Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-02-21, n. 202001331

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-02-21, n. 202001331
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001331
Data del deposito : 21 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2020

N. 01331/2020REG.PROV.COLL.

N. 02340/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 2340 del 2019, proposto da
Tecnocostruzioni s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda Associazione temporanea di imprese con Rillo Costruzioni s.r.l. e Cericola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Progetto Geoambiente s.r.l., in proprio e quale mandataria della costituenda Associazione temporanea di imprese, società Schiavo &
C. s.p.a., in qualità di mandante del costituendo A.T.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Alessandra Sandulli, in Roma al corso Vittorio Emanuele II, 349;

nei confronti

Centrale Unica di Committenza Partenio-Valle di Lauro, Comune di Montesarchio, non costituiti in giudizio;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 24 gennaio 2019, n. 612, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Geoambiente s.r.l. e Schiavo &
C. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il consigliere A R e udito per le parti resistenti l’avvocato Vosa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, la società Tecnocostruzioni s.r.l. (di seguito “Tecnocostruzioni” ), mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con le società Rillo Costruzioni e Cericola s.r.l., la quale aveva partecipato, risultando seconda in graduatoria, alla gara indetta, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 23 ottobre 2017, dalla Centrale Unica di Committenza “Partenio-Vallo di Lauro” (C.U.C.), per conto del Comune di Montesarchio, per l’affidamento dei “lavori di bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia” , per un importo di € 4.469.061,06 oltre I.V.A., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impugnava l’aggiudicazione disposta (con determinazione del responsabile della C.U.C. n. 6 del 14 marzo 2018) in favore della costituenda A.T.I. tra le società Progetto Geoambiente s.r.l. e Schiavo &
C. s.p.a. (di seguito “Progetto Geoambiente” ), prima classificata con punti 80,090.

1.1. Il ricorso avverso gli esiti della gara era affidato a quattro motivi di censura con cui Tecnocostruzioni lamentava, sotto vari profili, violazioni del disciplinare di gara (primo e secondo motivo), violazione dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici ” (terzo motivo), nonché l’assoluta incertezza sul contenuto dell’offerta in relazione ad oggetto e consistenza delle migliorie, asserendo anche in relazione a tale aspetto la violazione della lex specialis della procedura.

1.2. Resistevano al ricorso le società Geoambiente s.r.l. e Schiavo s.p.a., partecipanti al costituendo raggruppamento aggiudicatario, le quali spiegavano altresì ricorso incidentale, contestando l’ammissione alla gara di parte ricorrente sulla base di un unico motivo rubricato “Violazione dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016;
violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara;
violazione del principio di segretezza dell’offerta economica;
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione”
.

2. Con sentenza n. 3378 del 23 maggio 2018, il Tribunale amministrativo per la Campania, sezione I, respingeva il ricorso incidentale e accoglieva il ricorso principale proposto dalla società Tecnocostruzioni, ritenendo fondati il secondo e il terzo motivo di gravame e dichiarando assorbito il quarto (con cui si censurava l’offerta dell’aggiudicataria in relazione alle migliorie proposte, asserendo che queste avessero contenuto del tutto incerto, ed inoltre a causa del mancato inserimento nel computo metrico di parte delle opere offerte quali migliorie).

2.1. In particolare, con i motivi accolti dalla sentenza si era rispettivamente dedotto che l’offerta aggiudicataria aveva violato le prescrizioni del disciplinare (per non aver indicato nel cronoprogramma la consistenza del personale da impiegare nell’esecuzione dei lavori né esposto l’avanzamento economico di questi ultimi né ricompreso opere oggetto dell’offerta migliorativa) ed inoltre che la disposta aggiudicazione, contro le previsioni dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, non era stata preceduta da alcuna verifica in ordine alla determinazione dell’incidenza della manodopera e, in particolare, in ordine al rispetto dei minimi salariali.

3. Avverso la sentenza di primo grado di annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore, l’A.T.I. Progetto Geoambiente proponeva ricorso in appello, sostenendo l’erroneità sia del rigetto del gravame incidentale con cui aveva contestato l’ammissione alla gara della seconda classificata sia dell’accoglimento del gravame proposto da quest’ultima.

