Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-25, n. 201905263

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-25, n. 201905263
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905263
Data del deposito : 25 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2019

N. 05263/2019REG.PROV.COLL.

N. 07988/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7988 del 2017, proposto da
Andrea Attina', rappresentato e difeso dagli avvocati S D, M B, con domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia E Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;

nei confronti

Gemma Antuono, Michele Aliu non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10962/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del D.M. del 30 giugno 2016 n. 546 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 16/17 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 546/16 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione (…) è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 546/16 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale;
venti (20) di ragionamento logico;
diciotto (18) di biologia;
dodici (12) di chimica;
otto (8) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I al medesimo D.M. n. 546/16 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 30 giugno 2016 n. 546, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, prot. n. 18796 del 2 agosto 2016, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2016/2017 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 4 ottobre 2016, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto alla ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 546/16, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quello n. 16 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

11) del D.M. 546/2016, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. 20 giugno 2016, n. 487, con il quale è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 592 nella parte in cui limita a soli 9224 il numero dei posti banditi per Medicina e del Decreto Interministeriale 25 luglio 2016 n. 598 nella parte in cui limita a soli 908 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del provvedimento, non conosciuto, con il quale il MIUR e/o la Commissione nazionale avrebbe deciso di neutralizzare la valutazione della domanda n. 16 ministeriale attribuendo, indistintamente a tutti i candidati, il punteggio di 1,50;

16) del decreto ministeriale n. 312/2016 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;

17) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati S D e F V dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che il presente contenzioso nel grado di appello può essere definito con sentenza resa in forma semplificata tenuto conto della sovrapponibilità con altri precedenti già decisi, nel merito, dalla Sezione, nei termini peraltro invocati dalla stessa parte appellante in via preliminare nelle conclusioni dedotte in vista dell’udienza conclusiva (cfr. ad es. sentenza n. 2155\2019);

Considerato che, la odierna parte appellante aveva partecipato al concorso unico nazionale per l’ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 giugno 2016 n. 546 e che all’esito della prova nazionale, ella otteneva un punteggio (61,8) che le permetteva di collocarsi al posto n. 11058 della graduatoria nazionale di merito (inclusiva dei posti sia per il corso in Medicina sia per il corso il Odontoiatria) ma che le impediva, in ragione delle norme del bando e tenuto conto delle Facoltà per le quali concorreva (e da lei prescelte) nell’ambito degli Atenei italiani, di risultare assegnataria (ossia immediatamente immatricolabile) ovvero in prenotazione (ossia immediatamente immatricolabile nelle sedi indicate dopo la prima scelta) presso alcun corso di laurea in Medicina, bensì in attesa (del casuale ed eventuale scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce) e impossibilitata ad avviare il percorso di studi presso qualsiasi Facoltà di Medicina;

Rammentato che la stessa parte, in conseguenza di tale pregiudizievole risultato, impugnava gli atti della procedura dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio formulando istanza cautelare che veniva respinta dal giudice di primo grado, per poi essere accolta una volta riproposta in sede di appello con ordinanza della Sezione n. 1364 del 2017, grazie alla quale la stessa parte veniva ammessa ad iscriversi (con riserva) alla Facoltà di Medicina di Messina;

Soggiunto che il giudizio di merito in primo grado si concludeva con la reiezione del ricorso per effetto della sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, n. 10962/2017, che veniva impugnata nel grado di appello con istanza cautelare, la cui efficacia veniva sospesa, in accoglimento della predetta istanza cautelare, con ordinanza della Sezione n. 663\2018;

Tenuto conto che tale percorso di studi non è stato oggetto di contestazione da parte dell’appellato Ministero che nondimeno ha svolto le sue difese chiedendo la reiezione dell’appello ritenendo corretta la sentenza del giudice di primo grado, qui oggetto di appello, in punto di diritto;

Verificato che quanto sopra riferito in fatto nel presente grado di giudizio dalla difesa della odierna appellante è corroborato da produzione documentale acquisita in via istruttoria, da cui emerge che lo studente A A risulta essere iscritto con riserva e in sovrannumero al Corso di Laurea in Medicina per l'a.a. 2016/2017, al 3° anno in corso, con una media ponderata degli esami sostenuti pari a 25,46;

Premesso che, in assenza di accordo fra le parti, non può essere accolta l’istanza di rinvio di parte appellata;

Precisato che il Collegio condivide l’orientamento per il quale il giudice amministrativo – anche in sede di cognizione – nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e Sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133) e che tale potere conformativo può essere esercitato dal giudice amministrativo anche per chiarire gli effetti di una propria sentenza che si pronunci quando sussista “una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare”;

Ritenuto che, nella specie e come è stato affermato in alcuni recenti precedenti della sezione che nel prosieguo saranno riprodotti per ampi stralci (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, nn. 2268\2018 e 2155\2019), per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (conseguenti all’esito del giudizio di primo grado), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “prove d’esame scritte ed orali”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo;

Ritenuto nondimeno che, anche nel caso di specie come nei precedenti della sezione (rispetto ai quali, per ovvie ragioni di certezza del diritto, non vi sono elementi per discostarsene), vi sia ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, quasi completato, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art.

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