Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-17, n. 202307797
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/08/2023
N. 07797/2023REG.PROV.COLL.
N. 07253/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7253 del 2018, proposto dalla società Farpower2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A L, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato T T C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione prima) n. 00422/2018, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il consigliere S M;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, società Farpower 2 s.r.l., adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, esponendo quanto segue.
1.1. In data 30 marzo 2007, la Farpower s.r.l., dante causa della ricorrente, presentava istanza ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla realizzazione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 141 MW (n. 47 aerogeneratori) suddiviso in lotto nord (19 aerogeneratori) e lotto sud (28 aerogeneratori), sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - Località “San Carlo”.
L’istanza veniva presentata ai sensi della D.G.R. Puglia n. 35 del 23 gennaio 2007 (“ Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ).
1.2. Nelle more dell’istruttoria, non conoscendo l’esito della propria istanza, la ricorrente proponeva un primo ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia (n.r.g. 69/2009), per l’annullamento del provvedimento tacito di silenzio - rigetto che la società riteneva essersi formato.
1.3. In data 16 ottobre 2008, la Regione Puglia adottava la nota n. 14477, con cui venivano sospesi tutti i procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di impianti eolici, fino all’approvazione di idoneo P.R.I.E. (Piano regolatore per l’installazione di impianti eolici).
1.4. Con sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 1938 del 2009, il ricorso n. 69 del 2009 veniva dichiarato improcedibile a seguito della produzione, ad opera della Regione, della summenzionata nota n. 14477 del 16 ottobre 2008, la quale dimostrava come l’istruttoria fosse ancora in corso.
Successivamente, l’odierna ricorrente proponeva nuovo ricorso al T.a.r. per la Puglia (n.r.g. 80/2009) per l’annullamento della citata nota regionale n. 1477 del 16 ottobre 2008.
1.5. Il giudizio in questione veniva dapprima sospeso dal T.a.r. fino all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dallo stesso T.a.r. con ordinanza n. 148 del 9 settembre 2009, in ordine all’art. 3, comma 16, della l.r. n. 40/2007 e agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del r.r. 16/2006.
Successivamente - a seguito della sentenza n. 344 del 2010 della Corte costituzionale dichiarativa della illegittimità dell’art. 3, comma 16, l.r. Puglia n. 40/2007, oltre che delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 16/2006 – il T.a.r. accoglieva il ricorso n. 80 del 2009, con conseguente annullamento della D.G.R. Puglia n. 1462 dell’1 agosto 2008 e della nota della Regione Puglia del 16 ottobre 2008, prot. n. 14477.
Secondo la ricorrente, dal 27 luglio 2011 era così ripreso a decorrere il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.
1.6. Nel frattempo, in data 3 ottobre 2010, erano entrate in vigore le Linee guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003.
1.7. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2259 del 26 ottobre 2010, recante “ integrazioni alla DGR n. 35/2007 ”, erano stati revisionati gli oneri istruttori a carico del proponente.
1.8. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010, pubblicata sul BURP in data 26 gennaio 2011, la Regione Puglia aveva quindi approvato la “ Disciplina del provvedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica ”.
Precisava la ricorrente che pur ritenendo di non essere tenuta all’applicazione delle prescrizioni di cui alla DGR n. 3029, se non nella sola parte di cui al paragrafo n.2 punto 2.2 lettere u), w), x) e punto 2.4 in quanto comunque prevista dalle Linee guida nazionali, la stessa aveva proceduto, in data 30 marzo 2011, a richiedere alla competenti Soprintendenze la “ sussistenza ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, di vincoli o procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere sulle aree di interesse ”; inoltre, essa aveva fornito spontaneamente le integrazioni richieste dalla disciplina di cui DGR n. 3029/2010.
Successivamente, come detto, era intervenuta la sentenza n. 1164 del 27 luglio 2011, con cui il T.a.r. per la Puglia aveva annullato i provvedimenti della Regione Puglia che avevano sospeso i procedimenti autorizzatori.
1.9. A questo punto la Regione avrebbe dovuto riavviare il procedimento, convocare la Conferenza di servizi entro 30 giorni dal 27 luglio 2011 e, comunque, concludere il procedimento entro 180 giorni da tale data, ossia entro il 23 gennaio 2012.
1.10. Con determinazione n. 252 del 28 ottobre 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 185 del 9 novembre 2011, il Dirigente del Servizio Ecologia disponeva di assoggettare a procedura di VIA il progetto in questione.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva un ulteriore ricorso dinanzi al T.a.r. per la Puglia il quale, pronunciandosi con sentenza n. 242 del 19 febbraio 2013, rigettava il gravame proposto.
Con sentenza n. 4566 del 9 settembre 2014, questa Sezione accoglieva l’appello della società, annullando la determina di avvio della VIA in luogo della convocazione della Conferenza dei servizi decisoria.
1.11. Con nota dell’11 settembre 2014, dopo la pubblicazione della summenzionata sentenza di questa Sezione, l’odierna istante invitava nuovamente l’Amministrazione regionale ad indire la Conferenza di servizi.
In data 16 settembre 2014, la Regione Puglia richiedeva alla ricorrente di provvedere alla produzione di ulteriori documenti in adempimento della D.G.R. n. 3029/2010, ritenuta applicabile al caso di specie.
Tale condotta, secondo la ricorrente, avrebbe provocato un ulteriore ed ingiustificato aggravio dell’istruttoria.
1.12. In data 15 novembre 2014, la società proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio, assumendo l’elusività dei successivi atti adottati dalla Regione Puglia, rispetto al giudicato di cui alla suddetta sentenza.
Contestualmente, essa ricorreva in ottemperanza innanzi a questo Consiglio di Stato.
A questo punto la Regione, con nota prot. n. 345 del 14 gennaio 2015, comunicava “l’avvio del procedimento di riesame” del provvedimento di assoggettamento a procedura di VIA dell’insediamento eolico di cui trattasi.
Successivamente, con nota prot. n. 312 del 26 gennaio 2015, la Regione convocava la Conferenza dei servizi decisoria per il rilascio dell’autorizzazione unica.
Con parere del 26 febbraio 2015, l’Ufficio regionale Servizio ecologia - Ufficio Via e Vinca ribadiva la “ necessità di avvalersi del modulo procedimentale della conferenza di servizi ai fini della rinnovazione del proprio potere in ordine alla valutazione dell’assoggettabilità del progetto alla VIA pena la violazione della disciplina di cui alla l.r. n. 11/2011 e s.m.in. (art. 15 )”, evidenziando, comunque, la sussistenza di numerose criticità anche alla luce del nuovo Piano paesaggistico territoriale regionale, in attesa di pubblicazione.
1.13. Avverso tali atti, nonché, in parte qua , avverso il PPTR della Regione Puglia, la società proponeva ricorso al T.a.r. per la Puglia, iscritto al n. 432 del 2015.
Alla proposizione di questo ricorso seguiva una intensa attività provvedimentale.
Nello specifico, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria e Foggia, adottava la nota prot.