3.1. In particolare, l’appellante tornava a censurare l’ammissione alla procedura di Tecnocostruzioni per aver violato il principio di separazione dell’offerta economica rispetto al resto della domanda, previsto dal disciplinare a pena di esclusione, in quanto nella sua relazione al cronoprogramma aveva indicato anche la componente economica della propria offerta, laddove l’avanzamento dei lavori poteva essere rappresentato con altre modalità (graficamente o in percentuali sull’importo dei lavori al lordo del ribasso), che non avrebbero disvelato nulla sulla consistenza dell’offerta economica.

3.2. In subordine, Progetto Ambiente chiedeva la riforma delle statuizioni di accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, assumendo di aver comunque indicato, attraverso i grafici, l’avanzamento previsto ed esposto l’organizzazione di cantiere e delle procedure idonee ad assicurare un controllo dell’avanzamento, garantendo gli obiettivi tecnici e temporali.

3.3. Si costituiva Tecnocostruzioni, eccependo in limine l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, argomentandone l’infondatezza: a suo avviso, nella specie, non poteva ritenersi in concreto violato il principio di separazione tra offerta economica ed offerta tecnica, visto l’inserimento del cronoprogramma operativo nella busta contenente l’offerta tempo (da aprirsi solo dopo l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica) e il criterio rigorosamente matematico previsto per l’attribuzione dei punteggi per le due offerte, temporale ed economica, rispetto alle quali la commissione di gara non aveva alcun margine di valutazione discrezionale.

3.4. Non si costituivano in nessun grado di giudizio né l’amministrazione comunale né la Centrale Unica di Committenza.

3.5. Con la sentenza 24 gennaio 2019, n. 612, il Consiglio di Stato esaminava nel merito l’appello e lo accoglieva, ritenendo fondato in via assorbente il primo motivo di gravame, essenzialmente riproduttivo del ricorso incidentale di primo grado (che la sentenza impugnata aveva, quindi, erroneamente respinto) secondo il quale l’A.t.i. Tecnocostruzioni aveva violato il principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione.

La sentenza di appello riteneva, infatti, che l’inserimento del cronoprogramma operativo nell’offerta tempo, considerato il suo contenuto e le modalità di definizione, era idoneo a violare in concreto la separazione tra offerta economica e offerta temporale prescritta dal bando.

4. La società Tecnocostruzioni, nella qualità in atti, ha proposto ricorso per revocazione avverso la su indicata sentenza, al quale ha resistito l’A.t.i. Progetto Geoambiente, che ne ha argomentato l’inammissibilità e l’infondatezza, riproponendo integralmente, nell’ipotesi di ritenuta ammissibilità della revocazione e per l’eventuale fase rescissoria del giudizio, i motivi di appello formulati contro le statuizioni di prime cure di accoglimento del ricorso principale di Tecnocostruzioni.

4.1. Con ordinanza collegiale n. 2150 del 2 maggio 2019, la Sezione ha respinto la domanda cautelare incidentalmente formulata dalla ricorrente per carenza del pregiudizio grave ed irreparabile e ritenendo che appariva altresì, prima facie , “non determinante l’errore revocatorio dedotto” .

4.2. All’udienza pubblica del 21 novembre 2019, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

5. L’odierna ricorrente assume che la sentenza di questo Consiglio 24 gennaio 2019, n. 612, nell’accogliere l’appello del raggruppamento aggiudicatario Progetto Geoambiente, sarebbe incorsa in un duplice errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

5.1. Con un primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia da parte della sentenza revocanda sull’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per inesistenza e/o nullità della notifica alla stazione appaltante, e per omesso deposito dell’originale di notifica nel termine di legge: il giudice di appello avrebbe completamente pretermesso l’esistenza delle eccezioni, omettendo di pronunziarsi;
dal che l’errore revocatorio.

