Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-22, n. 202003970
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Pubblicato il 22/06/2020
N. 03970/2020REG.PROV.COLL.
N. 01425/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2020, proposto da Contarina S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R d G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
F Industrie S.p.A. in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
nei confronti
G S.p.A. in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 23/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
- del provvedimento del Direttore Generale di Contarina S.p.a. prot. n. 8425/CN del 31 maggio 2019 di approvazione del verbale della Commissione Giudicatrice del 24 maggio 2019 di riesame delle offerte in pretesa esecuzione della Sentenza del Tar Veneto, Sez. I^, del 13 maggio 2019 n. 582 e di conferma dell’aggiudicazione definitiva a favore di G S.p.a. della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura attrezza-ture destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti – Lotto 3 CIG 7550777A4A;
- del verbale della Commissione di gara del 24 maggio 2019 di rivalutazione delle offerte tecniche presentate nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti – Lotto 3 CIG 7550777A4A;
- della delibera di Contarina S.p.a. del 28 maggio 2018, con cui veniva indetta la gara;
- del bando di gara per la “fornitura attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti” pubblicato su GURI del 02 luglio 2018 – 5^ serie speciale n. 76, nonché dei relativi atti di gara pubblicati sul sito di Contarina S.p.a. e, in particolare, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale e degli Allegati tecnici, nella parte in cui non predeterminano il sub-punteggio massimo attribuibile per ciascun sub-criterio di valutazione fissato in gara;
- del provvedimento di nomina della Commissione di Gara, di cui alla Determina Dirigenziale prot. n. 12464/CN del 02 agosto 2018;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai predetti provvedimenti;
nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente sottoscritto dalla Contarina S.p.a. e dal soggetto aggiudicatario nelle more della definizione del giudizio, ex art. 122 c.p.a., oltre che per l’eventuale violazione del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma IX^, D.Lgs. n. 50/2016;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto degli impugnati provvedimenti, da risarcirsi, in via principale, in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il Cons. E L;
Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La presente vicenda contenziosa riguarda la procedura aperta indetta da Contarina S.P.A. (società a totale partecipazione pubblica operante nel settore della gestione dei rifiuti), con bando pubblicato in GURI del 2.7.2018 e una base d’asta pari a euro 2.511,170,00, per l’affidamento dell’appalto di fornitura delle attrezzature destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti e, in particolare, dell Lotto 3 CIG 7550777°4° concernente la fornitura di quattro autospazzatrici stradali idrostatiche da 4 mc.
2. Con determina del 2.8.2018 prot. n. 12464/CN venivano nominati il seggio di gara e la Commissione Giudicatrice;si dava quindi luogo all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quindi di quelle contenenti le offerte tecniche.
In ordine al Lotto n. 3 risultavano presentate quattro offerte delle seguenti imprese: a) G S.p.a.;b) Ravo S.p.a.;c) F Industrie S.p.a.;d) Essepi S.n.c.
3. In data 18 settembre 2018 si teneva la “seduta riservata” nell’ambito della quale la Commissione procedeva all’attribuzione dei punteggi, seguendo i criteri predeterminati da un minimo ad un massimo, quanto al lotto n. 3, del Disciplinare di Gara (pag. 19).
4. In esito all’attribuzione dei punteggi riferiti all’offerta tecnica veniva stilata la graduatoria che vedeva attribuito a G S.p.a. il punteggio totale pari a 80,00 ed a F Industrie S.p.a. il punteggio di 76,66, nonché al terzo concorrente Ravo S.p.a. il punteggio di 76,56.
5. Il 20 settembre 2018 si svolgeva la seduta per l’apertura delle offerte economiche, con attribuzione a G S.p.a. del punteggio di 18,60, a F Industrie S.p.a. del punteggio di 20,00 e a Ravo S.p.a. del punteggio di 1,80.
Nella seduta del 22 ottobre 2018 la Commissione approvava la graduatoria e successivamente il Consiglio di Amministrazione aggiudicava l’appalto a G S.p.a.
