Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-23, n. 202205189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-06-23, n. 202205189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205189
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/06/2022

N. 05189/2022REG.PROV.COLL.

N. 03405/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3405 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annotazione nel casellario informatico dell’ANAC di una risoluzione contrattuale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2022 il Cons. Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con determina n. -OMISSIS-, -OMISSIS- avviava una procedura negoziata per affidare il servizio di manutenzione, per la durata di 24 mesi, degli impianti di continuità elettrica dei locali tecnici presso la sede -OMISSIS- del Comune di Venezia. L’appalto veniva aggiudicato, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, a favore della società -OMISSIS-., per un importo di euro 15.100,00. Successivamente, con determina dirigenziale n. -OMISSIS-, la stazione appaltante disponeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

In particolare, -OMISSIS- rappresentava che il comportamento tenuto dall’operatore economico era stato reputato tale da compromettere la fiducia nell’affidabilità professionale dell’appaltatore e a far temere per la buona riuscita delle prestazioni, che erano di fondamentale importanza per il corretto funzionamento dei server del data center del Comune di Venezia, e conseguentemente per garantire al Comune di Venezia l’erogazione di numerosi servizi pubblici, che non potevano subire interruzioni.

La determina dirigenziale n. -OMISSIS- veniva acquisita al prot. ANAC n. -OMISSIS-, pertanto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione comunicava alle parti (con nota prot. n. -OMISSIS- del 16.10.2018) l’avvio del procedimento per l’inserimento, nei confronti dell’impresa -OMISSIS-, dell’annotazione ‘utile’ ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e del Regolamento dell’ANAC sulla tenuta del casellario.

La società contestava gli addebiti formulati dalla stazione appaltante, rappresentando l’insussistenza della gravità dell’inadempimento ex art. 1454 c.c., che non era stato in grado di intaccare la sicurezza di ottenere le successive prestazioni.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Autorità comunicava l’inserimento dell’annotazione nel Casellario Informatico degli Operatori economici, esecutori dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Avverso l’indicato provvedimento, -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, deducendone l’illegittimità in quanto adottato ben oltre il termine perentorio di 180 giorni, decorrente dall’avvio del procedimento, di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 48 del Regolamento ANAC del 26.2.2014, nonché dell’art. 17 del Regolamento ANAC del 28.6.2018. In particolare, poiché tale momento doveva collocarsi sotto la data del 16 ottobre 2018, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 15 aprile 2019, mentre il provvedimento conclusivo era stato adottato il 17 maggio 2019.

La ricorrente, inoltre, contestava la fondatezza dell’annotazione, in quanto il contratto non si era mai perfezionato con la stazione appaltante, e di conseguenza essa non avrebbe potuto pronunciarsi sulla risoluzione. Nel merito, sosteneva di non aver posto in essere alcun comportamento qualificabile in termine di inadempimento, in ogni caso tale inadempimento non poteva essere ritenuto grave, non essendo stato arrecato alcun pericolo al servizio. Infine, denunciava la violazione del principio di proporzionalità, atteso che ANAC non aveva compiuto alcuna autonoma valutazione dei fatti.

3. Il Tribunale amministrativo per il Lazio, con sentenza n. -OMISSIS-, pronunziando sul ricorso proposto da -OMISSIS- avverso il predetto provvedimento, riteneva infondate le censure, escludendo la natura sanzionatoria delle annotazioni nel casellario ANAC, e ritenendo la non perentorietà del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento indicato.

4. -OMISSIS-. ha proposto appello, illustrato con memorie, denunciando: a) error in iudicando, per violazione dell’art. 112 c.p.c. sul termine di conclusione del procedimento ex art. 17 del Regolamento approvato con Delibera ANAC del 6 giugno 2018, n. 533;
b) error in iudicando, per violazione del termine di conclusione del procedimento ex art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10 d.lgs. 50/2016 – Regolamento ANAC del 28.6.2018. Violazione del termine di conclusione del procedimento ex artt. 29, comma I, lettera b) e 48, comma II, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento. Violazione dell’art. 2 della legge 241 del 1990. Violazione dell’art. 32 del Regolamento ANAC n. 533 del 2018. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto/erroneità della motivazione, sviamento sul vizio dell’eccesso del sindacato di legittimità del giudice amministrativo;
c) error in iudicando. Violazione del termine di conclusione del procedimento ex art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10 d.lgs. 50 del 2016- Regolamento ANAC del 28.6.2018. Violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto/erroneità della motivazione, sviamento sul vizio dell’eccesso di sindacato di legittimità del giudice amministrativo;
d) error in iudicando. Vizio di omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. circa l’onere motivazionale di ANAC rispetto alla utilità della notizia;
e) error in iudicando. Violazione dell’art. 213 d.lgs. n. 50 del 2016 del Regolamento