5.2. Con il secondo motivo, la ricorrente in revocazione assume che la sentenza di appello sarebbe inficiata da un ulteriore evidente errore di fatto, immediatamente rilevabile, per aver travisato il contenuto del disciplinare di gara, creando confusione nella scansione temporale delle fasi di gara e, in particolare, confondendo l’offerta tecnica con l’offerta tempo: da qui l’errore revocatorio consistente nella ritenuta possibilità di conoscenza anticipata dell’entità dell’offerta economica rispetto alla valutazione dell’offerta tecnica.

5.3. La ricorrente ha, quindi, riproposto, in fase rescissoria, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, accolti dalla sentenza di prime cure e non esaminati dal giudice di appello per la ritenuta fondatezza con valenza assorbente del primo motivo di gravame, sostanzialmente riproduttivo del ricorso incidentale di primo grado;
ha, inoltre riproposto il quarto motivo di ricorso, assorbito dal Tribunale amministrativo, con cui era stata censurata l’assoluta incertezza e indeterminatezza dell’offerta dell’aggiudicataria, in relazione all’oggetto e alla consistenza delle migliorie.

5.4. Nelle conclusioni formulate, la ricorrente ha, pertanto, insistito per la revocazione della sentenza, con conseguente dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell’appello dell’A.t.i. Progetto Geomabiente e, comunque, per l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado da Tecnocostruzioni.

6. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

6.1. Va anzitutto premesso che il ricorso per revocazione non può essere utilizzato in modo distorto al solo scopo di censurare un’opzione ermeneutica del giudice di appello, resa all’esito di un ragionamento logico e di un percorso motivazionale immune da “sviste revocatorie” e da ogni “abbaglio dei sensi”, in modo da provocare, dopo la legittima formazione del giudicato, un’inammissibile rivalutazione della res controversa .

6.2. Com’è noto, infatti, l’errore di fatto revocatorio sussiste solo se la decisione impugnata si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e purché tale errore non abbia costituito un punto controverso nel giudizio svoltosi;
inoltre, ai fini dell’ammissibilità della revocazione l’errata percezione del giudice deve avere rivestito un ruolo determinante rispetto alla decisione ed essere in rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa, sicché questa sia un effetto dell’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

7. Nel caso specifico oggetto del presente giudizio per revocazione, il Collegio rileva anzitutto che è inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale è censurato l’errore di fatto revocatorio per l’asserita omessa pronunzia da parte della sentenza impugnata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, per nullità o inesistenza della notifica alla stazione appaltante e per omesso deposito nel termine di legge della copia conforme del ricorso in appello corredata della relata di notifica.

7.1. A tale riguardo, va anzitutto richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza in base al quale: “affinché possa ritenersi sussistente l’errore di fatto revocatorio nell’attività preliminare del Giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che “nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio – motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto (Cons. Stato, V, 4.1.2017 n. 8);
inoltre, ricorre l’errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente “purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il Giudice ha preso in esame la censura medesima;
si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione (Cons. Stato, VI, 22.8.2017 n. 4055)”
(Consiglio di Stato, Sezione V, 19 febbraio 2019, n. 1144;
sempre in termini, Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui “L’errore revocatorio è […] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima;
si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331;
22/1/2015, n. 264;
Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099).”
).

7.2. O, risulta allora evidente che nella sentenza di appello non ricorre il dedotto errore revocatorio.

7.3. La sentenza dà atto, infatti, che l’appello di Progetto Geoambiente è stato “notificato” , che l’A.t.i. Tecnocostruzioni si è costituita “sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello” , mentre “non si è costituita la stazione appaltante” .

Tali dati testuali smentiscono l’assunto della ricorrente in revocazione secondo cui il Collegio avrebbe completamente omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per nullità della notificazione del gravame alla stazione appaltante.

7.4. Non può infatti dubitarsi che il giudice di appello abbia esaminato dette eccezioni inerenti alla regolarità della notifica dell’appello (costituenti, invero, l’unico profilo in relazione al quale l’appellata aveva contestato in limine l’inammissibilità del gravame, con eccezione espressamente richiamata dalla sentenza revocanda) e le abbia disattese, ritenendole infondate e procedendo quindi allo scrutinio nel merito dei motivi di appello.