6. La seconda classificata, F S.P.A., instaurava ricorso al T.A.R. per il Veneto chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti del procedimento di gara e deducendo varie censure (anche a mezzo di motivi aggiunti) riferite alla formulazione del bando e del disciplinare nonché alle operazioni di gara e alla composizione della Commissione.
7. Il ricorso era deciso con la sentenza del 13.5.2019 n. 582/2019, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva in parte il ricorso in relazione alla fondatezza della censura relativa al difetto di istruttoria, vizio nel quale la Commissione di gara sarebbe incorsa nel ritenere che l’offerta tecnica della controinteressata si “distingue particolarmente in positivo per […] il sistema di scarico in quota (1700 mm)”; in particolare la Commissione non avrebbe analizzato se tale dato dell’offerta tecnica si riferisca o meno all’altezza massima del sollevamento del cassone in orizzontale, aspetto questo che il T.A.R. ha ritenuto in grado di riflettersi sulle valutazioni conseguenti anche in relazione alla circostanza che l’offerta della ricorrente F conteneva, per converso, la dicitura “per ribaltamento” a 1.500 mm.
La sentenza dichiarava altresì il non luogo a provvedere quanto alla domanda diretta ad ottenere l'annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto e respingeva le domande di condanna al risarcimento in forma specifica mediante subentro e al risarcimento del danno per equivalente monetario.
8. Contarina S.p.a., in esecuzione della sopraindicata sentenza del T.A.R., provvedeva, per il tramite della Commissione di gara, a rivalutare le offerte in relazione alla componente dell’offerta tecnica costituita dal sistema di sollevamento del pianale e, nella seduta del 24 maggio 2019, confermava i punteggi assegnati a quell’elemento tecnico e con determina del 31.5.2019 aggiudicava nuovamente alla controinteressata G S.p.a. il lotto in questione.
9. Insorgeva nuovamente la seconda classificata F S.p.a. impugnando al T.A.R. per il Veneto – con ricorso allibrato al n. 681/2019 - il provvedimento di aggiudicazione, del quale chiedeva l’annullamento unitamente agli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
10. Il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso di F. S.p.a. con la sentenza n. 23/2020, che è oggetto del presente giudizio a seguito di impugnazione di Contarina S.p.a, la quale ha dedotto quanto segue:
I) Errata e travisata interpretazione ed applicazione dei contenuti precettivi della Sentenza T.A.R. Veneto n. 582/2019 violazione dei principi in tema di sindacato (e relativi limiti) alle valutazioni “tecnico-discrezionali” in sede di Giurisdizione Amministrativa.
L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso della seconda classificata giudicando non sufficiente esaustiva, e non coerente con le statuizioni recate nella decisione del T.A.R. n. 582/2019, la valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 24 maggio 2019, poi recepita nell’aggiudicazione 31 maggio 2019.
La Commissione sarebbe stata tenuta a esprimersi mediante l’attribuzione di punteggi, laddove la sentenza del T.A.R., diffondendosi in una valutazione di merito del giudizio espresso dalla Commissione, avrebbe avocato a sé il potere di decidere quale dovesse essere il metro valutativo del giudizio della Commissione e quindi avrebbe esorbitato dai limiti elaborati dalla Giurisprudenza amministrativa al sindacato sulle scelte discrezionali (tra le molte Cons. Stato Sez. V, n. 291/2019).
II) Violazione ed errata applicazione dei principi in tema di sindacato del Giudice Amministrativo riferito alle valutazioni tecnico-discrezionali;errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni recate dalla “legge di gara” con particolare riguardo al “Disciplinare” – Relazione tecnica lotto 3 costituente riferimento vincolante per la valutazione delle “offerte tecniche” nella procedura oggetto di causa.
La sentenza impugnata avrebbe travisato il contenuto della precedente decisione n. 582/2019, ritenendo che la Commissione di Gara nella seduta del 24.5.2019 avrebbe dovuto esprimere le rinnovate valutazioni assumendo, come requisito premiale dell’offerta, la misura dell’altezza raggiunta in “quota” dal dispositivo di sollevamento, in posizione “ribaltata” (o, che dir si voglia, inclinata) anziché nella posizione “in piano” (o, che dir si voglia, orizzontale al piano stradale).