ANAC

6/6/2018, art. 18, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità. Violazione dell’art. 112 c.p.c..

4.1. Si è costituita in resistenza l’Autorità Nazionale Anticorruzione, concludendo per il rigetto dell’appello.

4.2. Questa Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

5. All’udienza pubblica del 17 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6.Con il primo mezzo, -OMISSIS- denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la procedura di annotazione nel casellario ANAC è stato concluso oltre il termine di 180 giorni decorrenti dall’avvio del procedimento.

L’appellante precisa che l’avvio del procedimento è stato notificato in data 16 ottobre 2018, mentre la conclusione è stata notificata solo in data 17 maggio 2019, sicchè il Dirigente avrebbe dovuto provvedere entro e non oltre il 15 aprile 2019.

Si duole, pertanto, del fatto che il Tribunale amministrativo avrebbe rigettato l’eccezione di tardività, ritenendo che, pur essendo stato superato il termine di 180 giorni, tale termine non sarebbe perentorio, mentre la perentorietà del termine non era stata eccepita dall’Avvocatura in prime cure, atteso che la linea difensiva avversaria aveva semplicemente evidenziato che il termine di 180 giorni era stato sospeso.

La sentenza sarebbe, pertanto, viziata da ultra petizione, anche in ragione del fatto che l’asserita valenza non sanzionatoria dell’iscrizione nel Casellario B del grave inadempimento non rappresentava una eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

7. Con il secondo motivo si denuncia error in iudicando per violazione del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché degli artt. 29, comma 1, lett. b) e 48 comma II, del Regolamento ANAC del 28 maggio 2019, e degli artt. 2 della l. n. 241 del 1990 e 32 del Regolamento ANAC n. 533 del 2018.

Secondo l’appellante, il giudice di prima istanza avrebbe errato ritenendo il termine non perentorio, atteso che le disposizioni richiamate in rubrica indicano chiaramente la doverosità della conclusione del procedimento entro 180 giorni. Tale termine avrebbe natura perentoria anche con riferimento alle notizie da iscrivere nell’Area B del Casellario Informatico, come quella per cui si procede.

8. Con il terzo mezzo si censura la sentenza impugnata per error in iudicando nella parte in cui si ritiene che l’inserimento nella Area B del Casellario Informatico della annotazione non ha natura sanzionatoria, e laddove dichiara che la perentorietà del termine è tale, se specificata.

9. Con il quarto motivo si denuncia vizio di omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che il giudice di prime cure non avrebbe motivato sulla eccezione proposta dalla ricorrente in ordine all’onere motivazionale gravante su ANAC circa l’utilità della notizia, limitandosi a richiamare l’obbligo di eseguire l’annotazione della stessa.

10. Con il quinto motivo si lamenta error in iudicando della decisione impugnata nella parte in cui si afferma che ‘ la risoluzione contrattuale dipendente da inadempimento non è stata contestata dalla ricorrente ’, atteso che la contestazione del presunto inadempimento è addirittura antecedente alla stipula del contratto con la stazione appaltante. Inoltre, il Tribunale adito avrebbe reso l’iscrizione di una tale notizia come atto dovuto, in violazione dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 del Regolamento ANAC che impone l’obbligo di verificare l’effettiva utilità delle informazioni, dandone conto con adeguata motivazione.

11. Per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello, accomunati dalle medesime questioni: la prima relativa alla natura sanzionatoria del procedimento di inserimento dell’annotazione nella Area B del casellario ANAC e la seconda relativa al rispetto del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, che si assume avere natura perentoria.

La disamina, nell’ordine, delle due questioni di cui sopra ha nella fattispecie rilievo assorbente, atteso che la loro soluzione in un’ottica differente da quella prospettata dal giudice di prima istanza è suscettibile, ex se , di condurre all’accoglimento del gravame.