7.5. Su dette eccezioni la parte appellante si era, peraltro, bene difesa, contestando nelle memorie difensive l’inammissibilità e l’infondatezza di quanto dedotto dall’A.t.i. Tecnocostruzioni, producendo in giudizio documentazione a comprova della regolarità delle notifiche alla stazione appaltante e al Comune: per un verso, si evidenziava, infatti, che l’appellata non aveva indicato le ragioni per le quali l’asserita erronea applicazione della regola processuale avrebbe leso il loro diritto di difesa, deducendo che lo scopo della notifica (assicurare la conoscenza del gravame proposto alle amministrazioni resistenti) era stato raggiunto e non poteva quindi essere dichiarata la nullità per mere difformità della notifica rispetto alle formalità imposte dalla legge;
per altro verso, si argomentava l’infondatezza in fatto dell’eccezione sollevata, in quanto la notifica era avvenuta regolarmente ed era andata a buon fine, dando prova di ciò mediante il deposito telematico dell’atto di appello in copia conforme con allegata la relata di notifica, come per legge, e, successivamente, con il deposito telematico di copia conforme degli avvisi di ricevimento sottoscritti dal Comune e dalla stazione appaltante Centrale Unica di Committenza (cfr. files depositati agli atti del giudizio).

7.6. Dalla lettura della sentenza oggetto del presente ricorso non è allora rilevabile il dedotto errore revocatorio, poiché il giudice di appello ha espressamente indicato che l’A.t.i. Progetto Geoambiente ha impugnato la sentenza di prime cure “con appello in Consiglio di Stato notificato” : così esaminata e disattesa l’eccezione proposta, il Collegio ha quindi proceduto all’esame nel merito del gravame.

8. È altresì inammissibile il secondo motivo del ricorso per revocazione.

8.1. A tale riguardo, deve, in primo luogo, rilevarsi che il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824) l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5;
si veda anche Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 10 gennaio 2013, n. 1;
Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).

8.2. È, inoltre, inammissibile il ricorso per revocazione nel caso in cui il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio sia stato proprio il punto decisivo sul quale il giudice ha fondato la propria decisione. L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve, altresì, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006).

8.3. Per pacifico principio giurisprudenziale, l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento del giudice.

8.3.1. In conclusione, come statuito anche dalla recente giurisprudenza (Cons. di Stato, V, 19 febbraio 2019, 1144), l’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali;
ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).

8.3.2. Pertanto, si versa nell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4 Cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053);
ma se ne esula allorché si contesti l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. di Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7189;
sez. V, 25 marzo 2019, n. 1970).

In tutti questi casi non sarà possibile censurare la decisione tramite il rimedio – di per sé eccezionale – della revocazione, che altrimenti verrebbe a dar vita ad un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall’ordinamento ( ex multis , Cons. Stato, IV, 8 marzo 2017, n. 1088;
V, 11 dicembre 2015, n. 5657;
IV, 26 agosto 2015, n. 3993;
III, 8 ottobre 2012, n. 5212;
IV, 28 ottobre 2013, n. 5187).

8.4. Alla luce di tali pacifici principi, è innegabile che non ricorre allora nella sentenza impugnata alcun errore di fatto: le censure formulate da Tecnocostruzioni sono, infatti, tutte ictu oculi inerenti all’attività valutativa del giudice su punti controversi, sui quali la sentenza ha espressamente motivato.

8.5. Le argomentazioni prospettate non possono, dunque, trovare accoglimento.

8.6. Ed invero, dette argomentazioni muovono da un erronea rappresentazione sul contenuto e sulla portata del primo motivo di appello, ritenuto fondato in via assorbente dalla sentenza impugnata: Tecnocostruzioni torna, infatti, a sostenere, come già nel giudizio di appello, che non vi sarebbe violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, dove invece quel che la ricorrente ha contestato (e che il giudice di appello ha, quindi, ritenuto censurabile) è che “l’a.t.i. avrebbe violato il principio di separazione tra l’offerta economica e gli altri documenti da riportare nella domanda di partecipazione” .

