Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-12, n. 202103750

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-12, n. 202103750
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103750
Data del deposito : 12 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2021

N. 03750/2021REG.PROV.COLL.

N. 01039/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sull’appello n. 1039 del 2015, proposto dal Comune di Taverna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R Czzupoli in Roma, via Vittorio Colonna, n. 32;

contro

il signor E C, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V M in Roma, viale Santissimi Pietro e Paolo, n. 50;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, n. 1847/2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 maggio 2021 il pres. Luigi Maruotti;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado n. 1300 del 2012 (proposto al TAR per la Calabria, Sede di Catanzaro), l’appellato ha riassunto il giudizio definito dal Tribunale di civile di Catanzaro con la sentenza n. 3090 del 2012, che ha dichiarato l’insussistenza della giurisdizione del giudice civile, sulla controversia nei confronti del Comune di Taverna.

2. In punto di fatto, l’interessato ha dedotto che su un suolo di sua proprietà (riportato in catasto al foglio 44, particella 28) è stata realizzata la Casa mandamentale.

3. Con la sentenza n. 1847 del 2014, il TAR:

a) ha rilevato che effettivamente il Comune ha disposto l’occupazione del suolo, per realizzare l’opera pubblica;

b) ha ordinato al Comune di esercitare il potere discrezionale, disciplinato dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, o in alternativa di restituire l’area;

c) per quanto riguarda la determinazione del valore del suolo, ha affermato che ‘possa essere assunto come parametro di partenza’ ‘l’accertamento peritale del consulente tecnico d’ufficio, disposto in sede civile innanzi al giudice che, con sentenza n. 3090 del 2012, ha declinato la giurisdizione’;

d) ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio.

4. Con l’appello indicato in epigrafe, il Comune di Taverna ha impugnato la sentenza del TAR, formulando tre motivi.

5. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

6. Con il primo motivo, il Comune – nel premettere che non si è costituito nel corso del giudizio di primo grado – ha dedotto che il ricorso in riassunzione sarebbe stato irritualmente notificato presso il procuratore costituito nel giudizio definito dal Tribunale di Catanzaro.

Ad avviso dell’appellante, per l’art. 58 della legge n. 69 del 2009 le disposizioni della medesima legge, modificative del codice di procedura civile, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009), sicché il ricorso di primo grado doveva essere notificato nella sede del rappresentante legale del Comune.

7. Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata e vada respinta.

8. Rilevano infatti i principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2007, la quale ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione’.

Tale sentenza ha introdotto nel sistema processuale amministrativo la regula iuris poi compiutamente attuata con l’art. 59 della legge n. 69 del 2009.

Ne consegue che ritualmente il ricorso di primo grado è stato notificato al domicilio eletto dal Comune, dovendo essere qualificato quale atto di prosecuzione del giudizio già proposto innanzi al Tribunale civile.

9. Con il secondo motivo, il Comune ha censurato l’erroneità della statuizione con cui il TAR ha attribuito rilievo alle risultanze dell’accertamento peritale del consulente tecnico d’ufficio, nominato nel corso del giudizio civile, anche perché la sentenza del Tribunale n. 3090 del 2012 si è limitata a dichiarare il difetto di giurisdizione.

Con il terzo motivo, il Comune ha lamentato che il TAR non avrebbe constatato come il terreno in questione debba essere considerato privo di suscettibilità edificatoria.

10. Ritiene il Collegio che tali censure vadano esaminate congiuntamente, per la loro connessione, poiché in sostanza pongono la questione dei limiti entro i quali il giudice amministrativo possa definire la controversia qualora vi sia una occupazione senza titolo, quando accoglie un ricorso del proprietario e ordina all’Amministrazione di esercitare il potere previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri.

11. Per la consolidata giurisprudenza, sia delle Sezioni Unite che del Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice civile per tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di quanto è dovuto dall’Autorità che utilizza senza titolo un’area altrui ed emana l’atto di acquisizione, previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri (cfr. Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5201;
27 dicembre 2018, n. 33539;
12 giugno 2018, n. 15343;
29 ottobre 2015, n. 22096;
Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2595;
Sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1928;
Sez. IV, 13 maggio 2019, n. 3088 e n. 3078;
Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438).

Ciò comporta che, quando sussistono i presupposti previsti dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, il giudice amministrativo non si può ‘preventivamente’ pronunciare su quanto potrebbe spettare al proprietario nel caso in cui sia emanato l’atto di acquisizione dell’area al patrimonio indisponibile, né nominando un consulente tecnico d’ufficio, né indicando i relativi criteri di liquidazione, che andrebbero ad incidere sull’ambito dei poteri di cognizione, spettanti indefettibilmente in materia al giudice civile (Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7309, § 10;
Sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7305, § 7.1.)

Ciò comporta:

- l’accoglimento del secondo motivo d’appello, poiché la sentenza impugnata non avrebbe potuto attribuire rilievo (con una pronuncia suscettibile di passare in giudicato) ad accertamenti riguardanti il valore dell’area in questione, ai quali del resto neppure il Tribunale civile di Catanzaro ha attribuito rilievo, essendosi limitato a dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, per una fattispecie disciplinata dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri e per la quale ancora non è stato emesso il relativo provvedimento autoritativo;

- la reiezione del terzo motivo d’appello, poiché risulta infondata la pretesa del Comune, volta ad ottenere in questa sede statuizioni riservate alla cognizione del giudice civile, in quanto direttamente incidenti su quanto possa spettare all’appellato, nel caso di emanazione dell’atto di acquisizione (non potendosi nemmeno statuire in questa sede su quanto potrebbe spettare al proprietario qualora sia emanato l’atto di restituzione, poiché un tale potere decisorio è esercitabile solo qualora l’Amministrazione abbia disposto la restituzione: Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 845).

12. Per le ragioni che precedono, il primo ed il terzo motivo d’appello vanno respinti, il secondo motivo va accolto, sicché – in parziale riforma della sentenza impugnata – vanno rimosse le statuizioni del TAR volte ad incidere sulla determinazione di quanto va corrisposto all’appellato, a seguito dell’emanazione del provvedimento previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri.

Le spese del secondo grado vanno compensate tra le parti, per la reciproca soccombenza.

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