11.1. Le critiche sono fondate in ragione dei seguenti rilievi.

Il Tribunale amministrativo ha respinto il motivo di ricorso proposto in primo grado ritenendo che le annotazioni c.d. ‘utili’ che l’ANAC dispone ai sensi dell’art. 231, comma 10, del d.lgs. n.50 del 2016, non hanno natura sanzionatoria, costituendo invece solo uno strumento di pubblicità che viene messo a disposizione delle stazioni appaltanti. L’adito Tribunale ha, inoltre, ritenuto la non perentorietà del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, atteso che, se è vero che l’art. 17 del Regolamento ANAC prevede tale termine, la perentorietà non è specificata e non è desumibile dalla natura del provvedimento che “ ha natura di pubblicità notizia, e non punitiva”.

Tale approdo argomentativo non è condivisibile.

La tenuta del Casellario Informatico è disciplinata dal Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’iscrizione oggetto di impugnazione è avvenuta su segnalazione della stazione appaltante, per risoluzione del contratto di appalto per asserito grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 d.lgs. n. 50 del 2016.

Per un corretto inquadramento della fattispecie, va precisato che nel caso in esame la contestazione mossa all’appellante è di “ grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione (lett.A e B) ”.

Emerge all’evidenza il disvalore che si desume dalla lettura dell’annotazione, sicchè non può essere condivisa l’interpretazione prospettata dal Tribunale amministrativo che esclude, invece, la natura sanzionatoria di tale provvedimento.

La natura sanzionatoria di un provvedimento amministrativo deve essere desunta dagli effetti pregiudizievoli che lo stesso arreca nella sfera giuridica del destinatario, dovendosi avere riguardo alla natura di tali effetti, da valutarsi caso per caso.

Le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera indolore nella vita dell’impresa, anche laddove, come nella specie, non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché sono comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine, sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche.

Sebbene la finalità del compito affidato all’ANAC consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici, l’iscrizione nel casellario, a norma dell’art. 213, comma 10, cit., che denuncia un “ grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della prestazione ” sebbene in teoria riferita all’utilità della notizia per la stazione appaltante, assume effetti sanzionatori, in quanto incide sull’affidabilità dell’operatore e arreca un concreto pregiudizio all’immagine professionale.

Infatti, la valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico in ragione di precedenti inadempimenti dai quali siano conseguiti provvedimenti di risoluzione può certamente essere desunta dall’iscrizione di tali annotazioni, tanto che la giurisprudenza prevalente ritiene che l’annotazione di notizie ritenute ‘utili’ deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, e ciò presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alla finalità per la quale sono disposte.

E’ stato precisato che: “ la mera valenza di ‘pubblicità notizia’ delle circostanze annotate come ‘utili’ e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica la partecipazione alle gare, non esonera l’ANAC da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia” (Cons. Stato n. 5695del 2018).

11.2. Ciò premesso, l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsiasi natura, ed a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che la preveda, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di certezza del diritto, oltre che di tutela dei principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Il provvedimento in parola è intervenuto all’esito del procedimento che non ha rispettato il termine di 180 giorni per la conclusione, stabilito dal Regolamento ANAC del 28.6.2018 contenente il “ Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50 del 201”, in quanto avviato con comunicazione del 16 ottobre 2018 e comunicato all’operatore economico il 17 maggio 2019.

L’ANAC, nell’affermare la tempestività del procedimento, ha individuato i periodi di legittima sospensione di cui all’art. 16 del Regolamento ANAC nel lasso temporale intercorrente tra il 16 ottobre 2018 e il 15 novembre 2018 (data di ricezione da parte dell’Autorità delle memorie difensive da parte della società ricorrente) e dal 15 novembre 2018 al 25 novembre 2018 (termine per consentire alla stazione appaltante di replicare) per un totale di 40 giorni. Secondo ANAC la conclusione del procedimento scadeva il 25 maggio 2019, con la conseguenza che l’invio della nota di comunicazione dell’inserimento dell’annotazione nel Casellario in data 17 maggio 2019 è stata tempestiva.