8.6.1. Nell’esaminare il primo motivo di appello, il Collegio rilevava che con esso si sosteneva l’erroneità del rigetto del ricorso incidentale “poiché dalla lettura del disciplinare era desumibile in numerosi punti l’obbligo a pena di esclusione di separazione dell’offerta economica rispetto al resto della domanda” : la censura, ritenuta fondata in via assorbente da questo Consiglio, era dunque volta a contestare non già solo la violazione del principio di netta separazione tra offerta tecnica e offerta economica, ma anche (e soprattutto) la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica (come si evince dalla rubrica del motivo dedotto) alla luce delle vincolanti e specifiche prescrizioni della lex specialis della procedura.

In relazione a tale mezzo di censura, il giudice di appello ha premesso, dunque, che il bando di gara, relativamente al contenuto e alle modalità di presentazione dell’offerta, precisava che avrebbe costituito causa di esclusione sia “ la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica” sia “l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata dell’offerta economica” , risultando complemento di detta prescrizione anche le previsioni (di cui alla sez. X del bando) sull’ordine di apertura delle buste.

8.7. Quanto poi al ricorrere in concreto, nella fattispecie, dell’effettiva possibilità di tale anticipata conoscenza sulla consistenza dell’offerta economica (a causa delle modalità di definizione del cronoprogramma operativo inserito nell’offerta tempo), il giudice di appello osservava che il fattore del vincolo totale invocato dall’A.t.i. Tecnocostruzioni per le valutazioni della commissione “non avrebbe potuto certamente sterilizzare l’influenza derivante dalla previa conoscenza del dato economico” , poiché il bando sui criteri di modalità di aggiudicazione stabiliva che “l’offerta tempo dovesse ottenere un apprezzamento di sia pure governata discrezionalità” .

8.8. O, così delineato il thema decisum alla stregua delle censure e delle deduzioni delle parti, risulta allora che, da un lato, i profili dedotti dalla ricorrente ineriscono tutti all’ interpretazione della legge di gara e alla valutazione della validità ed ammissibilità dell’offerta da essa presentata (quanto al rilievo escludente, nella gara controversa, della possibilità di previa conoscenza del dato economico);
dall’altro che la sentenza impugnata è immune da qualsiasi errore e tanto meno da quello di fatto revocatorio.

8.8.1. Anzitutto, la sentenza del Consiglio di Stato oggetto del presente ricorso non confonde in alcun modo la scansione temporale delle fasi della gara, ma bene l’ha percepita: in essa si evidenzia, infatti, che “il bando di gara prescriveva che il plico contenente la domanda dovesse contenere quattro buste, la prima con la documentazione amministrativa, la seconda contenente l’offerta tecnica, la terza l’offerta tempo, la quarta ed ultima l’offerta economica” .

8.8.2. Allo stesso tempo, il Collegio ha percepito, senza incorrere in alcun errore di fatto, quale fosse l’esatto ordine di apertura delle buste, rilevando che per ultima era prevista l’apertura e l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica, a completamento delle disposizioni della legge di gara che prescrivevano l’esclusione anche nel caso di inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dell’offerta economica.

8.8.3. Si precisava poi che “il bando stabiliva la sanzione esclusiva, qualora l’offerta temporale fosse risultata in un altro documento della gara, in coerenza con la disposizione generale sul divieto di inserimenti o commistioni tra il prezzo o sue particolarità e gli elementi dell’intera offerta anzidetti”.

8.9. Dal raffronto tra la sentenza e il motivo di ricorso per revocazione emerge, dunque, che il Collegio è pervenuto al proprio convincimento senza alcun travisamento dei fatti, ma in piena coerenza con la lex specialis : invero, si chiedeva al giudice appello di accertare non già se fosse possibile conoscere elementi dell’offerta economica dell’A.t.i. Tecnocostruzione prima della valutazione della sua offerta tecnica, ma se fossero violate le disposizioni del disciplinare di gara in materia di principio di segretezza dell’offerta economica, a tutela del quale era inibito l’inserimento di elementi concernenti il prezzo non solo nell’offerta tecnica, ma anche in tutti i documenti contenuti nelle altre buste.

