Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2023-04-12, n. 202300581
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Numero 00581/2023 e data 12/04/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 5 aprile 2023
NUMERO AFFARE 01772/2014
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro Università degli Studi di -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS- per l’annullamento:
- della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur, nella parte in cui risulta non ammesso al suddetto corso di laurea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove ha svolto la prova di ammissione e quelli delle sottocommissioni d’aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
- della nota n. 17757 del 13 agosto 2013 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) nella parte in cui ordina agli Atenei di invitare prioritariamente i candidati a compilare la scheda anagrafica, a sottoscriverla e disporla accanto al documento di identità per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati.
LA SEZIONE
Vista la nota n. 12095 del 22 dicembre 2014 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere sospensivo n. 3693 del 26 novembre 2014 con il quale è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
Visto il parere interlocutorio n. 1054 del 3 giugno 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;
Premesso:
1. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di -OMISSIS-, a.a. 2013/2014, dalla quale è stato escluso avendo conseguito il punteggio di 4,6, a fronte di un punteggio minimo di 20, deducendo violazione dell’anonimato dei candidati nella prova selettiva e irregolarità nella correzione dei relativi elaborati da parte del CINECA.
1.2. Con un unico ed articolato motivo il ricorrente deduce l’illegittimità della procedura seguita dalla Commissione in quanto avrebbe violato le disposizioni secondo cui i candidati erano tenuti a compilare la scheda anagrafica prima della prova e a disporla durante la prova accanto al proprio documento di identità e avrebbero dovuto attendere la presenza di un commissario per la consegna dell’elaborato e la contestuale verifica dell’identità del concorrente con le risultanze del modulo anagrafico, così non garantendo l’anonimato dei candidati.
Inoltre, le schede anagrafiche sarebbero rimaste nella disponibilità dell’Ateneo dal giorno della prova sino a quello di pubblicazione dei risultati, il che avrebbe teoricamente consentito a chiunque di identificare i candidati.
2. Con il parere n. 3693 del 26 novembre 2014 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione presentata dal ricorrente con successivo atto del 26 maggio 2014, nel quale è stata dedotta l’ulteriore doglianza afferente l’omessa verbalizzazione da parte del CINECA, in violazione del d.m. 12 giugno 2013, delle operazioni di correzione degli elaborati.
3. Con nota n. 12095 del 22 dicembre 2014, ha trasmesso la relazione istruttoria – precisando nella circostanza, per inciso, di aver già precedentemente provveduto con nota n. 23144 del 3 settembre 2014 –, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Con parere interlocutorio n. 1054 del 3 giugno 2020 la Sezione, “alla luce dell’orientamento giurisprudenziale recentemente espresso da questo Consiglio in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 5263/2019, 2155/2019 e 2268/2018) e tenuto conto del lungo arco temporale trascorso, ritiene necessario, ai fini dell’espressione del parere definitivo, che l’Amministrazione riferisca con la massima sollecitudine circa l'avvenuta esecuzione della pronuncia cautelare a suo tempo espressa ed in ordine al percorso universitario conseguentemente seguito dal ricorrente, precisando se e quanti esami il medesimo abbia nel frattempo sostenuto”.
Considerato:
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Con PEC del 22 giugno 2020 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso.