Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-15, n. 201502910

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-15, n. 201502910
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502910
Data del deposito : 15 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08788/2014 REG.RIC.

N. 02910/2015REG.PROV.COLL.

N. 08788/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8788 del 2014, proposto dai signori R C, C A, G C, R C, F C, R M, A O, A P, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G M e Mirco D'Alicandro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Roma, Via Antonio Nibby, 7;

contro

Comune di Rapino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso l’avvocato M C in Roma, Via Nizza, 63;
Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore , U.T.G. - Prefettura di Chieti – in persona del Prefetto pro tempore, Commissione elettorale circondariale di Chieti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rocco Micucci, Desiderio Bruno, Eufemia Campana, Nicola Della Valle, Roberto Della Valle, Giuseppe Guadagnini, Enrico Mammarella, Pasquale Marrongelli, Rocco Pasquale, Rocco Salvatore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Manuel De Monte, con domicilio eletto presso l’avvocato M C in Roma, Via Nizza, 63;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo - sede staccata di Pescara - Sezione I, n. 398 del 3 ottobre 2014.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rapino, del Ministero dell'interno (unitamente all’U.T.G. - Prefettura di Chieti – ed alla Commissione elettorale circondariale di Chieti), nonché di Rocco Micucci, Desiderio Bruno, Eufemia Campana, Nicola Della Valle, Roberto Della Valle, Giuseppe Guadagnini, Enrico Mammarella, Pasquale Marrongelli, Rocco Pasquale, Rocco Salvatore;

Viste le memorie difensive depositate dal Ministero dell’interno (in data 28 novembre 2014), dal comune di Rapino (in data 14 maggio 2015), dagli appellanti (in data 24 aprile 2015) e dai contro interessati (in data 14 maggio 2015);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il consigliere V P e uditi per le parti gli avvocati D’Alicandro, De Monte, Russo e De Nunzis (per l’Avvocatura generale dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla proclamazione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Rapino in occasione delle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014: il vincitore della tornata elettorale è stato il candidato signor Rocco Micucci, a capo della Lista Insieme , che ha conseguito 510 voti e 7 seggi su 10 in consiglio comunale;
al secondo posto si è collocata la Lista Uniti per Rapino , che ha conseguito 495 voti e 3 seggi, guidata dal candidato sindaco R C;
quest’ultimo, unitamente ad un gruppo di cittadini elettori, ha contestato sotto plurimi profili – con ricorso allibrato al n.r.g. 189 del 2014 – l’ammissione della Lista Insieme da parte della Ufficio elettorale di Francavilla Marina (cfr. verbale n. 63 del 26 aprile 2014), chiedendo, conseguentemente, la surrogazione dei sette consiglieri di maggioranza e del sindaco.

2. L’impugnata sentenza – T.a.r. per l’Abruzzo - sede staccata di Pescara - Sezione I, n. 398 del 3 ottobre 2014 – ha respinto il ricorso compensando fra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 21 e 30 ottobre 2014), il signor C (unitamente ad alcuni degli originari sodali), ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza contrastandone i capi sfavorevoli e introducendo doglianze in parte nuove.

4. Si sono costituiti il Ministero dell'interno, l’U.T.G. - Prefettura di Chieti – e la Commissione elettorale circondariale di Chieti reiterando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non esaminata dal T.a.r.

5. Si sono costituiti il Comune di Rapino e gli originari contro interessati deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

6. All’udienza pubblica del 26 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente il Collegio osserva che:

a) l’Amministrazione dell’interno e gli organi straordinari che intervengono nel procedimento elettorale non sono parti del giudizio come stabilito esplicitamente dall’art. 130, co. 3, c.p.a. e riconosciuto da univoca giurisprudenza (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2015, n. 1982;
19 giugno 2012, n. 3557);
tali organi, pertanto, sono privi di legittimazione passiva e la domanda proposta nei loro confronti è inammissibile per carenza di una condizione dell’azione;

b) è ictu oculi infondato il motivo di appello incentrato sulla violazione, da parte del T.a.r., della norma sancita dall’art. 112 c.p.c., per avere inammissibilmente integrato la motivazione del provvedimento di ammissione della Lista Insieme ;

c) il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalla causa petendi (comprendente tutti i fatti costitutivi e le argomentazioni poste a sostegno del petitum ) della domanda ritualmente articolata in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le censure (anche di fatto) nuove proposte per la prima volta in questa sede, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104, co.1, c.p.a. e della natura illustrativa delle memorie conclusionali (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, n. 673 del 2015;
n. 5253 del 2014);
pertanto, per comodità espositiva, sarà preso in esame direttamente il ricorso proposto in prime cure.

