portato “ a finimento l’intero secondo piano del fabbricato in via dei Gigli n. 7, definendo n. 2 appartamenti riportati in catasto al foglio 2, p.lla 1751, attualmente in uso ai nuclei familiari delle figlie” .

2. Del Prete Maria Carmina impugnava il suddetto provvedimento innanzi al TAR Campania.

3. Il Comune di Sant’Antimo non si costituiva in giudizio.

4. Con sentenza n. 3451/2015 il TAR Campania, Sez. II, respingeva il ricorso.

5. Del Prete Maria Carmina proponeva appello avverso la decisione del TAR Campania.

6. Il Comune di Sant’Antimo non si costituiva neppure nel giudizio d’appello.

7. La causa veniva chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 30.06.2022, a seguito della quale veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

8. Con il primo motivo d’appello si denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l’atto legittimo nonostante la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento.

8.1 Il TAR ha rilevato che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti vincolati in cui l’apporto partecipativo del privato non può influire sulla decisione finale.

8.2 Ad avviso della ricorrente, invece, anche i provvedimenti vincolati devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, con la sola eccezione dei provvedimenti che si basano su fatti pacifici e non contestati dal privato. Nel caso di specie, invece, l’apporto partecipativo della ricorrente avrebbe potuto condurre l’amministrazione a non adottare l’atto impugnato.

8.3. La doglianza va respinta alla luce di quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017, secondo cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ”. Da ciò consegue che “ L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati .” (Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2022, n.2523).

9. Con il secondo motivo d’appello si denuncia l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto congrua la motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata, sia in punto natura dell’intervento abusivo sanzionato, sia in punto sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione.

9.1 Il TAR ha affermato che la motivazione dell’ordinanza di demolizione, essendo un atto dovuto e dal contenuto vincolato, non deve dar conto delle ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, essendo sufficiente la descrizione delle opere e la constatazione della loro natura abusiva.

9.2. Ad avviso dell’appellante l’ordinanza non descriverebbe in maniera sufficientemente chiara i profili di abusività dell’opera. Trattandosi di opere risalenti nel tempo, inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di interesse pubblico tali da prevalere sull’affidamento del privato circa il mantenimento delle opere e giustificare la demolizione.

9.3 Il motivo non è fondato. L’ordinanza di demolizione contiene una descrizione sufficientemente analitica delle opere realizzate dalla ricorrente e ne indica i profili di abusività, anche elencando le disposizioni di legge violate. La ricorrente, inoltre, non ha dimostrato la risalenza delle opere nel tempo, essendosi limitata ad affermare che le stesse risalgono agli anni ’90. In ogni caso, sul punto dell’affidamento e sulla generale irrilevanza dello stesso ove legato al mero decorso del tempo si è già espressa la già richiamata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 che ha tenuto conto della non meritevolezza e generale non sanabilità – salve specifiche disposizioni di legge - della posizione del soggetto privato che edifichi senza le prescritte permissioni .

10. L’appello va, conclusivamente, respinto.

11. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione del Comune di Antimo.

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