Sostiene poi, tra l’altro, che il termine di 180 giorni di cui sopra non ha carattere perentorio, e, in ogni caso, che nello stesso termine non deve essere computato il periodo intercorrente tra l’adozione del provvedimento e la comunicazione all’interessato.

11.3. Tali argomentazioni difensive vanno disattese.

Questa Sezione, con indirizzo condiviso, ha sostenuto la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio (Cons.Stato, 30 luglio 2018, n. 4657).

Lo stesso principio è stato affermato con riferimento a tutti i procedimenti sanzionatori irrogati da ANAC, a prescindere da una espressa qualificazione in tali termini nella legge o nel regolamento che li disciplina (Cons. Stato, n. 1084 del 2012, in materia di procedimento sanzionatorio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas). L’indirizzo è stato richiamato anche per il procedimento di competenza dell’allora Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici (Cons. Stato n. 468 del 2015), dovendosi tenere conto della peculiarità del procedimento sanzionatorio rispetto al generale paradigma del procedimento amministrativo, per la natura particolare del primo e il suo generale riferimento ai principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre che alle norme di settore, dunque anche alla legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241.

Proprio la natura del provvedimento sanzionatorio suggerisce la soluzione nel senso della necessaria perentorietà del termine per provvedere, attesa, come si è già detto, la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l’effettività del diritto di difesa, avente come è noto protezione costituzionale (nel combinato disposto degli articoli 24 e 97 Cost.).

E’ stato, infatti, chiarito che: “ Consentire l’adozione del provvedimento finale entro il lungo termine prescrizionale (cinque anni, in base all’art. 28 della legge 689/81), anziché nel rispetto del termine specificamente fissato per l’adozione dell’atto, equivarrebbe ad esporre l’incolpato ad un potere sanzionatorio di fronte al cui tardivo esercizio potrebbe essergli difficoltoso approntare in concreto adeguati strumenti di difesa” (Cons. Stato, n. 542 del 2013;
Cons. Stato n. 4113 del 2013).

La natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori da una norma, se è valida in linea generale, non è però applicabile ai provvedimenti sanzionatori. Rispetto a questa categoria di procedimenti, i termini assumono sempre un valore perentorio, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell’incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici.

Il tempo dell’agire amministrativo sostiene nell’ipotesi del potere sanzionatorio di ANAC il soddisfacimento di interessi che sono ulteriori rispetto al mero rilievo dell’avvenuta infrazione.

La natura perentoria del termine nel caso di specie può essere desunta dalla necessità della piena realizzazione dell’effetto dissuasivo della sanzione, che esige anch’esso un lasso temporale il più possibile ristretto tra la contestazione della violazione e l’adozione del provvedimento sanzionatorio.

Infatti, il carattere effettivo della sanzione è fortemente condizionato dal rispetto della tempistica procedimentale, poiché se l’irrogazione della sanzione avvenisse a distanza di tempo dalla sua commissione e dal suo accertamento potrebbe fallire il suo obiettivo.

Detti principi cooperano nel senso della perentorietà del termine di conclusione del procedimento.

Analizzando il quadro normativo di riferimento, va precisato che il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, (approvato con delibera dell’Autorità n. 861 del 2 ottobre 2019, e successivamente modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020) dispone che il dirigente, entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione della ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario.

Il Collegio rileva che, benchè l’art. 17 del Regolamento ANAC cit. non qualifichi espressamente come “ perentorio ” il termine di conclusione del procedimento, non appare concludente l’argomento, valorizzato nella sentenza impugnata, per cui nel silenzio della legge non vi sarebbe perentorietà del termine, dovendosi rilevare che l’esercizio di una potestà sanzionatoria non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento.

Ciò in quanto, seguendo tale tesi, si rimetterebbe alla discrezionalità del Dirigente la possibilità di allungare sine die il procedimento, consentendogli, in ipotesi, anche di attendere oltremodo di assumere la decisione, così di fatto neutralizzando la perentorietà del termine di chiusura del procedimento, perentorietà che, in quanto collegata all’iscrizione nel casellario, che causa effetti pregiudizievoli all’operatore economico, va desunta dai principi del procedimento amministrativo ispirati all’interesse pubblico.