8.9.1. Pertanto, la sentenza di appello concludeva che: a) la definizione del cronoprogramma operativo allegato all’offerta tempo (che avrebbe dovuto evidenziare il dettaglio dei mezzi d’opere e delle risorse umane impegnate e messe a disposizione per tutta la durata dei lavori, “il tutto senza l’inserimento di altri documenti” ), poiché era scandito in caselle aventi dimensioni temporali ed in ognuna delle quali era riportata “tale e quale la frazione di offerta economica” che componeva il corrispettivo di quella determinata fase temporale, era idonea in concreto a ledere il principio di segretezza dell’offerta economica, consentendone l’anticipata conoscenza (rilevando anche la mera possibilità di conoscenza e il semplice rischio di pregiudizio); b) il totale dell’offerta economica dell’a.t.i. ricorrente in primo grado coincideva, in effetti, con il risultato finale conseguente alla somma delle frazioni indicate, per ciascuna fase temporale, nel cronoprogramma; c) non si trattava di una scelta obbligata, poiché la concorrente avrebbe potuto rappresentare la propria offerta temporale con altre modalità, che però nulla svelavano sulla consistenza dell’offerta economica; d) rispetto a tali argomentazioni non valeva neppure obiettare che l’attribuzione dei punteggi per l’offerta tempo e per l’offerta economica era frutto di un mero calcolo aritmetico, sicché il contenuto del cronoprogramma operativo non poteva condizionare il prosieguo della gara, poiché residuava quanto all’offerta tempo “un apprezzamento di sia pure governata discrezionalità” .

8.9.2. Dalle statuizioni della sentenza di cui si chiede la revocazione si evince, dunque, che non viene qui in rilievo un’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da una svista materiale o da un abbaglio dei sensi, e che il ricorso proposto è volto ad ottenere un’inammissibile rivalutazione della res controversa sì da rimettere in discussione il contenuto del giudicato, in assenza dei presupposti e al di fuori dei casi e dei modi in cui ciò è consentito per legge.

8.9.3. Si chiedeva, infatti, al giudice di appello se fosse valida o andasse esclusa l’offerta della ricorrente principale Tecnocostruzioni con riferimento alle prescrizioni vincolanti della lex specialis e ai principi generali che regolano lo svolgimento delle gare pubbliche (in particolare, il principio di segretezza dell’offerta economica): rispetto a tali quesiti, la sentenza impugnata ha ritenuto fondata la tesi dell’appellante (secondo cui, per un verso, la definizione del cronoprogramma nell’offerta tempo era idonea a svelare la consistenza dell’offerta economica, per altro verso non si trattava di una scelta obbligata nella formulazione dell’offerta in quanto ben poteva la concorrente optare per altre modalità rappresentative, quali ad esempio “ l’ indicazione grafica dell’andamento dei lavori senza riflessi sul dato economico” , che nulla rivelavano al riguardo);
ed ha, invece, disatteso la prospettazione condivisa dal giudice di prime cure - e che l’odierna ricorrente qui in sostanza ripropone mediante un distorto e inammissibile utilizzo del rimedio revocatorio- in base alla quale era la stessa lex specialis di gara ad imporre che venisse esposto dalle offerenti nel cronoprogramma operativo l’avanzamento economico dei lavori.

8.9. Detta interpretazione non può, tuttavia, essere censurata quale errore di fatto;
né dar luogo alla revocazione della sentenza: rimedio che non costituisce un terzo grado di giudizio che consenta di rimettere in discussione il decisum del giudice e coinvolgere nuovamente la sua attività valutativa ( ex multis : Cons. Stato, V, 12 gennaio 2017, n. 56 e V, 11 dicembre 2015 n. 5657).

7. Il ricorso per revocazione va, di conseguenza, dichiarato inammissibile, il che esime la Sezione dalla disamina dei profili rescissori dell’impugnazione proposta.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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