Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-04, n. 202106622
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 06622/2021REG.PROV.COLL.
N. 04621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4621 del 2021, proposto da
C N, C M V, C C (nella qualità di eredi del Sig. C M) e da D G E, rappresentati e difesi dall’avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, E C e A C, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Appennini, n. 46, presso lo studio legale Leone;
nei confronti
S C, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza della Sezione II del Consiglio di Stato, n. 6952 del 12 novembre 2020, con cui è stato respinto l’appello N.R.G. 5803 del 2011, proposto avverso la sentenza della Sezione IV del T.A.R. Campania, n. 1759 del 25 marzo 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati T P e Ferruccio Zannin, su delega dell’avvocato E C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espongono i ricorrenti di aver impugnato, dinanzi al T.A.R. Campania, la disposizione dirigenziale n. 548 dell’11 agosto 2009, con la quale il Comune di Napoli ha ingiunto la demolizione di talune opere abusive realizzate nell’immobile di proprietà, in Napoli, alla Via Bernardo Cavallino n. 50.
Avverso la sentenza (n. 1759 del 25 marzo 2011) con la quale il T.A.R. Campania ha respinto l’anzidetto ricorso, veniva dagli interessati proposto appello (N.R.G. 5803 del 2011), definito da questa Sezione con sentenza n. 6952 del 12 novembre 2020, recante reiezione del mezzo di tutela e condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 5.000,00.
Evidenziano i ricorrenti di aver depositato agli atti del giudizio di appello, alla data del 30 luglio 2020, memoria notificata alle altre parti del giudizio, con la quale venivano dichiarati:
- “ il decesso dell'appellante Sig. M C avvenuto in data 23.2.2020”;
- e, ulteriormente, “la sopravvenuta carenza di interesse della litisconsorte Sig. E D G, atteso che l'ordinanza di demolizione impugnata in primo grado è stata convertita dal Comune di Napoli in sanzione pecuniaria, giusta provvedimento notificato il 29.2.2012, e recentemente l'immobile è stato alienato a terzi”.
2. La sentenza da ultimo richiamata – fondata sulla supposizione di fatti (legittimazione processuale delle parti e procedibilità del ricorso) esclusi da atti di causa asseritamente non esaminati (e che avrebbero imposto di dichiarare l'interruzione del giudizio e/o l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione – viene, con il presente mezzo di tutela, impugnata per revocazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
2.1) Violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 106, 35 e 84 c.p.a. Error facti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 304 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
La sentenza revocanda, secondo quanto dai ricorrenti sostenuto, sarebbe fondata sulla supposizione della capacità processuale degli appellanti e del loro interesse alla decisione della causa: circostanze, queste, escluse dall’atto (depositato il 30 luglio 2020: anteriormente, quindi, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2020, in occasione della quale la