Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-20, n. 201603279

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-07-20, n. 201603279
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603279
Data del deposito : 20 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00413/2012 REG.RIC.

N. 03279/2016REG.PROV.COLL.

N. 00413/2012 REG.RIC.

N. 00410/2012 REG.RIC.

N. 07710/2013 REG.RIC.

N. 07711/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2012, proposto da:
Zincherie Adriatiche s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. S S Di, con domicilio eletto presso Studio Bdl S D in Roma, Via Bocca di Leone, 78;



contro

B G, P F R, rappresentati e difesi dall'avv. L V, con domicilio eletto presso A P in Roma, Via Cosseria, 2; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Teresa C, con domicilio eletto presso Pierluigi Angeloni in Roma, Via Montesanto 68; Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. F T, con domicilio eletto presso Maria Antonietta C in Roma, Via Giuseppe Donat,i 115c/O;
Comune di Diso, in nome del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso L M M in Roma, Via Dessiè, 15, int.12;



nei confronti di

Corvaglia s.r.l.;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 410 del 2012, proposto da:
Zincherie Adriatiche s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. S S Di, con domicilio eletto presso S S Di in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;



contro

Comune di Spongano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso A P in Roma, Via Cosseria, 2; Regione Puglia; Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. F T, M G C, con domicilio eletto presso Maria Antonietta C in Roma, Via Giuseppe Donati, 115c/O F.Rosci;
Comune di Diso, r in persona del sindaco pro tempore, appresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso L M M in Roma, Via Dessiè,15, int.12;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 7710 del 2013, proposto da:
Zincherie Adriatiche s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. S S Di, con domicilio eletto presso (Studio Bdl) S D Saverio in Roma, Via Bocca di Leone, 78;



contro

B G, P F R, rappresentati e difesi dall'avv. L V, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;



nei confronti di

Provincia di Lecce, in nome del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M G C, con domicilio eletto presso Maria Antonietta C in Roma, Via Giuseppe Donati 115c/; Comune di Diso, in nome del sindaco pro-tempore,rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso L M M in Roma, Via Dessiè, 15, int.12;



sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 7711 del 2013, proposto da:
Zincherie Adriatiche s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. S S Di, con domicilio eletto presso (Studio Bdl) S D Saverio in Roma, Via Bocca di Leone, 78;



contro

Comune di Spongano, in nome del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso A P in Roma, Via Cosseria, 2;



nei confronti di

Provincia di Lecce, in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M G C, F T, con domicilio eletto presso Maria Antonietta C in Roma, Via Giuseppe Donati, 115c/O F.Rosci;
Comune di Diso, in nome del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso L M M in Roma, Via Dessiè, 15, int.12;



per la riforma

quanto al ricorso n. 410 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione I n. 02165/2011, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I n. 2165/2011, resa tra le parti, concernente autorizzazione integrata ambientale per opificio industriale;

quanto al ricorso n. 413 del 2012:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione I n. 02083/2011, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I n. 2083/2011, resa tra le parti, concernente autorizzazione integrata ambientale per opificio industriale;

quanto al ricorso n. 7710 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione I n. 01460/2013, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I n. 1460/2013, resa tra le parti, concernente valutazione impatto ambientale di impianto industriale;

quanto al ricorso n. 7711 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Puglia - Sez. Staccata Di Lecce: Sezione I n. 01459/2013, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I n. 1459/2013, resa tra le parti, concernente valutazione impatto ambientale di impianto industriale;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di B G e di P F R e della Regione Puglia e della Provincia di Lecce e del Comune di Diso e del Comune di Spongano e della Provincia di Lecce e del Comune di Diso e della Provincia di Lecce e del Comune di Diso e di B G e di P F R e del Comune di Spongano e della Provincia di Lecce e del Comune di Diso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati S D, V, M, e Vto per delega di C, S D, V e M S D, V e M S D, V e M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. I sigg.ri G B e F R P, proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati rispettivamente nei Comuni di Spongano e di Diso, in prossimità dello stabilimento produttivo sito nel secondo Comune, dapprima gestito dalla Corvaglia s.r.l. ed in seguito (in attuazione del contratto d’affitto d’azienda del 4.12.2006) da Zincherie Adriatiche s.r.l., impugnavano con ricorso al Tribunale amministrativo per la Puglia – Sezione di Lecce la determinazione della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 558 del 23 dicembre 2010, pubblicata sul BURP n. 22 del 10 febbraio 2011, con la quale era stata rilasciata alla Zincherie Adriatiche s.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 ( Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ) per la gestione dell’impianto; i verbali delle conferenze dei servizi del procedimento per il rilascio della stessa A.I.A. (in particolare, il verbale della conferenza conclusiva del 19/10/2010); infine, la nota della Provincia di Lecce n. 32688 del 12 aprile 2010, recante diniego del riavvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Avverso il rilascio dell’A.I.A. erano articolate, in sintesi, le seguenti censure: violazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. n. 59 del 2005, del d.P.R. 12 aprile 1996 e dell’art. 21 l.r. Puglia 12 aprile 2011, n. 11; violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 59 del 2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento; violazione degli artt. 10 e 11 d.lgs. n. 59 del 2005, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errore sui presupposti.

2. Si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Diso e la Zincherie Adriatiche s.r.l., che, oltre a controdedurre sul merito del ricorso, ne eccepivano in via preliminare la inammissibilità ed irricevibilità.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, con la sentenza qui impugnata decideva la controversia ritenendo in rito avvenuta la corretta istaurazione del contraddittorio, e nel merito, accogliendo il ricorso, sul rilievo che, alla luce della relazione allegata alla domanda di verifica dell’assoggettabilità dell’impianto a V.I.A. presentata dalla Corvaglia s.r.l. (il precedente gestore) in data 28 novembre 2005, il progetto comportasse modifiche che avrebbero determinato una sostanziale innovazione in termini di incremento della capacità produttiva aziendale.

Non ci si trovava, quindi, in presenza del semplice inquadramento nel regime autorizzatorio dell’A.I.A. di un impianto già attivo come tale, e operante secondo il regime autorizzatorio precedente, bensì di una modificazione della capacità produttiva: e questa avrebbe dovuto essere nuovamente autorizzata e, pertanto, doveva essere sottoposta a V.I.A., in forza delle previsioni dell’Allegato IV al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e della l.r. 12 aprile 2001 n. 11.

4. Gli stessi provvedimenti, gravati dai sigg.ri B e P, erano impugnati dinanzi al locale Tribunale amministrativo, sulla base di doglianze analoghe, dal comune di Spongano.

Il Comune deduceva, secondo la sintesi che ne avrebbe fatto il Tribunale amministrativo, “che l’AIA non può essere rilasciata se non dopo la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale; che l’attività autorizzata nel 1999 era diversa rispetto a quella in esecuzione; che la l.r. 11/2001 richiede la VIA obbligatoria per l’impianto in questione; che l’impianto in

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