Tale assunto tuttavia, secondo la prospettazione dell’appellante, non solo non si rinviene nella sentenza n. 582/2019, ma non sussiste ai sensi del Disciplinare di gara, nel quale non vi è prescrizione alcuna in ordine alla obbligatoria valutazione dell’altezza del cassone “in ribaltamento”. Pertanto, la Commissione ha attribuito, conformemente rispetto al Disciplinare, il punteggio maggiore all’offerta tecnica di G, anche se la relativa misura corrisponde alla collocazione “orizzontale” del pianale di carico e scarico dei rifiuti.
Tale valutazione della Commissione, insindacabile nel merito, trova conferma nella documentazione prodotta dall’appellante (fotogrammi e registrazione video) nel giudizio di I grado da cui si desumerebbe che il macchinario offerto da F con altezza del pianale massima ad altezza 1,50 mt. è meno funzionale rispetto a quello offerto da G che ha un’altezza del pianale massima a m.1.,70.
La motivazione della impugnata sentenza sarebbe pertanto errata poiché assume come “presupposto” un parametro valutativo (il “ribaltamento” del cassone, e la relativa altezza) di cui:
a) non vi è alcun richiamo negli atti di gara;
b) non vi è nell’offerta F.
III) Erronea rappresentazione, quanto alle modalità di attribuzione dei punteggi, dei presupposti in fatto sui quali doveva essere espresso il giudizio della Commissione giudicatrice – illogicità manifesta.
Un ulteriore profilo di erroneità della sentenza appellata consisterebbe nel travisamento dei contenuti della sentenza n. 582/2019, nella quale non si richiamavano, quale elemento di valutazione delle offerte da parte della Commissione, le “specifiche tecniche” riconducibili alle c.d. “specifications” (di produzione giudiziale F S.p.A.). Si tratterebbe, quindi, di censure nuove basate su documenti che non sono stati allegati all’offerta da parte della controinteressata G S.p.A., ma che sono stati introdotti in giudizio da parte della ricorrente. Il T.A.R. dunque non avrebbe potuto utilizzare riferimenti esterni rispetto all’offerta in gara (quali brochure o cataloghi presenti sul mercato) poiché, tra l’altro, le caratteristiche degli automezzi offerti in gara sono diverse rispetto a quelle rappresentate a mezzo della documentazione introdotta nel giudizio.
IV) Erroneità della decisione impugnata poiché il “motivo” di ricorso F recepito (come parzialmente fondato) nella motivazione della stessa è inammissibile poiché non supera la c.d. “prova di resistenza”.
Con l’ultimo motivo l’appellante assume che la Commissione di gara ha correttamente valutato e attribuito i punteggi all’offerta tecnica di G, la quale, per elementi costruttivi, doti prestazionali e di efficienza (“volume a vuoto del cassone”, valore “scarico in quota”, diametro del tubo di aspirazione), era comunque superiore a quella di F, per cui in ogni caso non vi sarebbe il superamento della prova di resistenza della censura articolata in relazione al ribaltamento che non sarebbe comunque determinante nel far aggiudicare la gara alla controinteressata.
11. Le società intimate non si sono costituite in giudizio.
12. In data 20 aprile 2020 l’appellante ha depositato brevi note ai sensi dell’art. 84, comma V, D.L. n. 18/2020, chiedendo il passaggio in decisione dell’istanza cautelare.
13. Con ordinanza cautelare n. 2290/2020 del 23 aprile 2020 è stata accolta l’istanza cautelare e fissata l’udienza di merito della causa.
13. In vista dell’udienza di merito l’appellante ha depositato note ai sensi dell’art. 84, comma V, D.L. n. 18/2020 e allegato nota spese.
14. All’udienza del 7 maggio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va accolto.
Al riguardo si osserva quanto segue.