L’affermazione secondo la quale la natura perentoria del termine per la conclusione del procedimento deve essere accompagnata da un’esplicita previsione legislativa in tal senso nella sua rigidità, da un lato, presuppone che il legislatore possa disporre in via esclusiva di valori di rilievo costituzionale o convenzionale al punto di rimetterla ad una espressa previsione. Dall’altro, porterebbe a concludere che anche qualora il legislatore costruisca una disciplina che premia la necessità del rispetto del termine di conclusione del procedimento in termini di normazione sostanziale, la mancanza di una locuzione esplicita ponga nel nulla l’impianto complessivo della disciplina.

Infine, vedrebbe sminuito il ruolo dell’interprete, avvallando un approccio esegetico, che non tiene conto del pluralismo normativo delle fonti nazionali e sovranazionali. Al contrario, il momento interpretativo è stato valorizzato proprio dalla ricerca di un non semplice equilibrio fra la pluralità delle fonti in ogni campo dell’amministrazione.

Ne consegue che non può escludersi che la esigenza di fissazione di termini perentori a pena di decadenza possa essere soddisfatta, nel rispetto del principio di legalità sostanziale, anche da atti normativi secondari o generali a ciò autorizzati, o al limite anche in sede di avvio del procedimento, con una ‘autolimitazione’ della successiva attività.

Né rileva in materia il dettato dell’art. 2, l. 241 del 1990, norma di chiusura che prevede al comma 2 un termine di carattere generale pari a 30 giorni per la conclusione del procedimento. E ciò anche in ragione di quanto disposto dal successivo comma 5, secondo il quale: “ Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza”.

In conformità a quest’ultimo principio, l’art. 17 del Regolamento ANAC cit. dispone quale sia il termine per la conclusione del procedimento, a cui l’amministrazione è tenuta ad attenersi.

Si deve concludere pertanto che, sebbene non vi sia un’espressa previsione di perentorietà del termine, l’impianto normativo di riferimento porta a considerare che il provvedimento impugnato doveva essere adottato entro il termine di 180 giorni, secondo i principi espressi dall’art. 17 del Regolamento cit., che afferma chiaramente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio che in quella di conclusione del procedimento.

Va, infine, respinta la prospettazione difensiva sostenuta da ANAC in ordine all’asserito rispetto del termine di 180 giorni, computando i giorni di sospensione del procedimento.

L’art. 16 del Regolamento ANAC del 28.6.218 prevede le ipotesi in cui possono essere sospesi i termini del procedimento, stabilendo che la sospensione procedimentale deve essere comunicata alle parti. A tale riguardo, l’appellante, con memoria, ha lamentato che nessuna comunicazione è stata inviata alle parti e nessuna comunicazione è stata prodotta da ANAC in primo grado.

Inoltre, tenendo conto dei casi di sospensione tipizzati dall’art. 16 del predetto Regolamento, il termine di 10 giorni a replica concessi alla stazione appaltante non rientrano nelle fattispecie tipiche di sospensione previste dalla disposizione. Le doglianze sono fondate.

La norma dispone che: “ I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi: a)acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. D);
b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell’art. 13, co.1, lett. E);
c) acquisizione delle memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all’art. 14, comma 2”.
La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni e che, nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

Dalla piana lettura delle disposizioni emerge che non rientra nei casi di sospensione, contrariamente a quanto sostenuto da ANAC, il termine di dieci giorni concessi alla stazione appaltante per eventuali repliche, che, comunque, non risulta essere state depositate da -OMISSIS-., con la conseguenza che nessun termine ulteriore deve essere conteggiato.

12. Tanto premesso, deve ritenersi che il termine per la conclusione del procedimento promosso dall’Autorità appellata ha natura perentoria in ragione della finalità sanzionatoria dell’annotazione nel Casellario ANAC, sicchè il suo superamento inficia il provvedimento impugnato, con ciò che ne segue in termini di illegittimità dello stesso.

13. L’appello, pertanto, deve essere accolto, con riferimento alle censure illustrate con il primo, il secondo ed il terzo mezzo, restando assorbiti gli ulteriori motivi, in relazione al cui esame non residua alcun interesse in capo alla società appellante. Di conseguenza merita riforma l’impugnata sentenza, dovendo essere accolto il ricorso di prime cure.

14. La novità e complessità delle questioni affrontare giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

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