Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202301548
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 01548/2023REG.PROV.COLL.
N. 08940/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8940 del 2016, proposto da A G, rappresentato e difeso dall'avvocato A C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco nazionale del Pollino, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora dell’ambiente e della sicurezza energetica), in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di C P, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 663 del 24 giugno 2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente Parco nazionale del Pollino e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Pinto su delega dichiarata dell’avvocato A C P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di annullamento della procedura di concorso interno - riservata al personale appartenente alla categoria B - indetta dall’ente Parco nazionale del Pollino per la copertura di due posti di collaboratore tecnico (categoria C1). In particolare sono stati impugnati dal signor A G, classificatosi al 6° posto della graduatoria di concorso, i seguenti atti:
a) determinazione del direttore generale n. 891 del 13 agosto 2009, recante la delega di funzioni al responsabile del settore amministrativo dell’ente, per il periodo 14 agosto 2009 – 22 settembre 2009, dovendo fruire del congedo ordinario;
b) determinazione del direttore f.f. n. 955 del 9 settembre 2009 di indizione di procedure di selezione per la copertura, tra l’altro, di due posti di collaboratore tecnico, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato;
c) determinazione del direttore dell’ente n. 227 del 5 marzo 2010 di nomina della commissione esaminatrice;
d) determinazione del direttore dell’ente n. 508 del 1° giugno 2010 di delega delle funzioni di direzione disposta ai fini dell’approvazione della graduatoria per la selezione di due posti di collaboratore tecnico;
e) verbali della commissione esaminatrice, limitatamente alla attribuzione del punteggio numerico nella prova scritta;
f) determinazione n. 521 del 7 giugno 2010, del direttore f.f. di approvazione della graduatoria finale.
2. Il ricorso di primo grado, instaurato nel 2011, è stato affidato a sei autonomi motivi (estesi da pagina 5 a pagina 15 del ricorso).
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Basilicata, n. 663 del 24 giugno 2016 -:
a) ha respinto l’eccezione di irricevibilità del gravame (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);
b) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico dei vincitori del concorso (anche tale capo non è stato impugnato);
c) stante la palese infondatezza dell’impugnativa nel merito, ha accantonato l’esame di ulteriori possibili profili di inammissibilità del ricorso concernenti la rilevanza dell’interesse morale e di quello strumentale;
d) ha respinto tutti e sei i motivi di impugnativa;
e) ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite (3.000 euro complessivi).
4. L’interessato ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, corredato da domanda cautelare, sviluppando 13 autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 5 a pagina 35 del ricorso), contestando con l’ultimo di essi anche la clausola di condanna alle spese di lite.
5. Si sono costituiti per resistere il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della sicurezza energetica) e l’ente Parco nazionale del Pollino.
6. Con ordinanza della sezione n. 179 del 20 gennaio 2017 è stata respinta la domanda cautelare con il carico delle spese (2.000 euro complessivi).
7. Nel corso del giudizio:
a) parte ricorrente ha più volte manifestato - anche ai sensi dell’art. 82 c.p.a. e nel rispondere a puntuale richiesta formulata dal presidente titolare della sezione (ordinanza n. 1582 del 8 settembre 2021 resasi necessaria per chiarire un errore posto in essere dalla parte medesima) - l’interesse alla coltivazione dell’appello;
b) le amministrazioni intimate hanno prodotto memoria difensiva in data 12 dicembre 2022.
8. Alla udienza pubblica del 19 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. A prescindere dai profili di inammissibilità dell’appello nel suo complesso per la violazione dei doveri di sinteticità, chiarezza e specificità delle censure sanciti dagli articoli 3, comma 2 (nel testo ratione temporis vigente, antecedente la novella operata col d.l. n. 168 del 2016 e il d.P.C.S. 22 dicembre 2016), 40, comma 1, lett. d), e comma 2, e 101, comma 1, c.p.a., che ha condotto alla proposizione di ben tredici motivi in appello a fronte dei soli sei motivi presenti nell’originario ricorso di primo grado, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Preliminarmente il collegio rileva che, in appello, è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, saranno esaminati direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015; sez. V, n. 5347 del 2015).
11. Per una migliore comprensione del contesto in cui la causa si inserisce, i dati normativi che vengono in rilievo nella presente controversia possono essere così sintetizzati:
a) lo statuto dell’ente