2. Deve essere prioritariamente trattato il IV motivo laddove si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata per non aver ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo a causa del mancato superamento della “prova di resistenza” giacché, anche ove la Commissione fosse pervenuta a una diversa attribuzione di punteggio per il sistema di “sollevamento in quota” (come soggetto a misurazione a cassone “inclinato” anziché “orizzontale”) a seguito della sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 582/2019 che ha accolto il ricorso della F per difetto di istruttoria e rimesso quindi all’Amministrazione la nuova valutazione, l’offerta dell’appellante sarebbe comunque risultata tecnicamente superiore a quella presentata da F.
Conseguentemente, nessun vantaggio effettivo sarebbe derivato dunque alla F dall’accoglimento del ricorso.
2.1. Il motivo è infondato poiché il distacco numerico del punteggio totale tra le due concorrenti (punteggio di G: 98,60 a fronte del punteggio di F: 96,66 e, d’altro canto, un punteggio dell’offerta economica superiore per F: 20 contro 18,60) non era tale, all’esito delle operazioni di gara, da poter far ipotizzare una carenza di interesse al ricorso di F.
Risultando pertanto indimostrata la carenza di interesse al ricorso di primo grado, occorre esaminare il merito degli ulteriori vizi prospettati.
3. Venendo all’esame delle ulteriori doglianze, con il primo motivo e il secondo motivo d’appello, che possono essere unitariamente trattati per la loro connessione, Contarina contesta la logica sottesa alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 23/2020, che avrebbe sottoposto la nuova valutazione sulle offerte tecniche della Commissione di gara – emessa in esecuzione della precedente decisione del T.A.R. – ad un esame analitico, in violazione, da un lato, della regola stabilita dalla Legge di gara per cui gli elementi di cui si compongono le offerte tecniche (ma anche l’offerta economica tout court ) devono essere valutati con l’attribuzione di un criterio numerico, dall’altro, esorbitando dal limite che il sindacato del giudice amministrativo incontra rispetto a questa tipologia di valutazioni tecniche rimesse alle Commissioni di gara, a meno che non siano inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta, secondo l’indirizzo giurisprudenziale conforme tratteggiato in plurime decisioni dal Consiglio di Stato.
Sotto un ulteriore profilo la sentenza sarebbe errata e da riformare poiché il Capitolato speciale di gara e i suoi allegati non richiedono che l’offerta tecnica debba essere fornita di uno degli elementi ritenuti invece come necessari (“ribaltamento in quota del cassone”) dalla sentenza del T.A.R. n. 582/2019.
3.1. I motivi sono nel loro complesso fondati.
3.2. Va premesso che, in base a principi più che consolidati, le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942;id., IV, 21 settembre 2015, n. 4409;id., V, 26 maggio 2015, n. 2615).
3.3. La sentenza n. 23/2020, prendendo le mosse dalla precedente n. 582/2019 che ha ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria, ( “avendo rilevato che nel ritenere che l’offerta tecnica della controinteressata si “distingue particolarmente in positivo per […] il sistema di scarico in quota (1700 mm)”, la commissione non aveva analizzato se tale dato si riferisse o meno all’altezza massima di sollevamento del cassone in orizzontale (l’offerta della controinteressata racchiude la dicitura “in piano”), aspetto, questo, in grado di riflettersi sulle valutazioni conseguenti (l’offerta tecnica della ricorrente racchiude la dicitura “per ribaltamento” a 1.500 mm” ), giudica nuovamente insufficiente la rivalutazione della Commissione che avrebbe dovuto acclarare se l’elemento giudicato (unitamente ad altri) in modo particolarmente positivo del “sistema di scarico in quota (1700 mm)” si riferisse o meno all’altezza massima di sollevamento del cassone in orizzontale, contenendo l’offerta della società controinteressata la dicitura “in piano”.