7.1. Con il primo motivo (pagine 9 – 16 del ricorso di primo grado), si deduce che: I) vi sarebbero state due distinte ed autonome (e per ciò solo inammissibili) presentazioni della Lista Insieme , la prima effettuata il giorno 25 aprile 2014, la seconda il successivo giorno 26 aprile;
II) entrambe le presentazioni sarebbero comunque nulle o inesistenti perché non sarebbe stato raggiunto il numero minimo di valide sottoscrizioni indispensabili per la presentazione della lista (pari a 25, ex art. 3, l. n. 81 del 1993, per i comuni con popolazione compresa fra i mille e duemila residenti, nella specie il Comune di Rapino ha 1356 abitanti);
III) la presentazione della lista in data 25 aprile, è stata effettuata su fogli formato A4 (i primi due denominati atto principale e i secondi due atto separato), uniti fra loro da semplici puntine metalliche, senza timbri e firme di congiunzione o numerazione progressiva di pagine;
IV) la presentazione della lista in data 26 aprile è stata invece effettuata in corpo unico, su foglio A3, ma dovendosi eliminare 8 sottoscrizioni su 29 (perché apposte da soggetti in relazione ai quali non era stata presentata l’attestazione dell’iscrizione nelle liste elettorali del comune), essa risulterebbe comunque nulla;
V) l’Ufficio elettorale avrebbe operato una inammissibile commistione fra gli elementi documentali delle due liste presentate autonomamente ma ex se invalide.

7.1.1. Il motivo è infondato.

7.1.2. Come si evince da tutta la documentazione versata nel fascicolo d’ufficio (e in particolare dal verbale dell’Ufficio elettorale di Francavilla al Mare n. 63 del 26 aprile 2014), dal micro ordinamento di settore (artt. 28 – 32 d.P.R. n. 570 del 1960, 3, l. n. 81 del 1993), e dai consolidati principi elaborati da questo Consiglio in ordine alle modalità di presentazione delle liste per le elezioni amministrative (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, n. 282 del 2014 e n. 1542 del 2014, concernenti in particolare i requisiti della autenticazione delle sottoscrizioni apposte sui moduli di presentazione delle liste):

a) la presentazione della Lista Insieme è avvenuta in data 25 aprile 2014 alle ore 12,00 mediante accesso alla Segreteria del Comune di Rapino;
in quella sede, infatti, quantomeno uno dei fogli formato A4, compilato fronte retro, denominato atto separato, recava tutti gli elementi essenziali della fattispecie (simbolo, contrassegno, candidati ecc.), ad eccezione del numero dei sottoscrittori pari a 11 (ancorché debitamente identificati, assistiti dai relativi certificati elettorali e con le sottoscrizioni riportate sul retro del foglio medesimo);

b) l’autenticazione di tali 11 firme, in relazione alle doglianze specificamente sollevate nel motivo in esame, deve considerarsi avvenuta conformemente alle regole sancite dall’art. 21, t.u. n. 445 del 2000 e, in particolare, nel rispetto del requisito della consequenzialità dell’autenticazione rispetto alla sottoscrizione (intesa in senso di continuità spazio temporale), essendo irrilevante, nel particolare caso di specie, che sia stata effettuata una autenticazione cumulativa su un distinto foglio semplicemente spillato, dato che non vi sono incertezze sulla volontà dei sottoscrittori di presentare proprio la lista in questione e non sono sollevati dubbi sull’identità di questi ultimi (né vi potrebbero essere, venendo in rilievo una dichiarazione fidefacente del pubblico ufficiale che ha eseguito l’autenticazione delle sottoscrizioni);

c) il giorno 26 aprile 2014, alle ore 11,55 è stata integrata la presentazione della lista attraverso il deposito, fra l’altro, di almeno 21 firme debitamente autenticate e accompagnate dai certificati elettorali dei sottoscrittori (5 di queste firme erano comprese nel novero delle 11 contenute nel foglio A4 c.d. separato esaminato in precedenza);

d) è irrilevante, nel particolare caso di specie, che nelle giornate del 25 e 26 aprile 2014 siano stati presentati, in eccesso, una pluralità di moduli, in parte facenti corpo unico e in parte no, perché quod abundat non vitiat.

7.2. Con il secondo motivo (pagine 16 – 17 del ricorso di primo grado), si lamenta che l’Ufficio elettorale ha dato corso ad una procedura di regolarizzazione sanante al di fuori dei rigorosi limiti individuati dalla giurisprudenza (caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile).

7.2.1. Il motivo è infondato.

7.2.2. In materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell’interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388;
Cons. giust. amm., 6 agosto 2002, n. 510, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

Nella specie è assodato che l’integrazione documentale è avvenuta non oltre la scadenza del termine legale massimo assegnato dalla legge per la presentazione delle liste (le ore 12,00 del giorno 26 aprile 2014).

7.3. Con il terzo motivo (pagine 17 – 18 del ricorso di primo grado), è stata chiesta, ai sensi degli artt. 130, co. 9, c.p.a., 76, l. n. 570 del 1960 e 45, t.u. enti locali, la surrogazione degli eletti illegittimamente ammessi alla competizione elettorale.

7.3.1. La richiesta è inaccoglibile difettando, a tacer d’altro, il necessario presupposto della invalidità dell’ammissione della Lista Insieme.

8. In conclusione l’appello deve essere respinto.

9. La novità della questione di fatto sottesa al gravame in trattazione integra una circostanza eccezionale che induce la Sezione, ex artt. 92, co. 2, c.p.c. e 26, co. 1, c.p.a. a compensare, anche per questo grado, le spese e gli onorari di giudizio relativamente al rapporto processuale corrente fra gli appellanti, i contro interessati ed il comune di Rapino;
le spese maturate dall’Amministrazione statale devono però essere senz’altro poste a carico degli appellanti e sono liquidate dal seguente dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

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