Né la documentazione prodotta (due filmati e relativi fotogrammi depositati in giudizio da Contarina S.p.a.) conterrebbe alcun utile chiarimento in quanto, secondo il T.A.R., negli stessi sono visibili “due macchinari il cui rispettivo cassone si eleva – in posizione orizzontale rispetto alla sede stradale - a quote di differente altezza (pianale del cassone a 150 cm e a 170 cm) senza che tuttavia avvenga l’operazione di “scarico” dei rifiuti nel sottostante cassone.”, laddove “lo scarico dei rifiuti sarebbe un elemento di centrale importanza nell’esame dell’aspetto in questione come dimostra:
- la relazione tecnica relativa al lotto 3 (punto 4), che prevede il montaggio del cassone portarifiuti su una idonea piattaforma di sollevamento “in modo da permettere lo scarico del rifiuto in quota”;
- la stessa offerta della società controinteressata fa riferimento allo “scarico in quota fino a 1700 mm in piano”;”.
- di “sistema di scarico in quota (1700 mm)” si parla nel più volte citato verbale n.
3 del 18 settembre 2018;
- lo stesso verbale della commissione datato 24 maggio 2019 insiste sulla maggiore considerazione ai fini valutativi dell’altezza di scarico in piano, in quanto permette a Contarina S.p.a. di “far scaricare i rifiuti da spazzamento in cassoni che, attraverso la modulazione delle sponde, permettono di stivare una maggiore quantità di materiale”.”
3.4. Come è evidente dai passi citati e dalla lettura integrale della sentenza, i limiti sopra richiamati del sindacato sulla discrezionalità tecnica del Giudice amministrativo sono stati ivi superati posto che la decisione impugnata ha ritenuto carente la nuova valutazione della Commissione per la mancata considerazione dello scarico in altezza del cassone dei rifiuti in posizione ribaltata anziché in piano, in ciò sostanzialmente sostituendo la propria valutazione di convenienza, di opportunità e di scelta tecnica ottimale alla scelta operata dalla Commissione di gara.
3.5 Coglie nel segno anche l’ulteriore censura relativa alla sufficienza del punteggio numerico nelle operazioni di valutazione delle offerte tecniche in particolare quando si è in presenza, come nel caso all’esame, di criteri e sub-criteri sufficientemente precisi, oggettivi e specifici.
La giurisprudenza in argomento è attestata nel senso di ritenere che, nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in termini Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5308;V, 3 aprile 2018, n. 2051).
Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura prospettata avverso la sentenza del giudice di prime cure è fondata giacché che nel caso in questione i criteri e subcriteri posti dalla legge di gara hanno le caratteristiche sopra richiamate e il punteggio espresso in termini numerici soddisfa le esigenze di comprensibilità logica dell’iter seguito.
4. Con una ulteriore censura l’appellante si duole per il fatto che l’impugnata sentenza ha erroneamente interpretato la precedente n. 582/2019, nel senso che, nel contesto di quest’ultima, non è dato evincere alcun riferimento ad un obbligo della Commissione di gara di considerare in termini di premialità le caratteristiche del dispositivo di sollevamento, ed in particolare la misura di elevazione in quota in posizione inclinata (e dunque in ribaltamento) anziché in orizzontale;ciò a maggior ragione poichè nel disciplinare di gara non vi è alcuna prescrizione che imponga di valutare l’altezza del cassone “in ribaltamento”.
4.1. La deduzione è fondata.
In particolare è dirimente, nell’economia del ragionamento svolto dalla parte appellante e ai fini della sua fondatezza, la circostanza che l’Allegato tecnico al Capitolato speciale d’appalto relativo al Lotto n. 3 (All. 13 di parte ricorrente nel fascicolo di I grado) non contempla il requisito del “ribaltamento” del cassone, bensì solo ed esclusivamente la sua elevazione “in quota”, né prevede un punteggio premiale per l’ipotesi che l’offerta contenga anche la caratteristica del “ribaltamento”.
La specifica tecnica dell’Allegato tecnico al punto 4 prevede testualmente, a proposito dello scarico in quota del cassone, che “Il cassone portarifiuti deve essere montato su una idonea piattaforma di sollevamento in modo da permettere lo scarico del rifiuto in quota. La misura richiesta per detta operazione non deve essere inferiore a 1,5 metri dalla sede stradale.”.
Conseguentemente, in considerazione della complessiva natura di lex specialis anche degli allegati tecnici al Capitolato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, n. 4684/2015) e dell’affidamento riposto dalle società concorrenti nel chiaro contenuto della previsione sopra citata, la Commissione ha legittimamente ritenuto che l’offerta della controinteressata G (che presenta una elevazione in quota del dispositivo di sollevamento di 1,7 m.l., quindi superiore alla misura minima indicata nell’Allegato tecnico) rientrasse pienamente nelle caratteristiche richieste e ha altrettanto legittimamente attribuito un punteggio premiale per il superamento della quota minima richiesta.
5. Con il terzo motivo, l’appellante si duole per il fatto che la sentenza n. 23/2020 avrebbe mosso da un travisamento dei contenuti della sentenza n. 582/2019, nella quale non si richiamavano, quale elemento di valutazione delle offerte da parte della Commissione, le “specifiche tecniche” riconducibili alle c.d. “specifications” . Si tratterebbe, quindi, di censure nuove basate su documenti che non sono stati allegati all’offerta da parte della controinteressata G, ma che sono stati introdotti nel giudizio di primo grado da parte della ricorrente. Il T.A.R. dunque non avrebbe potuto utilizzare riferimenti esterni rispetto all’offerta presentata nell’ambito del procedimento di gara (quali brochure o cataloghi presenti sul mercato) poiché, tra l’altro, le caratteristiche degli automezzi indicati sono diverse rispetto a quelle rappresentate a mezzo della documentazione introdotta nel giudizio.
5.1. Sotto il profilo del travisamento della sentenza n. 582/2019 la censura è infondata poiché dalla lettura del richiamato dictum si desume che il Giudice di prime cure ha tenuto in considerazione le schede tecniche prodotte in giudizio dalla ricorrente e dalla controinteressata (Specifications, version 04/2014, in lingua inglese, della Bucher CityCat 5006 SL/XL Standard, scheda tecnica Bucher municipal CityCat 5006 Euro 6 (118 kW), versione 01_10/2014) per pervenire al giudizio di fondatezza del gravame e sollecitare la nuova valutazione da parte della Commissione di gara, laddove afferma che: “Si deve peraltro ritenere priva di base l’argomentazione della parte resistente secondo la quale i documenti prodotti dalla parte ricorrente (nn. da 21 a 24) sono irrilevanti in quanto si riferiscono ad una versione del 2014. Ed anzi, proprio in quanto viene in rilievo un elemento tecnico concernente un macchinario progettato nel 2018, secondo quanto argomentato nella memoria di replica della parte resistente, la questione merita di essere approfondita da parte della commissione. Risultano inconferenti le argomentazioni difensive racchiuse nella memoria conclusiva della parte controinteressata (pag. 7) ove si dettagliano le altezze in base all’angolazione, proprio in quanto ciò che difetta è appunto l’approfondimento della commissione sulla specifica questione.”
Pertanto, la sentenza n. 23/2020, nel rilevare che la Commissione di gara nella fase di rivalutazione in ottemperanza al dictum del Giudice amministrativo, non ha tenuto in considerazione le schede tecniche che sono state richiamate nella sentenza n. 582/2019 per pervenire al parziale accoglimento del ricorso, coglie nel segno.
Tuttavia tale considerazione risulta priva di rilievo pratico ai fini della legittimità della nuova decisione della Commissione di gara e della conseguente aggiudicazione poiché, come più sopra affermato, la caratteristica tecnica in questione non era prevista dal Capitolato tecnico per il lotto n. 3 e dall’Allegato tecnico, per cui la mancata considerazione delle schede tecniche o brochure , che non costituivano allegati dell’offerta, non ha alcun rilievo sul punto (quanto la considerazione di schede tecniche prodotte in giudizio dalle parti e non costituenti parti dell’offerta tecnica costituisca un vizio della sentenza n. 582/2019 è questione che esula dal presente giudizio e che attiene eventualmente all’appello avverso la stessa sentenza, allibrato al n. 5572/2019).
6. Conseguentemente, per quanto appena argomentato, il Collegio ritiene che l’appello sia da accogliere con la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione I, n. 23/2020 e il respingimento del ricorso di primo grado.
7. Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.